CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 06110/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi adduce, la Corte di appello ha adeguatamente motivato la determinazione della pena in misura co coincidenti con il minimo editale, evidenziando la detenzione di quantità significative di droghe tra le più nocive e il rinvenimento di strumentazione atta allo sviluppo dell'attività di cessione, e ha implicitamente giustificato la non applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione rilevando l'ampio numero di cessioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurorbila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrerne al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il residente