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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09162/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Messina rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e ammetteva il condannato alla misura della detenzione domiciliare.

Bruno è stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i delitti di usura pluriaggravata e di calunnia; ha l'età di 86 anni ed è in precarie condizioni di salute.

Il Tribunale non riteneva concedibile la misura dell'affidamento in prova atteso che i reati per i quali Bruno è stato condannato risalgono al 2011, mentre nel 2015 aveva commesso fatti di infedeltà patrimoniale e bancarotta fraudolenta, per ye# 1 quali è pendente procedimento penale.

Il condannato non aveva mostrato revisione critica né si era adoperato per risarcire i danni subiti dalla vittima del reato o per svolgere un'attività seriamente riparativa; inoltre, l'età avanzata e le precarie condizioni di salute impedivano l'avvio di un serio progetto di giustizia riparativa, che costituisce l'essenza dell'affidamento in prova.

2. Ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 47 ord. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Il Tribunale aveva valorizzato la pendenza del procedimento per bancarotta: ma, per tale condotta, non vi era stata nemmeno una condanna in primo grado; inoltre, la società fallita era tornata in bonis a seguito del pagamento integrale di tutti i creditori.

Il ricorrente sottolinea che la presunta condotta di bancarotta era stata commessa prima della sentenza di condanna in esecuzione, cosicché non era significativa per la decisione sulla richiesta di affidamento in prova, atteso che l'art. 47 ord. pen. valorizza la condotta tenuta dopo la condanna.

Inoltre, il Tribunale aveva dato atto che il ricorrente non aveva compiuto una revisione critica della condotta,né aveva provveduto a risarcire il danno.

Premesso che, per la applicazione della misura, non è necessaria una emenda completa, essendo sufficiente l'avvio di una revisione critica, il ricorrente ricorda la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata ammissione degli addebiti da parte del condannato non costituisce una ragione ostativa all'ammissione alla misura.

Inoltre, l'attività riparativa a favore della vittima poteva essere disposta con la misura.

L'ordinanza, infine, non spiegava perché l'età avanzata e le precarie condizioni di salute impedissero l'avvio di un progetto di giustizia riparativa: eppure, dalla relazione dell'UEPE emergeva la disponibilità allo svolgimento di attività ripar,iva.T Il Tribunale, d'altro canto, non aveva valorizzato gli elementi positivi: la mancanza di altri precedenti penali, la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, la situazione familiare.

3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Nella sua valutazione discrezionale, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto più adeguata la misura della detenzione domiciliare per motivi di "salute - autorizzando, per di più, il condannato ad uscire dal proprio domicilio senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza in caso di esigenze di carattere sanitario - valorizzando elementi significativi che sconsigliavano la applicazione della misura più ampia: la mancanza di revisione critica, il mancato risarcimento alla persona offesa dei delitti di usura e di calunnia, l'omesso svolgimento di attività riparative.

Si tratta di elementi che, in effetti, il ricorso non contesta affatto, limitandosi a sottolineare la disponibilità a risarcire il danno o a svolgere attività riparativa se - e si potrebbe aggiungere: solo se - ciò fosse stato ordinato con le prescrizioni dettate in sede di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Il ricorrente sottolinea che, per l'ammissione alla misura, non occorre una completa revisione della propria condotta, ma è sufficiente l'avvio di una revisione critica: considerazione senza dubbio esatta, ma che non si accompagna alla dimostrazione che tale avvio fosse avvenuto, atteso che, con riferimento all'usura, nel colloquio con l'UEPE Bruno aveva dichiarato di "essere intervenuto in aiuto nei confronti di una persona di sua conoscenza sottovalutando le conseguenze dell'agito", mentre nulla aveva osservato con riferimento alla condanna per calunnia.

Anche la considerazione dell'ordinanza secondo cui, alla luce dell'età e delle precarie condizioni di salute, Bruno non può avviare un serio progetto di giustizia riparativa è contrastata dal ricorrente del tutto genericamente: di fatto, il condannato - che in alcun modo, negli anni successivi alla condanna, aveva provveduto a riparare il danno - non era stato in grado di proporre al Tribunale di Sorveglianza (se del caso con il tramite dell'UEPE) alcun progetto concreto.

In definitiva, il Tribunale di Sorveglianza ha esercitato la sua discrezionalità alla luce di dati concreti e significativi, in sostanza non contestati dal ricorrente.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Messina rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e ammetteva il condannato alla misura della detenzione domiciliare. Bruno è stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i delitti di usura pluriaggravata e di calunnia; ha l'età di 86 anni ed è in precarie condizioni di salute. Il Tribunale non riteneva concedibile la misura dell'affidamento in prova atteso che i reati per i quali Bruno è stato condannato risalgono al 2011, mentre nel 2015 aveva commesso fatti di infedeltà patrimoniale e bancarotta fraudolenta, per ye# 1 quali è pendente procedimento penale. Il condannato non aveva mostrato revisione critica né si era adoperato per risarcire i danni subiti dalla vittima del reato o per svolgere un'attività seriamente riparativa; inoltre, l'età avanzata e le precarie condizioni di salute impedivano l'avvio di un serio progetto di giustizia riparativa, che costituisce l'essenza dell'affidamento in prova. 2. Ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 47 ord. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il Tribunale aveva valorizzato la pendenza del procedimento per bancarotta: ma, per tale condotta, non vi era stata nemmeno una condanna in primo grado; inoltre, la società fallita era tornata in bonis a seguito del pagamento integrale di tutti i creditori. Il ricorrente sottolinea che la presunta condotta di bancarotta era stata commessa prima della sentenza di condanna in esecuzione, cosicché non era significativa per la decisione sulla richiesta di affidamento in prova, atteso che l'art. 47 ord. pen. valorizza la condotta tenuta dopo la condanna. Inoltre, il Tribunale aveva dato atto che il ricorrente non aveva compiuto una revisione critica della condotta,né aveva provveduto a risarcire il danno. Premesso che, per la applicazione della misura, non è necessaria una emenda completa, essendo sufficiente l'avvio di una revisione critica, il ricorrente ricorda la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata ammissione degli addebiti da parte del condannato non costituisce una ragione ostativa all'ammissione alla misura. Inoltre, l'attività riparativa a favore della vittima poteva essere disposta con la misura. L'ordinanza, infine, non spiegava perché l'età avanzata e le precarie condizioni di salute impedissero l'avvio di un progetto di giustizia riparativa: eppure, dalla relazione dell'UEPE emergeva la disponibilità allo svolgimento di attività ripar,iva.T Il Tribunale, d'altro canto, non aveva valorizzato gli elementi positivi: la mancanza di altri precedenti penali, la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, la situazione familiare. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Nella sua valutazione discrezionale, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto più adeguata la misura della detenzione domiciliare per motivi di "salute - autorizzando, per di più, il condannato ad uscire dal proprio domicilio senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza in caso di esigenze di carattere sanitario - valorizzando elementi significativi che sconsigliavano la applicazione della misura più ampia: la mancanza di revisione critica, il mancato risarcimento alla persona offesa dei delitti di usura e di calunnia, l'omesso svolgimento di attività riparative. Si tratta di elementi che, in effetti, il ricorso non contesta affatto, limitandosi a sottolineare la disponibilità a risarcire il danno o a svolgere attività riparativa se - e si potrebbe aggiungere: solo se - ciò fosse stato ordinato con le prescrizioni dettate in sede di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente sottolinea che, per l'ammissione alla misura, non occorre una completa revisione della propria condotta, ma è sufficiente l'avvio di una revisione critica: considerazione senza dubbio esatta, ma che non si accompagna alla dimostrazione che tale avvio fosse avvenuto, atteso che, con riferimento all'usura, nel colloquio con l'UEPE Bruno aveva dichiarato di "essere intervenuto in aiuto nei confronti di una persona di sua conoscenza sottovalutando le conseguenze dell'agito", mentre nulla aveva osservato con riferimento alla condanna per calunnia. Anche la considerazione dell'ordinanza secondo cui, alla luce dell'età e delle precarie condizioni di salute, Bruno non può avviare un serio progetto di giustizia riparativa è contrastata dal ricorrente del tutto genericamente: di fatto, il condannato - che in alcun modo, negli anni successivi alla condanna, aveva provveduto a riparare il danno - non era stato in grado di proporre al Tribunale di Sorveglianza (se del caso con il tramite dell'UEPE) alcun progetto concreto. In definitiva, il Tribunale di Sorveglianza ha esercitato la sua discrezionalità alla luce di dati concreti e significativi, in sostanza non contestati dal ricorrente. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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