CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio continuato in concorso e, esclusa la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 8.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato all'imputato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e disposto la confisca e la distruzione dei cellulari e delle relative schede SIM in giudiziale sequestro; 2. la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma di quella di primo grado, ha riconosciuto la attenuante di cui al comma 3 dell'art. 648bis cod. pen. ed ha di conseguenza rideterminato la pena in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 6.000 di multa disponendo inoltre per le pene accessorie conseguenti con statuizione oggetto del provvedimento di correzione dell'errore materiale adottato in data 8.9.2020; 3. ricorre per cassazione il difensore del Fabiano lamentando: 3.1 violazione di legge processuale con riferimento all'art. 270 cod. proc. pen.: richiama il provvedimento con cui il Tribunale aveva ammesso le prove e, in particolare, i risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite nel diverso procedimento n. 21684/13 [OSCURATO:PERSONA] Torino legato a quello in esame da un rapporto di collegamento probatorio laddove la Corte ha dal canto suo ritenuto che si trattasse di una ipotesi di connessione (non menzionando, tuttavia, quella di cui alla lett. b dell'art. 12 cod. proc. pen.); aggiunge che la Corte ha ricavato l'esistenza di un rapporto di "connessione" dal fatto che in altro procedimento ancora (17815/15 [OSCURATO:PERSONA] Torino) le medesime intercettazioni erano state utilizzate con riferimento ad una ipotesi di reato (art. 348bis cod. pen.) contestato a tale Rossi (destinatario delle captazioni) in concorso con il ricorrente; osserva, tuttavia, che la circostanza per cui nel procedimento 17815/15 fossero state utilizzate le intercettazioni eseguite nel procedimento 21684/13 non comporta la loro utilizzabilità nel procedimento in esame anche perché la eventuale connessione ex art. 12 lett. b) cod. proc. pen. ravvisata tra i due procedimenti 17815/15 e 21684/13 avrebbe potuto operare semmai per il solo Rossi, che non è imputato in questa sede, e non già per l'odierno ricorrente; sottolinea peraltro la decisività delle intercettazioni nella economia della decisione; 3.2 violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 210 e 195 cod. proc. pen. derivato da travisamento, per omessa considerazione, delle dichiarazioni del coimputato giudicato separatamente [OSCURATO:PERSONA]: premette che entrambe le decisioni di merito hanno giudicato utilizzabili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], certamente decisive ai fini della ricostruzione del fatto e della qualificazione giuridica della condotta nonostante la difesa avesse eccepito che il dichiarante non era stato in grado di fornire indicazioni sull'"Henry" dal quale avrebbe appreso gran parte dei fatti riferiti, con conseguente violazione dell'art. 195 comma 7 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 210 cod. proc. pen.; 3.3 violazione di legge con riguardo all'art. 648bis cod. pen. ed all'art.640 cod. pen.: rileva che la condotta contestata al Fabiano è quella di aver messo a disposizione ed aver movimentato i conti correnti su cui poteva operare e sui quali confluivano i pagamenti delle vittime delle truffe e che, previo trattenimento di un piccolo "profitto", il ricorrente trasferiva ai propri complici, condotta che i giudici di merito hanno qualificato in termini di riciclaggio ex art. 648bis cod. pen.; osserva che la ricostruzione giuridica della vicenda operata nelle due sentenze di merito non ha tenuto conto del fatto che il delitto di truffa si consuma con la realizzazione dell'evento di danno e dell'evento di profitto in coincidenza, perciò, con l'accreditamento delle somme sui conti correnti del Fabiano perfettamente consapevole che la sua condotta finiva con il fornire un contributo essenziale alle truffe; 3. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta, al cui contenuto si è riportato in sede di discussione, concludendo per l'inammissibilità del ricorso: quanto al primo motivo rileva che, essendo i fatti pacifici ed ammessi dallo stesso ricorrente, costui non ha interesse alcuno a coltivare la censura non avendo chiarito il "peso" probatorio delle intercettazioni utilizzate nel processo unitamente, peraltro, alle dichiarazioni dell'Egbokhan in ordine alle modalità utilizzate per il "lavaggio" del denaro confortate non solo da alcune conversazioni intercettate ma anche dalle indagini sulle movimentazioni bancarie del Fabiano oltre dei contatti con il coimputato e la deposizione della Beltrame; sottolinea, in ogni caso, come il Fabiano debba ritenersi coimputato del Rossi per fatti commessi in concorso essendo perciò ravvisabile la ipotesi di connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen. da cui consegue la utilizzabilità dei risultati della attività di captazione; rileva, inoltre, la manifesta infondatezza del secondo motivo dal momento che le dichiarazioni dell'Egbokhan riguardavano circostanze a sua diretta conoscenza e che l'amico nigeriano del teste non era una "fonte" ma un correo; quanto al terzo motivo, segnala che la difesa articola la censura in diritto sulla scorta di una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 110 e 648bis cod. pen. in relazione alle condotte analiticamente descritte nella imputazione e che sono state oggetto di analitica ricostruzione sulla scorta di una conforme valutazione, nei due gradi di merito, delle medesime emergenze istruttorie. 1. Con il primo motivo del ricorso la difesa (ripro)pone in questa sede l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite nel proc. pen. 21684/13 RGNR rispetto al quale, come risulta dalla sentenza di primo grado (cfr., pag. 9 della sentenza del Tribunale di Torino), a fronte del medesimo rilievo tempestivamente sollevato in quella sede, sussistevano "... elementi quantomeno di collegamento probatorio con il presente procedimento desumibile dalla documentazione prodotta e dalla identità di fonti probatorie indicate nel decreto ..."; ed era stato proprio in forza del ritenuto "collegamento probatorio" che il Tribunale aveva respinto l'eccezione difensiva ed ammesso le trascrizioni delle conversazioni. L'eccezione era stata tuttavia riproposta dalla difesa con l'atto di appello e disattesa dalla Corte territoriale che ha invece ravvisato, tra i due procedimenti, un rapporto di vera e propria connessione ex art. 12 cod. proc. pen.; ha spiegato che l'attività di captazione era stata eseguita nel procedimento a carico di tali Rossi e D'Alcalà per fatti di usura, rapina ed estorsione rispetto ai quali vi erano elementi per ritenere che il Fabiano avesse posto in essere una attività di riciclaggio; più in particolare, la Corte d'Appello ha spiegato che "... i risultati delle intercettazioni sono stati utilizzati nel relativo procedimento penale nel quale è stata emessa la sentenza oggi prodotta dal Procuratore Generale, ad ulteriore e definitivo conforto della effettiva sussistenza di un collegamento soggettivo, oggettivo e finalistico tra i due procedimenti" poiché "... Fabiano pur non essendo stati imputato nel procedimento penale in cui sono state ab origine autorizzate le intercettazioni è - pur in procedimenti formalmente separati - coimputato del Rossi che era ivi indagato in relazione ai medesimi fatti" (cfr., pagg. 7-8 della sentenza in esame). In definitiva, quindi, la Corte di Appello ha respinto l'eccezione ritenendo la esistenza di un rapporto di vera e propria "connessione" tra il presente procedimento e quello esitato nella sentenza prodotta dal PM (cfr., la sentenza del Tribunale di Torino n. 4664 del 2018 resa in data 27.11.2018 per fatti di riciclaggio a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per fatti di riciclaggio e ricettazione in concorso con il Fabiano) nel quale erano state utilizzate le intercettazioni autorizzate ed eseguite nel procedimento a carico del medesimo Rossi e rispetto al quale il Tribunale aveva ritenuto l'esistenza di un collegamento probatorio. Ebbene, tanto premesso in punto di fatto, è appena il caso di richiamare l'arresto delle SS.UU. "Cavallo" in cui si è chiarito (ovviamente con riguardo alla disciplina previgente) che in tema di intercettazioni, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal dl. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019, Rv. 277395). La giurisprudenza successiva, peraltro, ha precisato che la valutazione dell'esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato "diverso" e quello per cui le captazioni siano state autorizzate va operata in relazione a quanto accertato, e non con riguardo alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l'autorizzazione è stata resa (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 29194 del 19/01/2021, PmT in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281824) e che, ad ogni modo, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi (cfr., così, in particolare, Sez. 5 - , Sentenza n. 37697 del 29/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282027). Ebbene, detto questo, va rilevato che un vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. è rinvenibile, semmai, tra il processo di cui si discute e quello concluso con la sentenza del 27.11.2018 in cui, effettivamente, le imputazioni elevate consentivano di individuare i presupposti del concorso di persone (cfr., al capo a) ovvero del reato continuato (cfr., al capo b). E, tuttavia, in quel processo, i risultati della attività di captazione telefonica autorizzata ed eseguita in procedimento "diverso" erano state acquisite sul consenso delle parti (cfr., la sentenza prodotta in allegato al ricorso) sicché, nel presente processo, la loro utilizzabilità non poteva derivare automaticamente dalla circostanza di essere state ritenute tali nel procedimento predetto ma avrebbe dovuto semmai formare oggetto di una autonoma e specifica valutazione. E, tuttavia, va precisato che la decisione della Corte di Appello è ben lungi dall'essere fondata sugli esiti delle intercettazioni di cui si è detto e che, come emerge dalla lettura della sentenza, rappresentano un elemento di contorno rispetto ad una ricostruzione dei fatti che riposa autonomamente su elementi di origine diversa anche perché, come sostenuto dalla difesa e segnalato nella sentenza impugnata, "... gli esiti delle intercettazioni si riferiscono, per lo più, ad un periodo antecedente a quello in cui si sono verificati i fatti oggetto del giudizio e, laddove coeve (...) non contengono riferimenti alle operazioni in oggetto" (cfr., pag. 6 della sentenza). Sono state infatti ritenute rilevanti, in primo luogo le dichiarazioni rese dallo stesso Fabiano in sede di interrogatorio di fronte al GIP e di cui era stata data lettura ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. avendo l'imputato pacificamente ammesso di avere messo a disposizione i conti correnti della moglie "... non potendone intestare uno a sé stesso in quanto protestato, al fine di accreditare somme di denaro, trattenendo un compenso ..." (cfr., pag. 8 della sentenza di appello). I testi di PG avevano dato conto dell'origine della indagine che era partita dalla constatazione di ingenti movimentazioni di denaro da parte di nigeriani residenti a Torino e che, secondo l'ambasciata statunitense, ricevevano somme da donne americane raggirate ed il denaro, nel giro di 48 ore, veniva prelevato o girato su altri conti. Altre modalità truffaldine erano state quelle di inserirsi in operazioni commerciali reali fornendo al terzo contrante indicazioni di coordinate bancarie simili a quelle dell'altro contraente inducendo perciò quelli ad accreditare somme in favore di sconosciuti. Al di là, inoltre, della ampia ricostruzione della indagine operata dai testi di PG quanto alla origine delle rimesse confluite sul conto riferibile al Fabiano per essere intestato alla moglie, si è accertato che "... la movimentazione del conto risulta accertata documentalmente e risulta di per sé dimostrativa dell'attività di che si imputa al Fabiano, trattandosi di bonifici di varia provenienza, che per consistenti importi, del tutto privi di giustificazione, così come priva di giustificazione risulta la pressoché immediata fuoriustica delle somme dal conto, del tutto incongrua rispetto alle esigenze ordinarie di vita dell'imputato" (cfr., ivi, pag. 9). I giudici di merito hanno ritenuto che "... pare del tutto evidente che la messa a disposizione di un conto per accreditare somme di cui si ignora la effettiva provenienza, dietro compenso, è condotta che non può trovare giustificazione ... in cause lecite, né dal punto di vista di chi chiede un tale tipo di favore, né dal punto di chi lo offre, sicché non pare certamente invocabile la buona fede in capo all'imputato", concludendo nel senso che "... si tratta senz'altro di condotta idonea ad integrare il delitto per cui si procede, stante la natura fungibile del denaro, tale per cui anche il mero transito su propri conti, seguito da prelievo o giro su altri conti, costituisce operazione concretamente idonea ad ostacolarne la tracciabilità" (cfr., ivi, pag. 9). Ulteriori e rilevanti elementi a conforto e sostegno della affermazione di responsabilità sono stati individuati, dai giudici di merito, nelle dichiarazioni rese in sede di esame ex art. 210 cod. proc. pen. dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che il Fabiano aveva riferito di aver conosciuto tramite il suo amico Ferrara e che aveva raccontato di come riceveva somme da un complice in Nigeria di cui non aveva saputo fornire indicazioni utili; lo stesso Egbokhan aveva parlato di Fabiano che gli aveva messo a disposizione il conto della moglie e con cui faceva "transazioni di conto corrente" percependo il 10/15% secondo che si trattasse di somme percepite "direttamente" o "indirettamente" e, dunque, in relazione al rischio sopportato. Ed è appena il caso di ribadire che il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303, in una fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato che si doleva della mancata dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in assenza di difensore in flagranza di arresto, poiché non esistevano elementi che facessero ritenere che, senza tali dichiarazioni, il giudizio conclusivo sarebbe stato diverso; conf., Sez. 5, Sentenza n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299; Sez. 2, Sentenza n. 41396 del 16/09/2014, Arena, Rv. 260678; cfr., anche, Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 269218 in cui si è chiarito che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; conf., Sez. 6, Sentenza n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, Sentenza n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011). 2. Il secondo motivo di ricorso attiene per l'appunto proprio alle dichiarazioni dell'Egbokhan di cui si eccepisce la inutilizzabilità perché il dichiarante non sarebbe stato in grado di indicare il nominativo di colui dal quale avrebbe appreso le circostanze riferite. È vero che alla chiamata in correità o in reità "de relato" si applica l'art.195 cod. proc. pen. anche quando la fonte diretta sia un imputato di procedimento connesso, ex art. 210 cod. proc. pen., o un teste assistito, ex art. 197 bis, cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina ed altri, Rv. 255142). Se non ché, nel caso di specie, dalla stessa lettura delle due sentenze di merito emerge che le circostanze riferite dal dichiarante erano relative a fatti da lui stesso conosciuti e "vissuti" in prima persona e non già apprese da terzi e dei quali aveva una conoscenza indiretta. Fatta questa prima precisazione, va pur ribadito che l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., non opera per il solo fatto che il testimone "de relato" non sia in grado di fornire elementi che permettano l'immediata ed univoca identificazione del teste diretto, ma deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma 1 dell'articolo 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'esame della fonte diretta e non, ad esempio, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d'ufficio conferitogli dall'articolo 507 cod. proc. pen. e richiamato dall'art.195, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 6212 del 18/10/2017, C., Rv. 272008; Sez. 5, Sentenza n. 9274 del 03/12/2014, Lopalco, Rv. 263062; Sez. 6, Sentenza n. 1691 del 15/12/1998, Leone, Rv. 212504; Sez. 5, Sentenza n. 12890 del 05/10/1999, Borraggine, Rv. 215547; Sez. 4, Sentenza n. 1151 del 24/10/2005, Carmellino, Rv. 233170),. A tal proposito, anzi, si è chiarito che la richiesta di parte finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposizione di cui all'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., è ispirata alla finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 4071 del 04/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278583; Sez. 2, Sentenza n. 41003 del 20/09/2013, Bianco ed altri, Rv. 257238; Sez. 6, Sentenza n. 761 del 10/10/2006, Randazzo ed atri, Rv. 235599; Sez. 5, Sentenza n. 21562 del 03/02/2015, Fiorisi ed altri, Rv. 263705). 3. Manifestamente infondato è infine il terzo motivo con cui la difesa deduce violazione di legge con riferimento alla integrazione del delitto di cui all'art. 648bis cod. pen. ritenendo piuttosto che la condotta ascrittagli fosse la parte "terminale" della attività truffaldina e che, perciò, il ricorrente dovesse, semmai, rispondere del delitto di truffa. E, tuttavia, a ben guardare, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, il motivo finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. In effetti, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale evocato nel capo di imputazione piuttosto che ad altra ipotesi di reato. In definitiva, cioè, la doglianza prospetta "sub specie" di violazione di legge una diversa ed alternativa ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito sulla scorta degli elementi di cui hanno dato puntualmente conto e dai quali hanno potuto evincere che non vi era alcun preventivo accordo tra gli autori dei reati-presupposto - rimasti ignoti e presumibilmente in Nigeria - e coloro che, come il Fabiano, si occupavano di "ripulirne" i proventi; la Corte di Appello, in particolare, ha spiegato che "il conto ... risulta essere stato messo a disposizione, da parte del Fabiano, prima ed a prescindere da qualsiasi accordo in ordine ai delitti-presupposto, al solo scopo di guadagnare la percentuale spettante per tale 'servizio' offerta da ci organizzava l'attività criminosa a monte" (cfr., pag. 9) e., come accennato, la stessa 'provvigione' era differente a seconda che il denaro provenisse direttamente dal reato presupposto o già da altro intermediario. 4. Dalle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle