CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 25163/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PARTITA_IVA] – e, per essa, quale sua mandataria, giusta procura speciale autenticata a ministero notar Atlante del 31.8.2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – (quale incorporante la “Juliet” s.p.a.), in persona della procuratrice [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a rogito notar Romano registrata il 21.10.2022, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via Depretis, n. 102 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nio Moschiano che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del liquidatore e legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliat a , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Milano, alla via Anfossi, n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata a ministero notar Borrelli di Forio in data 27.7.2022. CONTRORICORRENTE e CURATORE del fallimento de “LeCarrube Immobiliare ” s.r.l. in liquidazione, in persona dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]Attorre. INTIMATO avverso il decreto delTribunale di Napoli n. 517 de l 26.5. 20 2 2 , udita la relazione nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., nella specificata qualitàdi mandataria della “Siena NPL 2018” s.r.l.,ha allegato rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 31.7.2024al ricorso iscritto al n. 16523 – 20 2 2 R.G.; preso atto che l a controricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha ritualmente a d erito alla dichiarazione di rinuncia; ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.n. 115/2002, la ricorrente sia tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., nella qualità di mandataria della “[OSCURATO:PERSONA] 2018” s.r.l., ed iscritto al n. 16523 - 2022R.G. Così deciso in Roma l’ 11 settembre2024. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]