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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24866/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato av—viso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo vizio di motivazione e in particolare lamentando che il suddetto Giudice si è limitato a rilevare la correttezza della qualificazione giuridica senza alcuna esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fondava tale affermazione.

E ciò anche con riguardo alla congruità della pena.

3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdottp dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto, si è osservato che - si vedano Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842, Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573 e Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione.

5. L'applicazione dei sopra indicati principi al caso di specie fa sì che debbano ritenersi inammissibili, alla luce degli stessi, le censure difensive anche in punto di pena, di cui invero non se ne deduce l'illegalità.

6. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.„ sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato av—viso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo vizio di motivazione e in particolare lamentando che il suddetto Giudice si è limitato a rilevare la correttezza della qualificazione giuridica senza alcuna esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fondava tale affermazione. E ciò anche con riguardo alla congruità della pena. 3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdottp dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto, si è osservato che - si vedano Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842, Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573 e Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. 5. L'applicazione dei sopra indicati principi al caso di specie fa sì che debbano ritenersi inammissibili, alla luce degli stessi, le censure difensive anche in punto di pena, di cui invero non se ne deduce l'illegalità. 6. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.„ sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ma
Sentenza Cassazione n. 24866/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris