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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 23457/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 634 del 1991, la Corte di appello di Lecce affermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a reati in materia di stupefacenti e armi, condannandoli alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione e lire 65.000.000 di multa, in relazione al rinvenimento, all'interno di cassette di frutta collocate in uno scantinato, di sostanza stupefacente, armi, sostanza da taglio e materiale funzionale al confezionamento delle dosi.

2. La decisione di condanna divenuta irrevocabile metteva in evidenza un compendio ricostruttivo che valorizzava la disponibilità del luogo e delle cassette, la localizzazione dello stupefacente nel contesto dell'attività degli imputati, nonché gli esiti dei servizi di osservazione espletati dalle forze dell'ordine, reputati indicativi di una stabile utilizzazione del sito per attività illecita di occultamento, preparazione e successiva destinazione allo spaccio.'

3. A distanza di anni dal giudicato, emergevano dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia - segnatamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ancona, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nel senso che la sostanza stupefacente rinvenuta sarebbe stata in realtà riconducibile a soggetti diversi dai [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e al cugino [OSCURATO:PERSONA], con contestuale esclusione, secondo la prospettazione difensiva, della consapevolezza dei condannati.

4. In forza di tali emergenze, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], proponevano, in data 5 giugno 2020, domanda di revisione innanzi alla Corte di appello di Potenza, chiedendo la riapertura del giudicato ai sensi degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen..

5. Con ordinanza del 22 giugno 2020, la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile l'istanza.

6. Investita del ricorso, la Corte di cassazione, con sentenza dell'Il marzo 2021, n. 16514, annullava l'ordinanza con rinvio, affermando che le dichiarazioni dei collaboratori, perché raccolte successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna e perché attributive della sostanza stupefacente a soggetti diversi dai condannati, integravano prove nuove rilevanti ai fini della delibazione di ammissibilità della revisione.

Con successivo provvedimento del 4 giugno 2021 veniva corretto l'errore materiale 1concernente l'individuazione del giudice di rinvio, indicato nella Corte di appello di Catanzaro.

7. Nel giudizio di rinvio, celebrato innanzi alla Corte di appello di Catanzaro, veniva espletata attività istruttoria e, segnatamente, si acquisivano o si rinnovavano le dichiarazioni dei collaboratori evocati dalla difesa.

8. In tale sede, la Corte territoriale dava atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere stato egli stesso condannato per il medesimo reato in materia di droga e di avere disposto che il cugino [OSCURATO:PERSONA] andasse a collocare la sostanza "là sotto", precisando che il luogo era in prossimità delle cassette del fruttivendolo e che i [OSCURATO:PERSONA] erano estranei al fatto; [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che, all'interno del gruppo criminale, si gapeva che la droga trovata nelle cassette dei [OSCURATO:PERSONA] era del [OSCURATO:PERSONA] e che i due non ne sapevano nulla; [OSCURATO:PERSONA]Ancona aveva riferito che la droga - e anche le pistole - erano state fatte collocare da [OSCURATO:PERSONA] nello scantinato all'insaputa dei [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], infine, aveva ribadito l'estraneità dei due condannati.

9. Con sentenza del 15 gennaio 2025, depositata il 15 aprile 2025, la Corte di appello di Catanzaro rigettava la richiesta di revisione, ritenendo che siffatte acquisizioni dichiarative, pur considerate nel loro complesso, non fossero idonee a demolire la tenuta del compendio probatorio già scrutinato nei tre gradi del giudizio di cognizione.

10. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli odierni ricorrenti, deducendo, in sintesi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 630 e 634 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di appello di Catanzaro si fosse sostanzialmente sottratta al vincolo derivante dalla sentenza rescindente, poiché, pur dando atto del contenuto convergente delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], D'Ancona, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ne aveva apoditticamente escluso la portata esonerante.

11. Con atto successivo, sviluppavano ulteriormente le censure, insistendo sulla convergenza delle dichiarazioni, sulla pretesa 'coincidenza dello stupefacente sequestrato con quello preso in esame nel processo "Orrilo", nonché sulla illogicità della motivazione, nella parte in cui, pur riconoscendo la genuinità della convinzione riferita da [OSCURATO:PERSONA] e la coerenza delle altre dichiarazioni, ne aveva nondimeno svalutato radicalmente la capacità dimostrativa.

12. Con motivi nuovi ex art. 611 cod. proc. pen., i ricorrenti deducevano: a) la violazione degli artt. 630 e 634 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale 2eluso la portata conformativa della sentenza di annullamento con rinvio; b) il travisamento della prova in ordine alla ritenuta non coincidenza tra lo stupefacente oggetto della condanna e quello ricostruito nel procedimento "Orrilo"; c) la frammentaria e illogica valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, tutti convergenti, secondo la difesa, nell'indicare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali reali responsabili dei fatti e nell'escludere la consapevolezza dei [OSCURATO:PERSONA]. 13.1 ricorrenti concludevano, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Premesso che la revisione della sentenza irrevocabile costituisce, per sistema e per funzione, mezzo straordinario di impugnazione, predisposto dall'ordinamento per emendare, in casi tassativi, il giudicato penale ingiusto, ma al tempo stesso rigidamente conformato dall'esigenza, di pari rilievo ordinamentale, di preservare la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità delle decisioni irrevocabili.

Tale tensione fra giustizia sostanziale e intangibilità del giudicato è esplicitamente rimarcata nella più recente giurisprudenza di legittimità in tema di revisione.

2. In tale cornice si colloca la nozione di "prova nuova" di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la quale non si esaurisce nella prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudicato, ma comprende altresì la prova non acquisita nel precedente giudizio ovvero acquisita e non valutata neppure implicitamente, purché non si tratti di prova già dichiarata inammissibile o reputata superflua dal giudice della cognizione.

Di conseguenza, la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 - 03).

3. Pertanto, il punto decisivo, che la difesa tende a obliterare, è costituito dalla novità strutturale dell'elemento addotto necessaria ma non sufficiente.

La prova nuova, per essere giuridicamente rilevante ai fini della revisione, deve essere anche teleologic.amente idonea a superare il giudicato, vale a. dire tanto 3significativa, da sola o unita alle prove già valutate, da dimostrare che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631 cod. proc. pen..

Il giudice è chiamato a un vaglio prognostico "realistico", volto a stabilire se, assumendo per veri i fatti che la prova nuova tende a dimostrare, il quadro complessivo ne risulti realmente travolto.

4. Ne consegue che la revisione non può essere adoperata come improprio strumento di rivalutazione del merito o, peggio, quale surrettizio quarto grado di giudizio sebbene .sulla base di elementi sopravvenuti; pertanto, le attività valutative e comparative devono svolgersi attraverso un apprezzamento unitario e globale dell'intero materiale probatorio, vecchio e nuovo, nelle sue reciproche interrelazioni.

La delibazione di ammissibilità, quindi, non può essere confinata in un'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla concreta vicenda processuale, verificando sin da subito eventuali segni evidenti di inconferenza, inaffidabilità o non persuasività della prova nuova.

5. Il sindacato della Corte di appello ben può investire l'affidabilità, la persuasività, la congruenza e, soprattutto, la decisività delle allegazioni, purché tale vaglio si mantenga nei confini di una verifica non arbitraria e congruamente motivata, senza anticipare indebitamente il merito della prova da assumere.

6. In tale direzione, non basta addurre una prova "nuova" in senso cronologico: è necessario che essa sia realmente estranea al quadro già scrutinato e, soprattutto, che non si limiti a sollecitare una diversa lettura di prove già apprezzate nella sentenza irrevocabile e non possono essere trasfuse nel giudizio di revisione censure dirette, in sostanza, a contestare il peso o il valore di elementi già sottoposti al giudice della cognizione.

7. In base all'applicazione di tali principi al caso di specie il motivo di ricorso si rivela privo di fondamento, giacché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei canoni che governano il giudizio di revisione.

14. È ben vero che la sentenza rescindente dell'Il marzo 2021 aveva affermato la riconducibilità delle dichiarazioni dei collaboratori alla categoria della prova nuova sotto il profilo della loro sopravvenienza rispetto al giudicato; ma da tale qualificazione non discendeva affatto, né poteva discenderne, un vincolo nel senso della necessaria positività dell'esito revisionale.

Il giudice di rinvio restava, infatti, pienamente investito del compito - non già eludibile, ma anzi doveroso - di verificare, in concreto, se quelle dichiarazioni, assunte nel loro reale contenuto e poste a confronto con l'intero compendio già acquisito, fossero davvero tali da imporre una pronuncia di proscioglimento.

415. La Corte di appello di Catanzaro ha svolto proprio tale verifica, con motivazione ampia, senza cadute logiche, non apparente e tutt'altro che meramente riproduttiva della decisione di merito originaria, ritenendo che siffatte acquisizioni dichiarative, pur considerate nel loro complesso, non fossero idonee a demolire la tenuta del compendio probatorio già scrutinato nei tre gradi del giudizio di cognizione. 16.11 giudice del rinvio con un lineare sviluppo logico, valido a contenere le prove raccolte nel merito e quelle nuove che si propongono per mettere in crisi la forza del giudicato, osserva, in particolare, che la prospettazione offerta dai dichiaranti non si concilia con dati obiettivi già acquisiti: l'incertezza circa le concrete modalità di occultamento; il reiterato andirivieni degli imputati nello scantinato, osservato dalle forze dell'ordine; la collocazione della sostanza e della busta contenente armi e droga in un contesto tale da rendere scarsamente plausibile un occultamento occasionale ad opera di terzi; la presenza, unitamente allo stupefacente, di materiali da taglio e confezionamento, reputati indicativi di un utilizzo stabile del luogo per la preparazione della droga. 17.A tale riguardo, la Corte di merito rimarcava che il luogo, lungi dal rappresentare un deposito estemporaneo, risultava già apprezzato, nei giudizi di cognizione, quale ambiente nel quale la sostanza veniva trattata in vista della successiva immissione sul mercato; la Corte sottolineava che, proprio accanto allo stupefacente, erano state rinvenute anche armi, circostanza che la ricostruzione revisionale non spiegava in alcun modo e che, seppur non determinante, è coerente con un quadro non incrinabile con le dichiarazioni dei collaboratori.

18. In particolare, il provvedimento impugnato ha preso in esame il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'Ancona • e [OSCURATO:PERSONA], rilevandone la convergenza su un punto: l'attribuzione dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e al cugino [OSCURATO:PERSONA] e l'asserita estraneità dei [OSCURATO:PERSONA].

Ma, lungi dall'arrestarsi a tale constatazione, ne ha scrutinato la effettiva capacità dimostrativa alla luce del restante quadro probatorio; evidenziando, con argomentazione priva di fratture logiche, che tali dichiarazioni non offrivano una ricostruzione alternativa completa, coerente e idonea a neutralizzare gli elementi obiettivi valorizzati nel giudizio di cognizione.

19. Né è ravvisabile il lamentato travisamento della prova.

La Corte territoriale, infatti, non ha affatto ignorato il contenuto autoaccusatorio o eteroaccusatorio delle dichiarazioni, ma ne ha sottolineato la non decisività, in quanto non spiegavano - se non in termini meramente assertivi - la 5collocazione della sostanza e, soprattutto, non si confrontavano con la realtà materiale del rinvenimento: non solo droga, ma anche armi, materiale da taglio e strumenti di confezionamento, rinvenuti nel medesimo contesto.

20. Le nuove prove dedotte non spiegano il rinvenimento delle armi né l'assetto complessivo del sito dove era custodito lo stupefacente.

È, invero, questo il nucleo assorbente della motivazione e, insieme, il punto su cui il ricorso si rivela inidoneo a scalfire il giudicato.

21. La ricostruzione difensiva è interamente concentrata sull'attribuzione della proprietà o della disponibilità originaria dello stupefacente a soggetti terzi.

Ma, anche a voler assumere come vera tale circostanza, essa non è, di per sé, idonea a travolgere la condanna, perché non si misura con il dato - fattuale, oggettivo, non marginale - che nello stesso luogo, nella disponibilità costante dei [OSCURATO:PERSONA], vennero rinvenute armi e che il contesto materiale del sequestro comprendeva anche sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi.

22. Orbene, in tema di revisione, la prova nuova è decisiva solo se consente di ricomporre diversamente l'intero fatto storico, non se incide su un frammento di esso lasciando intatto un residuo probatorio autonomamente sufficiente a sostenere l'affermazione di responsabilità.

È esattamente questo il senso del principio, ribadito dalla citata giurisprudenza, secondo cui il giudizio deve svilupparsi in termini unitari, concreti e realistici, verificando l'idoneità del novum rispetto al complesso delle prove, non già ad un segmento isolato della loro valutazione.

Le dichiarazioni dei collaboratori, infatti, per come riprodotte e valorizzate negli atti difensivi, possono al piiWogt—en-ére - sul piano della mera prospettazione - che lo stupefacente fosse stato collocato da altri e che i [OSCURATO:PERSONA] non ne conoscessero la presenza.

Ma esse non danno alcuna spiegazione plausibile della contestuale presenza delle armi; nulla chiariscono circa la busta o il contenuto unitario del rinvenimento; non offrono una ricostruzione compatibile con i materiali da confezionamento; non dissolvono, infine, il significato indiziario del luogo quale sito stabilmente utilizzato per attività illecita.

23. AI riguardo rileva la non decisività del novum dedotto: la revisione, per sua natura, non può essere accolta quando la nuova prova lasci sopravvivere un nucleo fattuale residuo, già scrutinato e tuttora logicamente idoneo a sostenere la responsabilità.

La Corte di appello ha, dunque, legittimamente ritenuto che le nuove prove da assumere o valorizzare non tenessero conto - nei termini di una spiegazione alternativa completa - del dato del rinvenimento 6delle armi, che, lungi dall'essere accessorio, rappresentava un elemento strutturalmente inserito nel contesto del fatto.

24. Non colgono nel segno neppure le doglianze relative alla pretesa coincidenza tra lo stupefacente oggetto della presente vicenda e quello considerato nel procedimento "Orrilo".

25. Sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato che la tesi difensiva muove da una lettura inferenZiale delle dichiarazioni dei collaboratori e da una loro valorizzazione univoca, che non trova, però, riscontro oggettivò così lineare da imporre la demolizione del giudicato.

La difesa, in realtà, non denuncia un effettivo travisamento, ma sollecita una diversa lettura del compendio istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità e, prima ancora, incompatibile con i limiti del giudizio di revisione, che non è sede di mera diversa interpretazione del materiale già acquisito.

26. Né può evocarsi, in materia, un asserito contrasto di giudicati, giacché la giurisprudenza più recente ha ribadito che l'inconciliabilità rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. concerne soltanto la incompatibilità oggettiva tra fatti storici accertati in due decisioni irrevocabili, non già una diversa valutazione giuridica o una differente ponderazione di elementi probatori.

Anche sotto tale profilo, pertanto, la prospettazione difensiva resta priva di fondamento.

27. In definitiva, il ricorso finisce per postulare una diversa lettura di elementi già scrutinati e, soprattutto, attribuisce alle dichiarazioni rese dai collaboratori • una valenza che il giudizio di revisione non consente di riconoscere in assenza di una loro effettiva capacità di travolgere l'intero giudicato.

La Corte di appello ha, invece, correttamente applicato il principio secondo cui la prova nuova, per rilevare ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo nuova in senso strutturale, ma anche decisiva in senso funzionale, ossia idonea, sola o congiunta alle prove già valutate, a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto.

Tale decisività, nel caso in esame, manca, perché le prove dedotte non si confrontano adeguatamente con il rinvenimento delle armi, con il materiale da taglio e confezionamento, né con il complessivo assetto obiettivo del luogo del sequestro. 28.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 7 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 634 del 1991, la Corte di appello di Lecce affermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a reati in materia di stupefacenti e armi, condannandoli alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione e lire 65.000.000 di multa, in relazione al rinvenimento, all'interno di cassette di frutta collocate in uno scantinato, di sostanza stupefacente, armi, sostanza da taglio e materiale funzionale al confezionamento delle dosi. 2. La decisione di condanna divenuta irrevocabile metteva in evidenza un compendio ricostruttivo che valorizzava la disponibilità del luogo e delle cassette, la localizzazione dello stupefacente nel contesto dell'attività degli imputati, nonché gli esiti dei servizi di osservazione espletati dalle forze dell'ordine, reputati indicativi di una stabile utilizzazione del sito per attività illecita di occultamento, preparazione e successiva destinazione allo spaccio.' 3. A distanza di anni dal giudicato, emergevano dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia - segnatamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ancona, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nel senso che la sostanza stupefacente rinvenuta sarebbe stata in realtà riconducibile a soggetti diversi dai [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e al cugino [OSCURATO:PERSONA], con contestuale esclusione, secondo la prospettazione difensiva, della consapevolezza dei condannati. 4. In forza di tali emergenze, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], proponevano, in data 5 giugno 2020, domanda di revisione innanzi alla Corte di appello di Potenza, chiedendo la riapertura del giudicato ai sensi degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen.. 5. Con ordinanza del 22 giugno 2020, la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile l'istanza. 6. Investita del ricorso, la Corte di cassazione, con sentenza dell'Il marzo 2021, n. 16514, annullava l'ordinanza con rinvio, affermando che le dichiarazioni dei collaboratori, perché raccolte successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna e perché attributive della sostanza stupefacente a soggetti diversi dai condannati, integravano prove nuove rilevanti ai fini della delibazione di ammissibilità della revisione. Con successivo provvedimento del 4 giugno 2021 veniva corretto l'errore materiale 1concernente l'individuazione del giudice di rinvio, indicato nella Corte di appello di Catanzaro. 7. Nel giudizio di rinvio, celebrato innanzi alla Corte di appello di Catanzaro, veniva espletata attività istruttoria e, segnatamente, si acquisivano o si rinnovavano le dichiarazioni dei collaboratori evocati dalla difesa. 8. In tale sede, la Corte territoriale dava atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere stato egli stesso condannato per il medesimo reato in materia di droga e di avere disposto che il cugino [OSCURATO:PERSONA] andasse a collocare la sostanza "là sotto", precisando che il luogo era in prossimità delle cassette del fruttivendolo e che i [OSCURATO:PERSONA] erano estranei al fatto; [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che, all'interno del gruppo criminale, si gapeva che la droga trovata nelle cassette dei [OSCURATO:PERSONA] era del [OSCURATO:PERSONA] e che i due non ne sapevano nulla; [OSCURATO:PERSONA]Ancona aveva riferito che la droga - e anche le pistole - erano state fatte collocare da [OSCURATO:PERSONA] nello scantinato all'insaputa dei [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], infine, aveva ribadito l'estraneità dei due condannati. 9. Con sentenza del 15 gennaio 2025, depositata il 15 aprile 2025, la Corte di appello di Catanzaro rigettava la richiesta di revisione, ritenendo che siffatte acquisizioni dichiarative, pur considerate nel loro complesso, non fossero idonee a demolire la tenuta del compendio probatorio già scrutinato nei tre gradi del giudizio di cognizione. 10. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli odierni ricorrenti, deducendo, in sintesi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 630 e 634 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di appello di Catanzaro si fosse sostanzialmente sottratta al vincolo derivante dalla sentenza rescindente, poiché, pur dando atto del contenuto convergente delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], D'Ancona, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ne aveva apoditticamente escluso la portata esonerante. 11. Con atto successivo, sviluppavano ulteriormente le censure, insistendo sulla convergenza delle dichiarazioni, sulla pretesa 'coincidenza dello stupefacente sequestrato con quello preso in esame nel processo "Orrilo", nonché sulla illogicità della motivazione, nella parte in cui, pur riconoscendo la genuinità della convinzione riferita da [OSCURATO:PERSONA] e la coerenza delle altre dichiarazioni, ne aveva nondimeno svalutato radicalmente la capacità dimostrativa. 12. Con motivi nuovi ex art. 611 cod. proc. pen., i ricorrenti deducevano: a) la violazione degli artt. 630 e 634 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale 2eluso la portata conformativa della sentenza di annullamento con rinvio; b) il travisamento della prova in ordine alla ritenuta non coincidenza tra lo stupefacente oggetto della condanna e quello ricostruito nel procedimento "Orrilo"; c) la frammentaria e illogica valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, tutti convergenti, secondo la difesa, nell'indicare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali reali responsabili dei fatti e nell'escludere la consapevolezza dei [OSCURATO:PERSONA]. 13.1 ricorrenti concludevano, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Premesso che la revisione della sentenza irrevocabile costituisce, per sistema e per funzione, mezzo straordinario di impugnazione, predisposto dall'ordinamento per emendare, in casi tassativi, il giudicato penale ingiusto, ma al tempo stesso rigidamente conformato dall'esigenza, di pari rilievo ordinamentale, di preservare la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità delle decisioni irrevocabili. Tale tensione fra giustizia sostanziale e intangibilità del giudicato è esplicitamente rimarcata nella più recente giurisprudenza di legittimità in tema di revisione. 2. In tale cornice si colloca la nozione di "prova nuova" di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la quale non si esaurisce nella prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudicato, ma comprende altresì la prova non acquisita nel precedente giudizio ovvero acquisita e non valutata neppure implicitamente, purché non si tratti di prova già dichiarata inammissibile o reputata superflua dal giudice della cognizione. Di conseguenza, la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 - 03). 3. Pertanto, il punto decisivo, che la difesa tende a obliterare, è costituito dalla novità strutturale dell'elemento addotto necessaria ma non sufficiente. La prova nuova, per essere giuridicamente rilevante ai fini della revisione, deve essere anche teleologic.amente idonea a superare il giudicato, vale a. dire tanto 3significativa, da sola o unita alle prove già valutate, da dimostrare che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631 cod. proc. pen.. Il giudice è chiamato a un vaglio prognostico "realistico", volto a stabilire se, assumendo per veri i fatti che la prova nuova tende a dimostrare, il quadro complessivo ne risulti realmente travolto. 4. Ne consegue che la revisione non può essere adoperata come improprio strumento di rivalutazione del merito o, peggio, quale surrettizio quarto grado di giudizio sebbene .sulla base di elementi sopravvenuti; pertanto, le attività valutative e comparative devono svolgersi attraverso un apprezzamento unitario e globale dell'intero materiale probatorio, vecchio e nuovo, nelle sue reciproche interrelazioni. La delibazione di ammissibilità, quindi, non può essere confinata in un'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla concreta vicenda processuale, verificando sin da subito eventuali segni evidenti di inconferenza, inaffidabilità o non persuasività della prova nuova. 5. Il sindacato della Corte di appello ben può investire l'affidabilità, la persuasività, la congruenza e, soprattutto, la decisività delle allegazioni, purché tale vaglio si mantenga nei confini di una verifica non arbitraria e congruamente motivata, senza anticipare indebitamente il merito della prova da assumere. 6. In tale direzione, non basta addurre una prova "nuova" in senso cronologico: è necessario che essa sia realmente estranea al quadro già scrutinato e, soprattutto, che non si limiti a sollecitare una diversa lettura di prove già apprezzate nella sentenza irrevocabile e non possono essere trasfuse nel giudizio di revisione censure dirette, in sostanza, a contestare il peso o il valore di elementi già sottoposti al giudice della cognizione. 7. In base all'applicazione di tali principi al caso di specie il motivo di ricorso si rivela privo di fondamento, giacché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei canoni che governano il giudizio di revisione. 14. È ben vero che la sentenza rescindente dell'Il marzo 2021 aveva affermato la riconducibilità delle dichiarazioni dei collaboratori alla categoria della prova nuova sotto il profilo della loro sopravvenienza rispetto al giudicato; ma da tale qualificazione non discendeva affatto, né poteva discenderne, un vincolo nel senso della necessaria positività dell'esito revisionale. Il giudice di rinvio restava, infatti, pienamente investito del compito - non già eludibile, ma anzi doveroso - di verificare, in concreto, se quelle dichiarazioni, assunte nel loro reale contenuto e poste a confronto con l'intero compendio già acquisito, fossero davvero tali da imporre una pronuncia di proscioglimento. 415. La Corte di appello di Catanzaro ha svolto proprio tale verifica, con motivazione ampia, senza cadute logiche, non apparente e tutt'altro che meramente riproduttiva della decisione di merito originaria, ritenendo che siffatte acquisizioni dichiarative, pur considerate nel loro complesso, non fossero idonee a demolire la tenuta del compendio probatorio già scrutinato nei tre gradi del giudizio di cognizione. 16.11 giudice del rinvio con un lineare sviluppo logico, valido a contenere le prove raccolte nel merito e quelle nuove che si propongono per mettere in crisi la forza del giudicato, osserva, in particolare, che la prospettazione offerta dai dichiaranti non si concilia con dati obiettivi già acquisiti: l'incertezza circa le concrete modalità di occultamento; il reiterato andirivieni degli imputati nello scantinato, osservato dalle forze dell'ordine; la collocazione della sostanza e della busta contenente armi e droga in un contesto tale da rendere scarsamente plausibile un occultamento occasionale ad opera di terzi; la presenza, unitamente allo stupefacente, di materiali da taglio e confezionamento, reputati indicativi di un utilizzo stabile del luogo per la preparazione della droga. 17.A tale riguardo, la Corte di merito rimarcava che il luogo, lungi dal rappresentare un deposito estemporaneo, risultava già apprezzato, nei giudizi di cognizione, quale ambiente nel quale la sostanza veniva trattata in vista della successiva immissione sul mercato; la Corte sottolineava che, proprio accanto allo stupefacente, erano state rinvenute anche armi, circostanza che la ricostruzione revisionale non spiegava in alcun modo e che, seppur non determinante, è coerente con un quadro non incrinabile con le dichiarazioni dei collaboratori. 18. In particolare, il provvedimento impugnato ha preso in esame il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'Ancona • e [OSCURATO:PERSONA], rilevandone la convergenza su un punto: l'attribuzione dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e al cugino [OSCURATO:PERSONA] e l'asserita estraneità dei [OSCURATO:PERSONA]. Ma, lungi dall'arrestarsi a tale constatazione, ne ha scrutinato la effettiva capacità dimostrativa alla luce del restante quadro probatorio; evidenziando, con argomentazione priva di fratture logiche, che tali dichiarazioni non offrivano una ricostruzione alternativa completa, coerente e idonea a neutralizzare gli elementi obiettivi valorizzati nel giudizio di cognizione. 19. Né è ravvisabile il lamentato travisamento della prova. La Corte territoriale, infatti, non ha affatto ignorato il contenuto autoaccusatorio o eteroaccusatorio delle dichiarazioni, ma ne ha sottolineato la non decisività, in quanto non spiegavano - se non in termini meramente assertivi - la 5collocazione della sostanza e, soprattutto, non si confrontavano con la realtà materiale del rinvenimento: non solo droga, ma anche armi, materiale da taglio e strumenti di confezionamento, rinvenuti nel medesimo contesto. 20. Le nuove prove dedotte non spiegano il rinvenimento delle armi né l'assetto complessivo del sito dove era custodito lo stupefacente. È, invero, questo il nucleo assorbente della motivazione e, insieme, il punto su cui il ricorso si rivela inidoneo a scalfire il giudicato. 21. La ricostruzione difensiva è interamente concentrata sull'attribuzione della proprietà o della disponibilità originaria dello stupefacente a soggetti terzi. Ma, anche a voler assumere come vera tale circostanza, essa non è, di per sé, idonea a travolgere la condanna, perché non si misura con il dato - fattuale, oggettivo, non marginale - che nello stesso luogo, nella disponibilità costante dei [OSCURATO:PERSONA], vennero rinvenute armi e che il contesto materiale del sequestro comprendeva anche sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. 22. Orbene, in tema di revisione, la prova nuova è decisiva solo se consente di ricomporre diversamente l'intero fatto storico, non se incide su un frammento di esso lasciando intatto un residuo probatorio autonomamente sufficiente a sostenere l'affermazione di responsabilità. È esattamente questo il senso del principio, ribadito dalla citata giurisprudenza, secondo cui il giudizio deve svilupparsi in termini unitari, concreti e realistici, verificando l'idoneità del novum rispetto al complesso delle prove, non già ad un segmento isolato della loro valutazione. Le dichiarazioni dei collaboratori, infatti, per come riprodotte e valorizzate negli atti difensivi, possono al piiWogt—en-ére - sul piano della mera prospettazione - che lo stupefacente fosse stato collocato da altri e che i [OSCURATO:PERSONA] non ne conoscessero la presenza. Ma esse non danno alcuna spiegazione plausibile della contestuale presenza delle armi; nulla chiariscono circa la busta o il contenuto unitario del rinvenimento; non offrono una ricostruzione compatibile con i materiali da confezionamento; non dissolvono, infine, il significato indiziario del luogo quale sito stabilmente utilizzato per attività illecita. 23. AI riguardo rileva la non decisività del novum dedotto: la revisione, per sua natura, non può essere accolta quando la nuova prova lasci sopravvivere un nucleo fattuale residuo, già scrutinato e tuttora logicamente idoneo a sostenere la responsabilità. La Corte di appello ha, dunque, legittimamente ritenuto che le nuove prove da assumere o valorizzare non tenessero conto - nei termini di una spiegazione alternativa completa - del dato del rinvenimento 6delle armi, che, lungi dall'essere accessorio, rappresentava un elemento strutturalmente inserito nel contesto del fatto. 24. Non colgono nel segno neppure le doglianze relative alla pretesa coincidenza tra lo stupefacente oggetto della presente vicenda e quello considerato nel procedimento "Orrilo". 25. Sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato che la tesi difensiva muove da una lettura inferenZiale delle dichiarazioni dei collaboratori e da una loro valorizzazione univoca, che non trova, però, riscontro oggettivò così lineare da imporre la demolizione del giudicato. La difesa, in realtà, non denuncia un effettivo travisamento, ma sollecita una diversa lettura del compendio istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità e, prima ancora, incompatibile con i limiti del giudizio di revisione, che non è sede di mera diversa interpretazione del materiale già acquisito. 26. Né può evocarsi, in materia, un asserito contrasto di giudicati, giacché la giurisprudenza più recente ha ribadito che l'inconciliabilità rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. concerne soltanto la incompatibilità oggettiva tra fatti storici accertati in due decisioni irrevocabili, non già una diversa valutazione giuridica o una differente ponderazione di elementi probatori. Anche sotto tale profilo, pertanto, la prospettazione difensiva resta priva di fondamento. 27. In definitiva, il ricorso finisce per postulare una diversa lettura di elementi già scrutinati e, soprattutto, attribuisce alle dichiarazioni rese dai collaboratori • una valenza che il giudizio di revisione non consente di riconoscere in assenza di una loro effettiva capacità di travolgere l'intero giudicato. La Corte di appello ha, invece, correttamente applicato il principio secondo cui la prova nuova, per rilevare ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo nuova in senso strutturale, ma anche decisiva in senso funzionale, ossia idonea, sola o congiunta alle prove già valutate, a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto. Tale decisività, nel caso in esame, manca, perché le prove dedotte non si confrontano adeguatamente con il rinvenimento delle armi, con il materiale da taglio e confezionamento, né con il complessivo assetto obiettivo del luogo del sequestro. 28.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 7 P.Q.M