CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 11580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.658/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pescara, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], res.in Roio del Sangro (CH); -parte intimata - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n.743 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: § 1. [OSCURATO:SOCIETA] propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l'ingiunzione da essa notificata il 27 maggio 2015 a [OSCURATO:PERSONA] per l'omesso pagamento di tasse automobilistiche (2009 e 2010) dovute alla Regione Abruzzo, per conto della quale curava la riscossione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - contrariamente a quanto richiesto da Soget, non vi erano i presupposti per integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Abruzzo, dal momento che l'azione del contribuente volta a far valere l'illegittimità di un atto non preceduto dalla notificazione dell'atto presupposto poteva essere indifferentemente proposta tanto nei confronti dell'ente creditore, quanto nei confronti del concessionario della riscossione, senza che tra i due soggetti si integrasse un'ipotesi di litisconsorzio necessario, e ferma la facoltà del concessionario di chiamare in causa l'ente creditore; - Soget non aveva dimostrato in causa che gli atti impositivi prodromici alla ingiunzione opposta fossero stati regolarmente notificati al Cavorso, come da questi eccepito, essendosi limitata ad affermare che si trattava di incombente di competenza della Regione Abruzzo. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. Considerato che § 2. Con il primo motivodi ricorso Soget lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.7 l. 212/00 e 3 l. 241/90; per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto viziata l'ingiunzione per difetto di motivazione riconducibile alla mancata prova della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici, nonostante che l'ingiunzione recasse tutti gli elementi fondamentali della imposizione e riportasse anche gli estremi degli atti prodromici già notificati e non impugnati (motivazione per relationem). Con il secondo motivo di ricorso Soget deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 23, terzo co., d.lgs. 546/92 ; per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Abruzzo (preposta a fornire la prova della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici) la quale, pur non essendo in effetti litisconsorte necessario con il concessionario per la riscossione, era stata pur tuttavia da questo chiamata in causa, come da istanza di autorizzazione proposta tanto in primo quanto in secondo grado. § 3.I due motivi di ricorso - suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure sollevate –sono infondati. Va in primo luogo osservato che la ricorrente ha erroneamente qualificato in termini di difetto di motivazione dell'attoimpositivo, ex artt.7 l. 212/00 e 3 l.241/90, il vizio che ha indotto il giudice di merito ad annullare l'ingiunzione opposta. Infatti questo annullamento non è propriamente derivato dal riscontro di un vizio di motivazione dell’ingiunzione, bensì dalla mancata prova della regolare notificazione dei prodromici avvisi di accertamento e, quindi, da un aspetto tutt’affatto diverso, costituito dalla omessa dimostrazione dell’osservanza della regolare ed ordinata consecuzione tra atti di accertamento (autonomamente impugnabili) ed atti di riscossione a quelli necessariamente successivi. Il che impediva al giudice investito della verifica di regolarità della riscossione di accertare, appunto con la dovuta notificazione degli avvisi di accertamento, l'avvenuta definitività della pretesa impositiva dedotta nell'ingiunzione opposta; definitività che veniva invece contestata dal contribuente il quale aveva appunto lamentato, tra il resto, che gli avvisi di accertamento non gli fossero mai stati notificati. E’ dunque evidente che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente in conseguenza del fuorviante presupposto da essa assunto, il problema di causa non verteva sulla idoneità o sufficienza motivazionale del richiamo - nell'ingiunzione opposta - agli es tremi degli avvisi di accertamento prodromici, dal momento che questo richiamo (appunto erroneamente inquadrato nella tematica della sufficiente motivazione dell'atto e, segnatamente, della motivazione per relationem) ancora non integrava di per sè, cioè in difetto della materiale produzione in giudizio degli atti della procedura notificatoria, la dimostrazione dell'avvenuta regolare notificazione degli avvisi, dalla quale soltanto poteva evincersi argomento di definitività della pretesa. Né vale l'obiezione di Soget secondo cui la prova della notificazione degli avvisi di accertamento non poteva che gravare sull'ente impositore Regione Abruzzo, che tale notifica aveva curato e che essa aveva chiesto di chiamare in giudizio. Diversamente da questo assunto, la prova della regolarità della notificazione degli atti prodromici all'ingiunzione, risolvendosi come detto nella produzione in giudizio delle risultanze documentali della procedura notificatoria, ben poteva e doveva essere fornita anche dal concessionario per la riscossione, a fronte di una contestazione che aveva specificamente ad oggetto un atto suo proprio, in quanto asseritamente privo di quella sequenza ordinata che presupponeva la pregressa notificazione degli atti di accertamento (art. 19 d.lgs. 546/92). Per altro aspetto, emerge dalla sentenza impugnata - ma la circostanza trova conferma anche nella rievocazione dei fatti di causa da parte della stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - che quest'ultima non formulò un'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo (autorizzazione comunque assoggettata ad una potestà motivata ma discrezionale del giudice, come tale non sindacabile nella presente sede di legittimità) bensì - ed in entrambi i gradi - un'istanza di integrazione del contraddittorio pe r ordine del giudice, sul presupposto che si vertesse di controversia connotata da litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore. Depone univocamente in tal senso anche il fatto che l’istanza fosse basata, in entrambi i gradi, sull’espresso richiamo normativo all'articolo 14 d.lgs. 546/92 e fosse, per contro, del tutto priva di qualsiasi richiamo o motivazione al diverso istituto ed onere (comunque di natura sostanziale e di mera litis denuntiatio: Cass.n. 9250/19; 16685/19) ex art. 39 d.lgs 112/99, secondo cui: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. In definitiva, correttamente la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata (respingendola) su un'istanza che doveva processualmente essere definita appunto in termini di integrazione del contraddittorio per litisconsorzionecessario; nè questa decisione risulta aver illegittimamente pregiudicato l’agente per la riscossione, al quale non era certo preclusa la possibilità di provare la notificazione degli atti di accertamento affidatigli per il recupero, e la cui posizione sostanziale nei confronti dell'ente impositore poteva comunque trovare tutela nel diverso ambito ex articolo 39 cit.. Ne segue il rigetto del ricorso, nulla si provvede sulle spese stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata. P.Q.M. rigetta il ricorso; v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma de