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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41700/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna del 6 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia grave e aveva condannato i predetti alla pena di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili poiché con essi si invoca, in realtà, una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che sussiste l'aggravante di cui all'art. 585, secondo comma, n. 2, cod. pen., (considerato che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona, né agli stessi fini rileva che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della stessa aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014, Agazzi, Rv. 261315); - che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, avendo la Corte di appello dichiarato di condividere il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla applicazione della contestata recidiva ed alla quantificazione del trattamento sanzionatorio; - che il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, avendo la Corte di appello escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in virtù della non modesta offensività del reato sulla base di elementi di natura oggettiva, estensibili a tutti i concorrenti nel delitto; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna del 6 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia grave e aveva condannato i predetti alla pena di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili poiché con essi si invoca, in realtà, una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che sussiste l'aggravante di cui all'art. 585, secondo comma, n. 2, cod. pen., (considerato che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona, né agli stessi fini rileva che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della stessa aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014, Agazzi, Rv. 261315); - che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, avendo la Corte di appello dichiarato di condividere il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla applicazione della contestata recidiva ed alla quantificazione del trattamento sanzionatorio; - che il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, avendo la Corte di appello escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in virtù della non modesta offensività del reato sulla base di elementi di natura oggettiva, estensibili a tutti i concorrenti nel delitto; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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