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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48587/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21 maggio 2021 dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di sette anni di reclusione ed euro 30.000 di multa per il reato di illecita detenzione di 43,198 kg. e di 2,274 kg. di eroina.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990.

Ad avviso del ricorrente, infatti, lo stesso ha messo a disposizione tutto il suo patrimonio di conoscenze, sia in relazione al soggetto, tal Tani, che gli aveva affidato in custodia la sostanza stupefacente - indicandone caratteristiche somatiche, modalità di contatto tramite SMS e fornendo i codici di sblocco del suo telefono - che del soggetto cui aveva consegnato un campione di prova dell'eroina, di cui aveva indicato nazionalità italiana, accento romano e luogo ove questo aveva soggiornato.

Sostiene, inoltre, il ricorrente che la Corte territoriale ha reputato inidonee le informazioni fornite sulla base di mere congetture, ovvero l'impiego da parte dei narcotrafficanti di plurime utenze di regola intestate a terzi o a soggetti fittizi, il continuo cambio di tali utenze o il possibile impiego da parte dell'acquirente di generalità fittizie per registrarsi presso l'albergo.

Non si è, inoltre, valutato che il Pubblico ministero competente ha disposto la separazione dal presente procedimento della posizione del Vezi in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al quale ha evidentemente ritenuto utili a fini investigativi le informazioni fornite dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico, meramente confutativo e, comunque, manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, infatti, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha escluso la configurabilità dell'attenuante invocata dal ricorrente sottolineando il contenuto generico e, comunque, non proficuo delle informazioni fornite (si sottolinea, al riguardo, che il Vezi, dopo avere reso dichiarazioni confuse e contraddittorie nel corso dell'interrogatorio del 25 giugno 2019, si è successivamente avvalso della facoltà di non rispondere).In particolare, il Tribunale, analizzando nel dettaglio il contributo dichiarativo del ricorrente, ne ha messo in evidenza l'estrema vaghezza sia in relazione alle informazioni sul presunto fornitore - di cui il Vezi, pur conoscendolo dal 2012, si è limitato ad indicare il solo nome, il modello di auto che guidava e le modalità di comunicazione tramite SMS - che alle informazioni sull'acquirente, ritenute di scarsa rilevanza, essendosi trattato della consegna di un campione di sostanza ed essendosi il ricorrente limitato ad indicare l'albergo dove aveva alloggiato.

Il ricorrente, senza confrontarsi criticamente con tali argomentazioni, si è limitato a ribadire l'idoneità del proprio contributo dichiarativo ed a censurare il difforme giudizio dal Tribunale, a suo avviso fondato su mere congetture.

Ad avviso del Collegio, tale ultimo profilo di censura non coglie nel segno avendo il Tribunale escluso, con motivazione logica ed esaustiva, facendo anche riferimento alla massima di esperienza relativa al continuo cambio di utenze, di regola intestate a terzi o a soggetti inesistenti, da parte dei narcotrafficanti (cfr. Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813), l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative dell'indagato (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385; Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 15/01/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 262438).

Va, al riguardo, ribadito che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347).

Rileva, a tal fine, non il mero dato della offerta delle informazioni possedute, occorrendo, invece, che le informazioni fornite dall'indagato siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine (Sez. 6, n. 9069 del 14/01/2013, Squillace, Rv. 256002), al fine di interrompere la catena delittuosa o di colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine (Sez. 3, n. 16431 del 02/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249999).

Alla luce di tale criterio ermeneutico deve, dunque, escludersi la configurabilità dell'attenuante in esame in presenza di ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, di dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio (cfr. Sez.

U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212759) ovvero, di contributi collaborativi consistenti, come nel caso in esame, nella mera generica indicazione del nominativo di qualche complice (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015 Rv. 263822).

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21 maggio 2021 dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di sette anni di reclusione ed euro 30.000 di multa per il reato di illecita detenzione di 43,198 kg. e di 2,274 kg. di eroina. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. Ad avviso del ricorrente, infatti, lo stesso ha messo a disposizione tutto il suo patrimonio di conoscenze, sia in relazione al soggetto, tal Tani, che gli aveva affidato in custodia la sostanza stupefacente - indicandone caratteristiche somatiche, modalità di contatto tramite SMS e fornendo i codici di sblocco del suo telefono - che del soggetto cui aveva consegnato un campione di prova dell'eroina, di cui aveva indicato nazionalità italiana, accento romano e luogo ove questo aveva soggiornato. Sostiene, inoltre, il ricorrente che la Corte territoriale ha reputato inidonee le informazioni fornite sulla base di mere congetture, ovvero l'impiego da parte dei narcotrafficanti di plurime utenze di regola intestate a terzi o a soggetti fittizi, il continuo cambio di tali utenze o il possibile impiego da parte dell'acquirente di generalità fittizie per registrarsi presso l'albergo. Non si è, inoltre, valutato che il Pubblico ministero competente ha disposto la separazione dal presente procedimento della posizione del Vezi in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al quale ha evidentemente ritenuto utili a fini investigativi le informazioni fornite dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico, meramente confutativo e, comunque, manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha escluso la configurabilità dell'attenuante invocata dal ricorrente sottolineando il contenuto generico e, comunque, non proficuo delle informazioni fornite (si sottolinea, al riguardo, che il Vezi, dopo avere reso dichiarazioni confuse e contraddittorie nel corso dell'interrogatorio del 25 giugno 2019, si è successivamente avvalso della facoltà di non rispondere).In particolare, il Tribunale, analizzando nel dettaglio il contributo dichiarativo del ricorrente, ne ha messo in evidenza l'estrema vaghezza sia in relazione alle informazioni sul presunto fornitore - di cui il Vezi, pur conoscendolo dal 2012, si è limitato ad indicare il solo nome, il modello di auto che guidava e le modalità di comunicazione tramite SMS - che alle informazioni sull'acquirente, ritenute di scarsa rilevanza, essendosi trattato della consegna di un campione di sostanza ed essendosi il ricorrente limitato ad indicare l'albergo dove aveva alloggiato. Il ricorrente, senza confrontarsi criticamente con tali argomentazioni, si è limitato a ribadire l'idoneità del proprio contributo dichiarativo ed a censurare il difforme giudizio dal Tribunale, a suo avviso fondato su mere congetture. Ad avviso del Collegio, tale ultimo profilo di censura non coglie nel segno avendo il Tribunale escluso, con motivazione logica ed esaustiva, facendo anche riferimento alla massima di esperienza relativa al continuo cambio di utenze, di regola intestate a terzi o a soggetti inesistenti, da parte dei narcotrafficanti (cfr. Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813), l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative dell'indagato (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385; Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 15/01/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 262438). Va, al riguardo, ribadito che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347). Rileva, a tal fine, non il mero dato della offerta delle informazioni possedute, occorrendo, invece, che le informazioni fornite dall'indagato siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine (Sez. 6, n. 9069 del 14/01/2013, Squillace, Rv. 256002), al fine di interrompere la catena delittuosa o di colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine (Sez. 3, n. 16431 del 02/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249999). Alla luce di tale criterio ermeneutico deve, dunque, escludersi la configurabilità dell'attenuante in esame in presenza di ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, di dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio (cfr. Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212759) ovvero, di contributi collaborativi consistenti, come nel caso in esame, nella mera generica indicazione del nominativo di qualche complice (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015 Rv. 263822). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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