CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09090/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Della Giulianan.80;– ricorrente –Numero registro generale 5076/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 9090/2026Data pubblicazione 10/04/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore;– intimata–proposto per la revocazione della ordinanza n. 25690/2023 della Corte dicassazione, depositata il 4/9/2023.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ordinanza n. 25690/2023 della Corte di Cassazione, depositata il4/9/2023 la Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ibrahimovic avverso la sentenza n. 1155/3/18 della Commissione tributariaregionale dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale a sua volta aveva confermato la decisionedella Commissione tributaria di Pescara di rigetto dell’impugnazione delsilenzio rifiuto con cui era stata dismessa l’istanza di rimborso dellamaggiore IRPEF versata nel 2012, per avere nella dichiarazioneerroneamente tenuto conto dei redditi percepiti da [OSCURATO:PERSONA] nellaseconda parte dell’anno, pur avendo trasferito la propria residenza in2. La Corte faceva applicazione dell’art.24 della Convenzione sulla doppiaimposizione Italia – Francia, a norma della quale «Gli utili e gli altri redditi(revenus positifs) che provengono dall'Italia e che sono ivi imponibiliconformemente alle disposizioni della Convenzione, sono parimentiimponibili in Francia allorché sono ricevuti da un residente della Francia.L'imposta italiana non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibilein Francia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito di imposta nei confrontidell'imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi».Numero registro generale 5076/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 9090/2026Data pubblicazione 10/04/2026L’ordinanza, perciò, riteneva che sussistesse la possibilità per il contribuentedi recuperare l’imposta versata in Italia utilizzando un credito di imposta inavvalersi del credito d’imposta, continuava la Corte, escludeva in radicequalsivoglia contrasto tra la Convenzione Italia - Francia e le norme unionalisulle libertà di circolazione. Per tali ragioni, non essendo nella fattispecie inesame ipotizzabile alcuna violazione del divieto di doppia imposizione né laricorrenza di altri profili discriminatori, l’ordinanza impugnata riteneva chenon fosse necessario sollevare questione di legittimità costituzionale nédisporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, come richiesto dalricorrente, peraltro in modo del tutto generico, senza alcun riferimento aspecifici parametri normativi.3. Avverso tale ordinanza il contribuente propone ricorso per revocazioneartt. 4, cod. e 395, n. 4, cod. proc. civ. affidato a quattro motivi mentrel’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata.L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-bis cod.proc. civ., proposta opposta dal ricorrente con istanza di decisione delgiudizio del 30.9.2025.Il contribuente deposita memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Innanzitutto, con riferimento all’”istanza di sospensione” palesata sindall’intestazione del ricorso, il Collegio osserva che il rimedio non è previstodall’ordinamento in sede di ricorso per Cassazione. Tanto premesso, ilricorrente prospetta ai fini della domanda di revocazione quattro presuntierrori di fatto che sarebbero stati commessi nell’ordinanza impugnata:1.1. Errore di fatto sulla doppia residenza fiscale e mancata considerazionedei documenti pertinenti: nonostante la disponibilità di documentazioneinequivocabile, seguendo pedissequamente la sentenza di secondo grado,Numero registro generale 5076/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 9090/2026Data pubblicazione 10/04/2026la Corte di cassazione non avrebbe preso in considerazione gli atti chericonosciuta dall'Italia per l'intero anno e dalla Francia per la seconda partedello stesso, a seguito di trasferimento, non ritenendo di dover risolvere unconflitto di residenza tra i due stati, tra l’altro comunitari e fondando ladecisione unicamente in base al diritto nazionale.Si fa riferimento alla documentazione prodotta con l’atto di Ricorso inCommissione Tributaria Provinciale denominato “6. Documentazioneimposta 2012”. Tale presunta omissione avrebbe precluso una correttainterpretazione del trattato contro le doppie imposizioni Italia-Francia,risultando in un errore di fatto che ha influito direttamente sulla decisionefinale dell’ordinanza.1.2. Errore di fatto in relazione all’omessa valutazione che l’ordinamentofrancese adotta ed applica il principio di frazionamento di imposta: silamenta e contesta l’omissione da parte della Corte di cassazione di valutarela mera circostanza fattuale che il principio di frazionamento del periodod'imposta viene ordinariamente e pacificamente applicato dalla Francia neiconfronti dell’Italia, generando di fatto una condizione di non reciprocità,disparità e non uniformità nell’interpretazione dello specifico trattato controle doppie imposizioni con tutti i riflessi comunitari che ne conseguono intermini di ostacolo alla circolazione e discriminazione nei confronti di quantoavviene ad es. nei confronti della Germania ove il principio è ordinariamenteapplicabile.1.3. Errore di fatto sulla “non” necessaria alternatività tra credito di impostae principio di frazionamento di imposta quali mezzi per la risoluzione delladoppia imposizione: si lamenta e contesta l’errore di fatto che sarebbe statocommesso dalla Corte per non aver rilevato che i due criteri non sonoalternativi, ma coesistenti ai fini dell’eliminazione della doppia imposizione,Numero registro generale 5076/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 9090/2026Data pubblicazione 10/04/2026come si evince dalla semplice lettura di una delle convenzioni che prevedonoquest’ultimo espressamente quale quella tra Italia e Germania ovecoesistono ai fini dell’eliminazione della doppia imposizione sia (i) il Punto 3del Protocollo quanto al frazionamento del periodo di imposta sia (ii)l’articolo 24 attinente al metodo del credito di imposta, con il risultato digiungere ad influenzare la decisione negativamente in manieradeterminante.1.4. Errore di fatto in relazione alla conclusione secondo cui la facoltà diavvalersi del credito di imposta esclude in radice qualsivoglia contrasto trala convenzione Italia-Francia e le norme europee sulle libertà di circolazione,così da non comportare la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte diGiustizia dell'Unione Europea per una valutazione ulteriore sulla questione.L’errore di fatto consisterebbe nella circostanza che il rinvio pregiudizialenon è stato richiesto per valutare un ipotetico contrasto tra la normativaeuropea e la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia,sic et simpliciter, ma, piuttosto, tra la normativa europea e l'applicazionerigida del diritto nazionale relativo alla residenza fiscale basataesclusivamente sulla durata della permanenza sul territorio italiano (199giorni), senza debitamente considerare il fatto che il contribuente abbiaaltresì ottenuto la residenza fiscale per il medesimo anno anche in Francia.Questa interpretazione restrittiva del diritto nazionale, senza una specificavalutazione alla luce delle libertà di circolazione garantite dalla normativaeuropea, configurerebbe un errore di fatto. Secondo il ricorrente la correttavia avrebbe dovuto includere un'attenta disamina di come tali presunzioniinterne si rapportino e, potenzialmente, entrino in contrasto con gli obblighie le libertà stabilite a livello comunitario, argomento che solo la Corte diGiustizia sarebbe pienamente equipaggiata a risolvere. La Corte diCassazione avrebbe pertanto mancato nella sua valutazione al momento dinon ritenere necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea,dimenticando di esplorare come l'applicazione del diritto interno, nelNumero registro generale 5076/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 9090/2026Data pubblicazione 10/04/2026contesto specifico della residenza fiscale del contribuente e considerando lasua doppia residenza in Italia e in Francia per periodi distinti dell'anno 2012,si confronti con le libertà fondamentali sancite dalle norme europee. Questopresunto errore, radicandosi in una visione limitata e non conforme allarealtà complessa della situazione fiscale transfrontaliera del contribuente,meriterebbe di essere corretto attraverso una valutazione che armonizzi lepratiche nazionali con i principi sovranazionali europei, assicurando unagiustizia fiscale equa e congruente con il diritto dell'Unione Europea.2. I motivi 1°, 2° e 3° possono essere trattati congiuntamente e sonoinammissibili.2.1. Va rammentato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, cod.proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsapercezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato adaffermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmenteescluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti odocumenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attengaad un'errata valutazione delle risultanze processuali (v. Cass. n. 26890 del2019 e giurisprudenza ivi citata, conforme, Cass. n. 2236 del 2022).Infatti, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze dellaCorte di cassazione è, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ.,la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità,e presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stessooggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti dicausa.Esso deve, quindi, 1) consistere in una errata percezione del fatto, in unasvista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamenterilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fattola cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerareinesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essereNumero registro generale 5076/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 9090/2026Data pubblicazione 10/04/2026decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe statadiversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si siapronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sìda non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioniinduttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio diassunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazionedel fatto medesimo (cfr. Cass. n. 2425 del 2006; conforme, Cass. n. 3264del 2007).Le prime tre doglianze del ricorrente vertono su presunti erroriasseritamente di fatto ma, in realtà, di diritto. Tali circostanze non sonomodificate dal tenore della memoria illustrativa sedicente “trattatosistematico sulla revocazione delle sentenze di legittimità per errore difatto”. Vi si invoca il travisamento della prova che non riguarda i motivi direvocazione, bensì riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti e il vizio va fatto valere tramite ricorso per Cassazione ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che sitratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U, sentenza n. 5792 del05/03/2024) e non in sede di ricorso per revocazione quale è quello dispecie.2.2. Parimenti, è inammissibile il motivo 4°, con cui si contesta laconclusione del ragionamento giuridico della Corte e l’interpretazione dellanormativa operata. Anche tale presunta violazione, infatti, come del restole precedenti, integra, in ipotesi, la deduzione di asseriti errori di diritto,concernenti la interpretazione della disciplina interna e del diritto europeo,non deducibili con ricorso per revocazione per la manifesta carenza deipresupposti di legge. Questa Corte, sul punto, ha più volte chiarito che noncostituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione dellasentenza ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. quello che si verifica in presenzadi sviste di giudizio e meno che meno in presenza di interpretazionegiuridica della norma, seppure non condivisa da una delle parti. L’errore difatto riguarda unicamente la percezione, in contrasto con gli atti e leNumero registro generale 5076/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 9090/2026Data pubblicazione 10/04/2026risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza dellaquale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza diun fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risultao risulta dai documenti di causa (v. Cass. n. 9471 del 2025, Cass. n. 27897del 2024, Cass. n. 29297 del 2024; Cass. n. 23469 2024, Cass. n. 200132024; Cass. n. 13109 2024, Cass. n. 11057 2024, Cass. n. 57922024). Nelcaso di specie il ricorrente, lungi dall'evidenziare un errore di fattopercettivo, ha lamentato l’erroneo esame dei motivi articolati nel ricorsointroduttivo e l’interpretazione della norma rilevante adottata, cosìsollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso percassazione.3. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e, poiché il giudizio vienedefinito in conformità alla proposta, va disposta la condanna della parteistante a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze insede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi dicondotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ.codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistemaprocessuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovipoi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilitàaggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche perquanto riguarda la disciplina intertemporale).Numero registro generale 5076/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 9090/2026Data pubblicazione 10/04/2026Non ha luogo, peraltro, l’applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ. per la mancata costituzione della parte intimata, mentre, in applicazionedel successivo quarto comma, la parte ricorrente va condannata alpagamento della somma determinata in euro 3.000 in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 a favoredella Cassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]