Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2019

Cassazione n. 23203/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello diVenezia ha riformato la condanna, resa dalla Corte di assise in sede, neiconfronti degli imputati, rideterminando la pena irrogata in anni quindici direclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, perentrambi, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. penCONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che i ricorsi avverso il descritto provvedimento, affidati a duemotivi (erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in quanto vi sonoragioni per giungere al proscioglimento degli imputati, entrambi incensurati,integrati nel contesto sociale, ammessi agli arresti domiciliari e rispettosi delleprescrizioni inerenti alla misura, nonché per aver scelto il rito abbreviato – primomotivo; vizio di motivazione per la mancata indicazione dell’assenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) sono inammissibili ai sensi degliartt. 610 comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen.Ritenuto, infatti, che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguenteal concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai solicapi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di talchél'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventualeomessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati; in tal senso va,altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema diresponsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzionedella pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancatoproscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto,da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice diappello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinentisoltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro,la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronunciaaffermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza dieventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1,n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Rv. 276102).Reputato che, quindi, i ricorsi sono affetti da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedel titolo di reato per il quale i ricorrenti hanno riportato condanna (tentatoomicidio con lesioni personali).

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello diVenezia ha riformato la condanna, resa dalla Corte di assise in sede, neiconfronti degli imputati, rideterminando la pena irrogata in anni quindici direclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, perentrambi, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. penCONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che i ricorsi avverso il descritto provvedimento, affidati a duemotivi (erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in quanto vi sonoragioni per giungere al proscioglimento degli imputati, entrambi incensurati,integrati nel contesto sociale, ammessi agli arresti domiciliari e rispettosi delleprescrizioni inerenti alla misura, nonché per aver scelto il rito abbreviato – primomotivo; vizio di motivazione per la mancata indicazione dell’assenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) sono inammissibili ai sensi degliartt. 610 comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen.Ritenuto, infatti, che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguenteal concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai solicapi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di talchél'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventualeomessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati; in tal senso va,altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema diresponsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzionedella pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancatoproscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto,da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice diappello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinentisoltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro,la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronunciaaffermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza dieventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1,n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Rv. 276102).Reputato che, quindi, i ricorsi sono affetti da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedel titolo di reato per il quale i ricorrenti hanno riportato condanna (tentatoomicidio con lesioni personali). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 23203/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris