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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 04199/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del PG Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624, 625, comma 1, n.7 cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, deducendo violazione di legge.

Alla pena finale, lamenta l'esponente, si perviene attraverso passaggi erronei: il giudice ha individuato la pena base in mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 250,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.

Ha poi apportato l'aumento a titolo di continuazione, pervenendo alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 600,00 di multa e ridotto la pena per il rito.

Nella richiesta di applicazione pena le circostanze attenuanti erano state indicate come equivalenti rispetto alla contestata aggravante.

Anche considerando la concessione delle attenuanti con giudizio di prevalenza sull'aggravante, non si sarebbe potuto addivenire alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rimessione degli atti al Tribunale di Lecce.

La difesa ha depositato memoria conclusiva nella quale chiede che si proceda alla correzione dell'errore materiale presente nei passaggi che connotano il calcolo della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, dal quale non si individuano ragioni per discostarsi, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse; ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (così Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, Carrello, Rv. 216881; in senso sostanzialmente conforme Sez. 3", n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151 - 01:"In tema di patteggiamento, gli eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione concordata non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale").

La pena finale, risultante dal calcolo effettuato, sebbene sia erroneo il passaggio riguardante l'individuazione della pena base, non è illegale; pertanto, aderendo all'orientamento condivisibile richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624, 625, comma 1, n.7 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, deducendo violazione di legge. Alla pena finale, lamenta l'esponente, si perviene attraverso passaggi erronei: il giudice ha individuato la pena base in mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 250,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante. Ha poi apportato l'aumento a titolo di continuazione, pervenendo alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 600,00 di multa e ridotto la pena per il rito. Nella richiesta di applicazione pena le circostanze attenuanti erano state indicate come equivalenti rispetto alla contestata aggravante. Anche considerando la concessione delle attenuanti con giudizio di prevalenza sull'aggravante, non si sarebbe potuto addivenire alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rimessione degli atti al Tribunale di Lecce. La difesa ha depositato memoria conclusiva nella quale chiede che si proceda alla correzione dell'errore materiale presente nei passaggi che connotano il calcolo della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, dal quale non si individuano ragioni per discostarsi, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse; ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (così Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, Carrello, Rv. 216881; in senso sostanzialmente conforme Sez. 3", n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151 - 01:"In tema di patteggiamento, gli eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione concordata non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale"). La pena finale, risultante dal calcolo effettuato, sebbene sia erroneo il passaggio riguardante l'individuazione della pena base, non è illegale; pertanto, aderendo all'orientamento condivisibile richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 04199/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris