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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08490/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 settembre 2021 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza pronunciata in data 8 ottobre 2020, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale della stessa città con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, accertato in Brescia 1'8 luglio 2019 (capo 1) e del reato di cui all'art. 385 cod. pen., accertato in Brescia il 9 Luglio 2019 (capo 2).

Con la sentenza confermata dalla Corte di appello Cisse è stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed C 10.000,00 di multa per il reato di cui al capo 1) e alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui al capo 2), la pena è stata determinata operando l'aumento per la contestata recidiva (reiterata specifica ed infraquinquennale) e applicando la riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. 2.

Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore.

Il ricorso si articola in cinque motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1 Col primo motivo il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e violazione del diritto di difesa.

Sostiene che il 21 settembre 2021, quando si è svolta l'udienza di fronte alla Corte di appello ed è stata pronunciata la sentenza impugnata, l'imputato era detenuto per altra causa e dunque legittimamente impedito a partecipare al giudizio.

2.2. Col secondo motivo la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.

Osserva che, dopo essere stato tratto in arresto per il reato di cui al capo 1), Cisse fu condotto presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo, ma non fu avvertito che aveva il divieto di allontanarsene sicché la fattispecie incriminatrice non sarebbe integrata.

2.3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento al calcolo della pena, che sarebbe stata determinata in misura superiore al minimo edittale senza tenere conto degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. 2.4.

Col quarto motivo la difesa si duole della mancata disapplicazione della recidiva e della mancata concessione delle attenuanti generiche.

2.5. Col quinto ed ultimo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata riconosciuta la continuazione tra i reati.3.

Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.

2. Con riferimento al primo motivo è sufficiente osservare che, secondo la prospettazione fornita dallo stesso ricorrente, lo stato di detenzione non era noto al giudice procedente e neppure al difensore di fiducia dell'imputato, che ne fu informato solo dopo la pronuncia della sentenza e, infatti, non chiese rinvio per legittimo impedimento.

Trovano applicazione, dunque, i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600, confermati di recente dalla sentenza Sez.

U., n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806.

Il supremo Collegio ha ritenuto infatti che, quando l'imputato sia detenuto o ristretto agli arresti domiciliari per altra causa e non sia stato tradotto, si versi in un caso di legittimo impedimento a comparire che impone il rinvio del procedimento a una nuova udienza e la traduzione dell'imputato.

Ha sottolineato, però, che, pur non essendovi alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento da parte dell'imputato o del suo difensore, questa comunicazione deve avvenire e dell'impedimento, anche se non documentato, il giudice procedente deve comunque essere informato.

In altri termini, secondo le Sezioni unite, il giudice che procede è tenuto ad attivarsi per disporre la traduzione dell'imputato quando dagli atti emerge che, in altro procedimento, l'imputato è sottoposto ad un provvedimento privativo della libertà personale (e ciò indipendentemente dalla forma di restrizione, carceraria o domiciliare) e, tuttavia, se tale condizione non emerge dagli atti, non può che farsi carico all'imputato correttamente citato, o al suo difensore, di comunicare la condizione di restrizione sopraggiunta, che abbia effetto impeditivo della libertà di accesso all'udienza.

Ne consegue che quando - come nel caso di specie - la condizione di restrizione non è comunicata e non emerge dagli atti processuali, il rapporto processuale è validamente costituito e il successivo accertamento di tale preesistente condizione non può assumere valenza invalidante dell'attività processuale compiuta.

3. Col secondo motivo la difesa sostiene che, per poter applicare l'art. 385, comma 3, cod. pen. sarebbe necessaria l'adozione di un provvedimento formale col quale sia ingiunto all'interessato di non allontanarsi dal proprio domicilio e tale provvedimento mancherebbe nel caso di specie atteso che, dopo l'arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, Cisse fu condotto presso la propria abitazione dalle forze dell'ordine ai sensi degli artt. 386, comma 5, e 558, comma 4 bis, cod. proc. pen., ma non gli fu intimato, con provvedimento scritto, di non allontanarsi da quel luogo.

Come già sottolineato dalla sentenza impugnata, l'art. 386 cod. proc. pen. non prevede l'obbligo per gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di avvertire l'arrestato del divieto di allontanarsi dal luogo ove egli è stato condotto a seguito dell'arresto.

Non può obiettarsi, come fa il ricorrente, che l'art. 385, comma 2, cod. pen. parla di «luogo designato nel provvedimento».

In caso di fermo o di arresto, infatti, il «provvedimento» che giustifica la privazione della libertà personale è il verbale di arresto o di fermo.

Per espressa previsione di legge, l'adozione del provvedimento precautelare comporta che l'arrestato o il fermato sia posto a disposizione del pubblico ministero.

Ciò avviene: in primo luogo, trasmettendo il relativo verbale al pubblico ministero non oltre le ventiquattro ore dall'arresto (art. 386, comma 3); in secondo luogo, conducendo l'arrestato o fermato, entro il medesimo termine, «nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito» (art. 386, comma 4).

Questi principi generali incontrano una deroga riguardo al necessario ingresso in carcere.

Ai sensi dell'art. 386, comma 5, infatti, «il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'art. 284».

In questi casi (come nel caso previsto, per il rito direttissimo monocratico, dall'art. 558, comma 4 bis, cod. proc. pen.) la privazione della libertà personale consegue all'arresto o al fermo e il «provvedimento» che deve essere consegnato all'arrestato o al fermato è la comunicazione di cui all'art. 386, comma 1, con la quale egli è portato a conoscenza dei propri diritti.

L'arrestato è dunque consapevole di essere sottoposto a provvedimento privativo della libertà personale ed è informato che tale provvedimento è soggetto a convalida da parte di un giudice, di fronte al quale ha diritto di essere condotto entro novantasei ore.

Di conseguenza, è consapevole di non potersi allontanare dal luogo ove è stato condotto (che si tratti di un carcere o della propria abitazione, ovvero - nel caso di cui all'art. 558, comma 4 bis - di idonee strutture nella disponibilità delle forze dell'ordine).

La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha ritenuto configurabile il reato di evasione perfino in casi nei quali l'arrestato si era allontanato prima che il verbale di arresto fosse predisposto.

Ha sottolineato, infatti, che «la qualità di arrestato consegue all'attività di privazione della libertà personale e non alla redazione del verbale di arresto, che rappresenta solo la forma di documentazione dell'attività compiuta» (Sez. 2, n. 21044 del 08/04/2016, Chishimba, Rv. 266801; Sez. 6, n. 7659 del 20/11/2003, dep. 2004, Buono, Rv. 229015).

Nella medesima prospettiva, si è affermato che «il verbale di arresto è valido anche se l'indagato non lo ha sottoscritto, atteso che alcun dubbio può sussistere in ordine alla sua partecipazione all'atto, nel mentre la qualità di arrestato consegue all'effettiva privazione della libertà personale e non alla redazione del menzionato verbale» (Sez. 4, n. 15857 del 26/02/2009, Zangaro, Rv. 243962).

Si è, inoltre, opportunamente sottolineato che «la sussistenza del presupposto della legalità dell'arresto o della detenzione va verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la condanna per evasione in un caso di arresto in flagranza che, effettuato nei confronti di persona poi datasi alla fuga dai locali della Questura dove era stata condotta, non era stato convalidato per la mancata formulazione della richiesta di cui all'art. 390 cod. proc. pen.)» (Sez. 6, n. 34083 del 25/06/2013, Louri, Rv. 256554).

4. I motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio e all'applicazione delle circostanze sono manifestamente infondati.

4.1. Col terzo motivo la difesa lamenta che la pena sia stata determinata discostandosi dal minimo edittale.

Questo non è vero con riferimento al reato di cui al capo 2), in relazione al quale la pena è stata determinata nella misura minima di un anno di reclusione.

È vero, invece, con riferimento al reato di cui al capo 1), per il quale la pena base è stata determinata nella misura di anni tre di reclusione ed C 9.000,00 di multa.

Investita di analoga doglianza, la Corte di appello ha osservato che l'imputato è stato trovato in possesso di 40 grammi lordi di cocaina suddivisa in ben 25 confezioni nascoste all'interno dell'auto e che la gravità del fatto giustificava una pena superiore ai valori medi essendo stata applicata la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 solo in ragione della mancata esecuzione di analisi idonee a determinare la quantità di principio attivo.

La motivazione è congrua e non censurabile in questa sede perché scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.

4.2. La mancata applicazione delle attenuanti generiche e la scelta di non disapplicare la recidiva sono anch'esse congruamente motivate.

La sentenza impugnata sottolinea, infatti, che l'imputato è gravato da precedenti, anche specifici, uno dei quali relativo a violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90.

La Corte territoriale ha ritenuto, quindi, che, per la loro gravità e offensività, le condotte oggetto del procedimento fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale avviato di cui vi era traccia nelle precedenti condanne, e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica.

Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche basta osservare che, al fine di ritenere o escludere tali circostanze, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione dello stesso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).

4.3. Priva di pregio è la doglianza relativa al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.

Come noto, infatti, «in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 1253 del 15/03/1994, Castaldo, Rv. 198919).

Secondo i giudici di merito una tale preventiva rappresentazione e deliberazione non è configurabile nel caso di specie né sarebbe configurabile se - come il ricorrente sostiene - la decisione di evadere fosse stata adottata al momento dell'arresto per sottrarsi alle conseguenze del proprio comportamento.

Come rilevato dalla Corte territoriale, infatti, «l'atteggiamento psicologico da valutare per verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, non è quello successivo alla prima condotta criminosa (detenzione illecita di sostanza stupefacente), bensì quello anteriore ad essa» (sull'argomento: Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 settembre 2021 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza pronunciata in data 8 ottobre 2020, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale della stessa città con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, accertato in Brescia 1'8 luglio 2019 (capo 1) e del reato di cui all'art. 385 cod. pen., accertato in Brescia il 9 Luglio 2019 (capo 2). Con la sentenza confermata dalla Corte di appello Cisse è stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed C 10.000,00 di multa per il reato di cui al capo 1) e alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui al capo 2), la pena è stata determinata operando l'aumento per la contestata recidiva (reiterata specifica ed infraquinquennale) e applicando la riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Il ricorso si articola in cinque motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1 Col primo motivo il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e violazione del diritto di difesa. Sostiene che il 21 settembre 2021, quando si è svolta l'udienza di fronte alla Corte di appello ed è stata pronunciata la sentenza impugnata, l'imputato era detenuto per altra causa e dunque legittimamente impedito a partecipare al giudizio. 2.2. Col secondo motivo la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Osserva che, dopo essere stato tratto in arresto per il reato di cui al capo 1), Cisse fu condotto presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo, ma non fu avvertito che aveva il divieto di allontanarsene sicché la fattispecie incriminatrice non sarebbe integrata. 2.3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento al calcolo della pena, che sarebbe stata determinata in misura superiore al minimo edittale senza tenere conto degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. 2.4. Col quarto motivo la difesa si duole della mancata disapplicazione della recidiva e della mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.5. Col quinto ed ultimo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata riconosciuta la continuazione tra i reati.3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento. 2. Con riferimento al primo motivo è sufficiente osservare che, secondo la prospettazione fornita dallo stesso ricorrente, lo stato di detenzione non era noto al giudice procedente e neppure al difensore di fiducia dell'imputato, che ne fu informato solo dopo la pronuncia della sentenza e, infatti, non chiese rinvio per legittimo impedimento. Trovano applicazione, dunque, i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600, confermati di recente dalla sentenza Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806. Il supremo Collegio ha ritenuto infatti che, quando l'imputato sia detenuto o ristretto agli arresti domiciliari per altra causa e non sia stato tradotto, si versi in un caso di legittimo impedimento a comparire che impone il rinvio del procedimento a una nuova udienza e la traduzione dell'imputato. Ha sottolineato, però, che, pur non essendovi alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento da parte dell'imputato o del suo difensore, questa comunicazione deve avvenire e dell'impedimento, anche se non documentato, il giudice procedente deve comunque essere informato. In altri termini, secondo le Sezioni unite, il giudice che procede è tenuto ad attivarsi per disporre la traduzione dell'imputato quando dagli atti emerge che, in altro procedimento, l'imputato è sottoposto ad un provvedimento privativo della libertà personale (e ciò indipendentemente dalla forma di restrizione, carceraria o domiciliare) e, tuttavia, se tale condizione non emerge dagli atti, non può che farsi carico all'imputato correttamente citato, o al suo difensore, di comunicare la condizione di restrizione sopraggiunta, che abbia effetto impeditivo della libertà di accesso all'udienza. Ne consegue che quando - come nel caso di specie - la condizione di restrizione non è comunicata e non emerge dagli atti processuali, il rapporto processuale è validamente costituito e il successivo accertamento di tale preesistente condizione non può assumere valenza invalidante dell'attività processuale compiuta. 3. Col secondo motivo la difesa sostiene che, per poter applicare l'art. 385, comma 3, cod. pen. sarebbe necessaria l'adozione di un provvedimento formale col quale sia ingiunto all'interessato di non allontanarsi dal proprio domicilio e tale provvedimento mancherebbe nel caso di specie atteso che, dopo l'arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, Cisse fu condotto presso la propria abitazione dalle forze dell'ordine ai sensi degli artt. 386, comma 5, e 558, comma 4 bis, cod. proc. pen., ma non gli fu intimato, con provvedimento scritto, di non allontanarsi da quel luogo. Come già sottolineato dalla sentenza impugnata, l'art. 386 cod. proc. pen. non prevede l'obbligo per gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di avvertire l'arrestato del divieto di allontanarsi dal luogo ove egli è stato condotto a seguito dell'arresto. Non può obiettarsi, come fa il ricorrente, che l'art. 385, comma 2, cod. pen. parla di «luogo designato nel provvedimento». In caso di fermo o di arresto, infatti, il «provvedimento» che giustifica la privazione della libertà personale è il verbale di arresto o di fermo. Per espressa previsione di legge, l'adozione del provvedimento precautelare comporta che l'arrestato o il fermato sia posto a disposizione del pubblico ministero. Ciò avviene: in primo luogo, trasmettendo il relativo verbale al pubblico ministero non oltre le ventiquattro ore dall'arresto (art. 386, comma 3); in secondo luogo, conducendo l'arrestato o fermato, entro il medesimo termine, «nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito» (art. 386, comma 4). Questi principi generali incontrano una deroga riguardo al necessario ingresso in carcere. Ai sensi dell'art. 386, comma 5, infatti, «il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'art. 284». In questi casi (come nel caso previsto, per il rito direttissimo monocratico, dall'art. 558, comma 4 bis, cod. proc. pen.) la privazione della libertà personale consegue all'arresto o al fermo e il «provvedimento» che deve essere consegnato all'arrestato o al fermato è la comunicazione di cui all'art. 386, comma 1, con la quale egli è portato a conoscenza dei propri diritti. L'arrestato è dunque consapevole di essere sottoposto a provvedimento privativo della libertà personale ed è informato che tale provvedimento è soggetto a convalida da parte di un giudice, di fronte al quale ha diritto di essere condotto entro novantasei ore. Di conseguenza, è consapevole di non potersi allontanare dal luogo ove è stato condotto (che si tratti di un carcere o della propria abitazione, ovvero - nel caso di cui all'art. 558, comma 4 bis - di idonee strutture nella disponibilità delle forze dell'ordine). La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha ritenuto configurabile il reato di evasione perfino in casi nei quali l'arrestato si era allontanato prima che il verbale di arresto fosse predisposto. Ha sottolineato, infatti, che «la qualità di arrestato consegue all'attività di privazione della libertà personale e non alla redazione del verbale di arresto, che rappresenta solo la forma di documentazione dell'attività compiuta» (Sez. 2, n. 21044 del 08/04/2016, Chishimba, Rv. 266801; Sez. 6, n. 7659 del 20/11/2003, dep. 2004, Buono, Rv. 229015). Nella medesima prospettiva, si è affermato che «il verbale di arresto è valido anche se l'indagato non lo ha sottoscritto, atteso che alcun dubbio può sussistere in ordine alla sua partecipazione all'atto, nel mentre la qualità di arrestato consegue all'effettiva privazione della libertà personale e non alla redazione del menzionato verbale» (Sez. 4, n. 15857 del 26/02/2009, Zangaro, Rv. 243962). Si è, inoltre, opportunamente sottolineato che «la sussistenza del presupposto della legalità dell'arresto o della detenzione va verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la condanna per evasione in un caso di arresto in flagranza che, effettuato nei confronti di persona poi datasi alla fuga dai locali della Questura dove era stata condotta, non era stato convalidato per la mancata formulazione della richiesta di cui all'art. 390 cod. proc. pen.)» (Sez. 6, n. 34083 del 25/06/2013, Louri, Rv. 256554). 4. I motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio e all'applicazione delle circostanze sono manifestamente infondati. 4.1. Col terzo motivo la difesa lamenta che la pena sia stata determinata discostandosi dal minimo edittale. Questo non è vero con riferimento al reato di cui al capo 2), in relazione al quale la pena è stata determinata nella misura minima di un anno di reclusione. È vero, invece, con riferimento al reato di cui al capo 1), per il quale la pena base è stata determinata nella misura di anni tre di reclusione ed C 9.000,00 di multa. Investita di analoga doglianza, la Corte di appello ha osservato che l'imputato è stato trovato in possesso di 40 grammi lordi di cocaina suddivisa in ben 25 confezioni nascoste all'interno dell'auto e che la gravità del fatto giustificava una pena superiore ai valori medi essendo stata applicata la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 solo in ragione della mancata esecuzione di analisi idonee a determinare la quantità di principio attivo. La motivazione è congrua e non censurabile in questa sede perché scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. 4.2. La mancata applicazione delle attenuanti generiche e la scelta di non disapplicare la recidiva sono anch'esse congruamente motivate. La sentenza impugnata sottolinea, infatti, che l'imputato è gravato da precedenti, anche specifici, uno dei quali relativo a violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90. La Corte territoriale ha ritenuto, quindi, che, per la loro gravità e offensività, le condotte oggetto del procedimento fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale avviato di cui vi era traccia nelle precedenti condanne, e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche basta osservare che, al fine di ritenere o escludere tali circostanze, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione dello stesso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). 4.3. Priva di pregio è la doglianza relativa al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. Come noto, infatti, «in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 1253 del 15/03/1994, Castaldo, Rv. 198919). Secondo i giudici di merito una tale preventiva rappresentazione e deliberazione non è configurabile nel caso di specie né sarebbe configurabile se - come il ricorrente sostiene - la decisione di evadere fosse stata adottata al momento dell'arresto per sottrarsi alle conseguenze del proprio comportamento. Come rilevato dalla Corte territoriale, infatti, «l'atteggiamento psicologico da valutare per verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, non è quello successivo alla prima condotta criminosa (detenzione illecita di sostanza stupefacente), bensì quello anteriore ad essa» (sull'argomento: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rige
Sentenza Cassazione n. 08490/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris