CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 39946/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 29/11/2024; preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo:1) la omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione,intervenuta in data antecedente alla sentenza di secondo grado, avuto riguardo all’errore commesso dalla Corte di appello nel computo dei periodi di sospensione della prescrizione; 2) l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di legittimazione alla presentazione della querela; 3) l’erronea valutazione, ai fini del trattamento sanzionatorio,di circostanze estranee alla imputazione; 4) l’omessa o apparente motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Ritiene il Collegio come il primo motivo di ricorso risulti pienamente fondato. Invero, il differimento d ell’udienza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 25/03/2021, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non fu d eterminato dall’impedimento della difesa, bensì d all’adesione del P.M. (magistrato onorario) all’astensione proclamata dall’Organ ismo di Categoria; tale fatto, in quanto estraneo alle ipotesi di sospensione, risulta inidoneo ai fini della sospensione dei termini prescrizionali. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “Non sospende il decorso dei termini della prescrizione l’adesione del vice-procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiché il Procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all’esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque in tempo ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento”(Sez. 5, n. 18101 del 22/02/2018, Civita, Rv. 272867 – 01) . Pertanto, la Corte territoriale, applicando correttamente la disposizione di cui all’art. 129 cod.proc. pen., tenendo conto della consumazione del reato (17/01/2017) e della sospensione della prescrizione limitata a soli 128 giorni (giorni 61 per differimento dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e giorni 67 per differimento udienza del 25/03/2021), avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata il 22/11/2024, in data quindi antecedente alla pronuncia della sentenza di appello ( Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 , dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 – 01 , secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito ove la stessa questione era stata proposta , integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.). 3. Conseguentemente, i n accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione rimangono assorbiti gli altri motivi in quanto privi di autonoma rilevanza ai fini della decisione. P.Q.M Annulla senza rinvio la s e ntenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]