CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 35867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 11/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21173 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21173del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52L46 A252O) rappresentata e difes a , giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71B11 D542C) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Claudio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40L10 C357J) PETRINI Simone (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81D14 D542L) AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 240/2020, pubblicatain data 29 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento emesso in favore dell’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA], di un Ric. n. 21173/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 immobile pignorato in suo danno da [OSCURATO:SOCIETA]. (società che ha, dopo il pignoramento, rinunciato agli atti esecutivi), in un procedimento esecutivo in cui sono intervenuti [OSCURATO:PERSONA]- vesi ed il locale agente della riscossione, nonché la [OSCURATO:PERSONA]- polare di Ancona (anche quest’ultima successivamente rinun- ciante agli atti del processo esecutivo). L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Fermo. Ricorre la Corradini, sulla base di quattromotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Assumono valore logicamente pregiudiziale ed assorbente il secondo ed il terzo motivo del ricorso, connessi tra loro e che possono essere esaminati, pertanto, congiuntamente ed in via preliminare. Con il secondo motivo si denunzia « violazione degli artt. 571, 587 e 591 bis comma 7 c.p.c. in relaz ione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.». Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applica- zionedegli artt. 591 bis e 591-ter c.p.c. in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.». Tali motivi sono fondati. 1.1Si premette che la decisione impugnata risulta fondata sul rilievo del difetto di interesse della debitrice esecutata ad im- pugnare il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato: se- condo il tribunale, infatti, l’unico interesse che avrebbe potuto legittimare una tale impugnazione da parte della suddetta de- bitrice consisterebbe nella «perdita della possibilità di conse- guire un maggior prezzo di vendita, che nel caso di specie non Ric. n. 21173/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 si profila, posto che l’aggiudicatario risulta pacificamente essere statol’unico partecipante all’esperimento di vendita». Dopo tale affermazione, nella decisione impugnata sono espo- ste anche delle ulteriori considerazioni, relative al merito dell’opposizione. Peraltro, poiché il rilievo pregiudiziale del di- fetto di interesse ad agire, quale condizione dell’azione ai sensi dell’art. 100 c.p.c., determina la radicale inammissibilità della domanda (a nulla rilevando che nel dispositivo sia impropria- mentepronunciato il rigetto della stessa), le predette conside- razioni devono ritenersi enunciate solo ad abundantiamed alle stesse non può riconoscersi alcun effettivo rilievo quale fonda- mento della statuizione finale, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte in base al quale «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudi- candi” in relazione al merito della controversia, abbia impro- priamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pre- tenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007 , Rv. 595555 – 01; con- formi, ex multise tra le più recenti: Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 11675del 16/06/2020, Rv. 657952 – 01; Sez. U , Sentenza n. 2155del 01/02/2021, Rv. 660428 – 02 ) . 1.2La ricorrente, con i motivi di ricorso in esame, censura (cor- rettamente, per quanto appena chiarito) la decisione impu- gnata proprio con riferimentoalla questione relativa alla sussi- stenza del suo interesse ad agire al fine di ottenere l’annulla- mento del decreto di trasferimento in ragione dei vizi denun- ciati, sia in relazione alla regolarità dell’aggiudicazione (per il Ric. n. 21173/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 mancato versamento, in sede di offerta, da parte del soggetto poi divenuto aggiudicatario, dell’importo pari al 20% del prezzo offerto, a copertura delle spese della vendita, come espressa- mente stabilito nell’ordinanza di vendita, a pena di inefficacia dell’offerta) sia in relazione alla tempestività del versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario (non intervenuto nel ter- mine fissato nella stessa ordinanza di vendita, secondo l’oppo- nente illegittimamente prorogato dal giudice dell’esecuzione). Come anticipato, si tratta di censure fondate. 1.3Secondo i principi di diritto affermati da questa Corte, il debitore ha certamente interesse a contestare, mediante l’op- posizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., la regolarità del procedimento di vendita ed il conseguente decreto di tra- sferimento, qualora siano state violate le disposizioni di legge che lo disciplinano: tale interesse sussiste, in generale, in ogni caso di violazione delle condizioni fissate nell’avviso di vendita che abbiano potuto incidere sulla situazione di parità tra gli of- ferenti, nonché, in particolare, in caso di violazione del termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario. La legittimazione a far valere i vizi del procedimento di vendita va infatti riconosciuta ad ogni interessato, ivi incluso il debitore, e prescinde dalla dimostrazione, da parte di quest’ultimo, della possibilità – o a ddirittura della probabilità – che da un nuovo esperimento di venditasi ricavi un prezzo più elevato, ovvero, comunque, dalla allegazione e prova di un altro particolare e specifico pregiudizio. È stato recentemente ed espressamente chiarito, in proposito, che «in tema di esecuzione forzata immobiliare, sussiste l’inte- resse del debitore a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. av- verso il decreto di trasferimento, al fine di far valere la diffor- mità delle modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione rispetto alle indicazioni contenute nell’avviso di vendita, con- sentendogli l’annullamento dell’aggiudicazione di evitare Ric. n. 21173/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 l’immediata perdita della proprietà dell’immobile pignorato e di conservare la possibilità di pervenire alla definizione della pro- cedura esecutiva con modalità alternative alla liquidazione dei suoi beni» ( Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14542 del 09/05/2022 , Rv. 664820 –01, nella cui motivazione si precisa, altresì, che «di regola, sussiste sempre l’interesse del debitore ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato in caso di mancato regolare pagamento del relativo prezzo da parte dell’aggiudicatario nei termini stabiliti in sede di vendita: e ciò non solo perché è manifestamente erronea, in diritto, l’af- fermazione del tribunale per cui, in tal caso, l’immobile do- vrebbe essere messo in vendita ad un prezzo inferiore, ma an- che perché, al contrario, in realtà una nuova vendita potrebbe comunque sempre eventualmente consentire di ricavare un prezzo superiore, anche a seguito di eventuali offerte di acqui- sto a prezzo più alto o a seguito di gara tra gli offerenti»). Tale conclusione si pone in continuità con il principio, già in pre- cedenza più volte affermato da questa Corte, per cui «in tema d’espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giu- dice dell’esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all’art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell’uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali par- tecipanti alla gara, nonché dell’affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della proce- dura, per cui la loro violazione comporta l’illegittimità dell’ag- giudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore»(Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 9255 del 07/05/2015 , Rv. 635283 –01; cfr. altresì, nel medesimo senso, in motiva- zione,Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24570 del 05/10/2018 , Rv. 651156 –01, così massimata: « in tema di espropriazione im- mobiliare, la sopravvenuta modifica delle norme relative alla Ric. n. 21173/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 vendita, nei limiti in cui essa sia applicabile per espressa op- zione legislativa di disciplina transitoria, nel caso di specie in relazione alla possibilità di aggiudicazione a prezzo ribassato ai sensi dell’art. 572, comma 3, c.p.c., diviene parte del regime proprio del relativo subprocedimento solo se richiamata nella sottesa ordinanza, ovvero imposta dall’esito della sua fondata impugnazione, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, perché finalizzata a mantenere la parità di quelle condizioni tra i partecipanti alla gara in uno all’affidamento di ognuno di loro sulle stesse»). L’affermazione del principio dell’immutabilità e del necessario rispetto di tutte le condizioni della vendita stabilite dal giudice dell’esecuzione, ai fini della regolarità della stessa, anche lad- dove si tratti di condizioni non previste direttamente dalla legge, a tutela dell’uguaglianza, della parità di condizioni e dell’affidamento di tutti i potenziali partecipanti alla gara, è poi addirittura ancor più risalente nella giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 24/07/2012 , Rv. 623418 –01, secondo cui « nell’esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l’offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell’ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell’ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una pre- visione di legge in tal senso»; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32136 del 10/12/2019, Rv. 656506 –02; Sez. 3, Sentenza n. 11171 del 29/05/2015, Rv. 635438 –01, secondo cui « il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pub- blico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a Ric. n. 21173/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 mantenere –per l’intero sviluppo della vendita forzata –l’ugua- glianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte»; in precedenza, sul punto, cfr. giàCass., Sez. U, Sentenza n. 262 del 12/01/2010 : Rv. 611129 –01, secondo cui « nell’ambito dell’espropriazione immobiliare, il termine che il giudice dell’esecuzione fissa nell’ordinanza di vendita con incanto, ai sensi dell’art. 576, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo “ratione temporis” vigente, an- teriore alle modifiche introdotte dalle leggi n. n. 80 e 263 del 2005, per il deposito della cauzione da parte degli offerenti è perentorio e, pertanto, non può essere prorogato; il deposito della cauzione rappresenta infatti la modalità attraverso la quale la parte che lo esegue manifesta la volontà di essere am- messa a partecipare al procedimento di vendita, il quale, es- sendo informato al canone base della parità tra quanti vengono sollecitati ad offrire, postula che le condizioni fissate dal giudice nell’avviso di vendita restino inalterate»): va, in particolare, sottolineato,che l’interesse a denunciare il mancato rispetto di tale principio risulta, nella maggior parte dei precedenti appena richiamati, riconosciuto espressamente (ovvero presupposto o, quanto meno, certamente non escluso) anche in capo al debi- tore, da ritenersi legittimato a far valere tutte le indicate irre- golarità del procedimento di vendita, senza necessità di dimo- strare uno spe cifico pregiudizio ulteriore rispetto alla interve- nuta violazione delle disposizioni normative che regolanoquel procedimento. 1.4 Poiché la decisione impugnata ha, nella sostanza, dichia- rato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla ricorrente sulla base dell’erronea negazione del suo inte- resse ad agire, essa va cassata, affinché in sede di rinvio detta opposizione sia esaminata sotto ogni altro profilo di rito e, se Ric. n. 21173/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 del caso, nel merito (salva cioè la verifica della sussistenza di altre e diverse ragioni di inammissibilità), sulla base dei principi di diritto sopra enunciati. Restano invece assorbiti gli altri motivi del ricorso, aventi ad oggetto il merito dell’opposizioneproposta. 2.Sono accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altrie, per l’effetto, l a sentenza impugnata è cassata in re- lazione ai motivi accolti , con rinvio al Tribunale di Fermo , in persona di diverso magistrato,anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, assor b iti gli altri,cassa la sente