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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 46187/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 14/11/2017 del Tribunale di Roma di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio.

Tale reato era stato contestato ai due imputati per avere trasportato, su due autoarticolati diretti in Polonia, parti di 14 autovetture prive dei contrassegni identificativi della targa e del telaio, così da ostacolare, impendendo di risalire al veicolo cui le stesse parti erano abbinate, l'identificazione della provenienza furtiva delle stesse.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Roma, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidati a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 495, comma 2, dello stesso codice e degli artt. 24 e 111, terzo comma, Cost., per avere la Corte d'appello di Roma rigettato la propria richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per esaminare i quattro testimoni di cui avevano chiesto l'esame in primo grado e la cui ammissione era stata revocata dal Tribunale di Roma, testimoni che avrebbero dovuto riferire in ordine al fatto che essi ignoravano la natura della merce che trasportavano e stavano solo eseguendo le disposizioni che gli erano state impartite dai propri datori di lavoro.

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 530, comma 2, e 533, comma 1, dello stesso codice.

I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Roma abbia ritenuto la sussistenza dell'elemento psicologico del contestato reato di riciclaggio sulla base del solo fatto che i due imputati trasportatori non disponevano di una regolare documentazione di trasporto dei beni, trascurando gli elementi di segno contrario, indicati dalla difesa nell'atto di appello, costituiti dai fatti che: il datore di lavoro del Gebica aveva dichiarato che questi non conosceva la merce che trasportava; come confermato dal testimone dell'accusa maresciallo Dell'Orno, i due imputati non conoscevano la lingua italiana, sicché non erano in grado di verificare il contenuto della documentazione di trasporto; come confermato sempre dal testimone Dell'Omo, la merce non era stata caricata dai due imputati ed era imballata, sicché dall'esterno non era possibile comprenderne la natura; il Paszkowski rimase a dormire nell'autoarticolato (mentre, qualora fosse stato consapevole della provenienza furtiva dei beni che trasportava, «avrebbe ridotto la propria permanenza in loco al minimo indispensabile»); come confermato, ancora una volta, dal maresciallo Dell'Orno, dalle conversazioni captate mediante le effettuate intercettazioni telefoniche e ambientali non risultava alcun contatto tra i due imputati e i supposti concorrenti nel reato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata le quali emergerebbero, oltre che da quanto dedotto con il secondo motivo: dal «confronto tra la sentenza e la documentazione scritta addotta in sede dibattimentale»; «dalla lettura delle trascrizioni dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal teste [...] M.[OSCURATO:PERSONA]Omo»; dal fatto che i valorizzati elementi della separazione dei pezzi delle automobili mediante saldatrice e dell'abrasione delle matricole «non potevano essere addossati agli imputati, i quali - come dichiara lo stesso M.[OSCURATO:PERSONA]Orno - non avevano partecipato alle operazioni di carico e scarico delle merci che - comunque - erano già chiuse ed imballate».

2.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., rappresentando come i fatti che essi fossero incensurati, lavoratori dipendenti e con famiglie inserite nel tessuto sociale delle località di residenza facessero ritenere che «non vi è motivo per negare l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche» e per non ridurre la pena irrogata dal Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Anzitutto, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che 1'11 ottobre 2022 il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso a questa Corte certificato di morte dello stesso Gebica, avvenuta in Puck il 29 agosto 2021.

Pertanto, il reato attribuito al Gebica si è estinto per morte del reo, ai sensi dell'art. 150 cod. pen. 2.

Si deve quindi passare all'esame del solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il primo motivo non è fondato.

Anzitutto, il ricorrente non ha evidenziato, nel proprio atto di ricorso, di avere tempestivamente eccepito, alla medesima udienza nella quale il Tribunale di Roma aveva revocato l'ammissione delle quattro testimonianze richieste, la nullità di tale ordinanza di revoca.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la nullità dell'ordinanza con la quale il giudice dispone la revoca dell'ammissione di una testimonianza a discarico deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Biagini, Rv. 252680-01; Sez. 3, n. 816 del 06/12/2005, dep. 2006, Guatta, Rv. 233256).

In ogni caso, la Corte d'appello di Roma, nel disattendere la richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha logicamente ritenuto la manifesta superfluità delle predette quattro testimonianze, evidenziando come l'oggettiva accertata circostanza del trasporto, da parte dell'imputato trasportatore, delle parti di autovettura di cui all'imputazione senza alcuna documentazione di accompagnamento fosse idonea, di per sé sola, a comprovare la sussistenza degli elementi non solo materiale ma anche psicologico del reato di riciclaggio.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue e irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici (Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246585-01), come è avvenuto nel caso in esame.

4. Il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - i quali, concernendo entrambi l'affermazione di responsabilità dell'imputato e, in particolare, l'insussistenza, in capo allo stesso, dell'elemento psicologico del reato, possono essere esaminati congiuntamente - sono inammissibili.

4.1. Costituisce un principio consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione - condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).

4.2. Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio e, in particolare, la sussistenza, in capo allo stesso, dell'elemento psicologico di tale reato, sulla base dell'argomento che il fatto di trasportare parti di autovettura di provenienza furtiva e prive dei contrassegni identificativi da parte di un trasportatore - che, evidentemente, ben conosce la necessità che le merci trasportate siano corredate dalla necessaria documentazione di accompagnamento - in assenza di tale documentazione di accompagnamento costituisse un indice rivelatore della consapevolezza, in capo all'imputato, della provenienza delittuosa delle suddetti beni e dell'arrecato ostacolo all'identificazione di tale provenienza.

Tale motivazione non appare né contraddittoria né manifestamente illogica, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità, mentre i due motivi di ricorso risultano inammissibilmente diretti a contestare la persuasività dell'argomentazione della Corte d'appello, adducendo ragioni in fatto, esplicitamente o implicitamente disattese dai giudici di merito, per giungere a conclusioni differenti circa la valenza probatoria dell'elemento sul quale la stessa argomentazione si basa.

5. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura dello stesso, l'imputato nulla aveva dedotto con riguardo né alla concessione delle circostanze attenuanti generiche né alla pena che gli era stata irrogata dal Tribunale di Roma, con la conseguenza il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibile.

Peraltro, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Roma risulta che, contrariamente a quanto presuppone il motivo di ricorso, il giudice di primo grado aveva riconosciuto sia al Paszowski sia al Gebica le circostanze attenuanti generiche, diminuendo la pena di un terzo, e che tale pena era stata irrogata, dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in misura (quattro anni e sei mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa) assai prossima al minimo edittale previsto per il reato di riciclaggio (reclusione da quattro a dodici anni e multa da C 5.000,00 a C 25.000,00).

5. In conclusione: la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 14/11/2017 del Tribunale di Roma di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio. Tale reato era stato contestato ai due imputati per avere trasportato, su due autoarticolati diretti in Polonia, parti di 14 autovetture prive dei contrassegni identificativi della targa e del telaio, così da ostacolare, impendendo di risalire al veicolo cui le stesse parti erano abbinate, l'identificazione della provenienza furtiva delle stesse. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Roma, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidati a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 495, comma 2, dello stesso codice e degli artt. 24 e 111, terzo comma, Cost., per avere la Corte d'appello di Roma rigettato la propria richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per esaminare i quattro testimoni di cui avevano chiesto l'esame in primo grado e la cui ammissione era stata revocata dal Tribunale di Roma, testimoni che avrebbero dovuto riferire in ordine al fatto che essi ignoravano la natura della merce che trasportavano e stavano solo eseguendo le disposizioni che gli erano state impartite dai propri datori di lavoro. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 530, comma 2, e 533, comma 1, dello stesso codice. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Roma abbia ritenuto la sussistenza dell'elemento psicologico del contestato reato di riciclaggio sulla base del solo fatto che i due imputati trasportatori non disponevano di una regolare documentazione di trasporto dei beni, trascurando gli elementi di segno contrario, indicati dalla difesa nell'atto di appello, costituiti dai fatti che: il datore di lavoro del Gebica aveva dichiarato che questi non conosceva la merce che trasportava; come confermato dal testimone dell'accusa maresciallo Dell'Orno, i due imputati non conoscevano la lingua italiana, sicché non erano in grado di verificare il contenuto della documentazione di trasporto; come confermato sempre dal testimone Dell'Omo, la merce non era stata caricata dai due imputati ed era imballata, sicché dall'esterno non era possibile comprenderne la natura; il Paszkowski rimase a dormire nell'autoarticolato (mentre, qualora fosse stato consapevole della provenienza furtiva dei beni che trasportava, «avrebbe ridotto la propria permanenza in loco al minimo indispensabile»); come confermato, ancora una volta, dal maresciallo Dell'Orno, dalle conversazioni captate mediante le effettuate intercettazioni telefoniche e ambientali non risultava alcun contatto tra i due imputati e i supposti concorrenti nel reato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata le quali emergerebbero, oltre che da quanto dedotto con il secondo motivo: dal «confronto tra la sentenza e la documentazione scritta addotta in sede dibattimentale»; «dalla lettura delle trascrizioni dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal teste [...] M.[OSCURATO:PERSONA]Omo»; dal fatto che i valorizzati elementi della separazione dei pezzi delle automobili mediante saldatrice e dell'abrasione delle matricole «non potevano essere addossati agli imputati, i quali - come dichiara lo stesso M.[OSCURATO:PERSONA]Orno - non avevano partecipato alle operazioni di carico e scarico delle merci che - comunque - erano già chiuse ed imballate». 2.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., rappresentando come i fatti che essi fossero incensurati, lavoratori dipendenti e con famiglie inserite nel tessuto sociale delle località di residenza facessero ritenere che «non vi è motivo per negare l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche» e per non ridurre la pena irrogata dal Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Anzitutto, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che 1'11 ottobre 2022 il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso a questa Corte certificato di morte dello stesso Gebica, avvenuta in Puck il 29 agosto 2021. Pertanto, il reato attribuito al Gebica si è estinto per morte del reo, ai sensi dell'art. 150 cod. pen. 2. Si deve quindi passare all'esame del solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il primo motivo non è fondato. Anzitutto, il ricorrente non ha evidenziato, nel proprio atto di ricorso, di avere tempestivamente eccepito, alla medesima udienza nella quale il Tribunale di Roma aveva revocato l'ammissione delle quattro testimonianze richieste, la nullità di tale ordinanza di revoca. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la nullità dell'ordinanza con la quale il giudice dispone la revoca dell'ammissione di una testimonianza a discarico deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Biagini, Rv. 252680-01; Sez. 3, n. 816 del 06/12/2005, dep. 2006, Guatta, Rv. 233256). In ogni caso, la Corte d'appello di Roma, nel disattendere la richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha logicamente ritenuto la manifesta superfluità delle predette quattro testimonianze, evidenziando come l'oggettiva accertata circostanza del trasporto, da parte dell'imputato trasportatore, delle parti di autovettura di cui all'imputazione senza alcuna documentazione di accompagnamento fosse idonea, di per sé sola, a comprovare la sussistenza degli elementi non solo materiale ma anche psicologico del reato di riciclaggio.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue e irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246585-01), come è avvenuto nel caso in esame. 4. Il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - i quali, concernendo entrambi l'affermazione di responsabilità dell'imputato e, in particolare, l'insussistenza, in capo allo stesso, dell'elemento psicologico del reato, possono essere esaminati congiuntamente - sono inammissibili. 4.1. Costituisce un principio consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione - condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). 4.2. Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio e, in particolare, la sussistenza, in capo allo stesso, dell'elemento psicologico di tale reato, sulla base dell'argomento che il fatto di trasportare parti di autovettura di provenienza furtiva e prive dei contrassegni identificativi da parte di un trasportatore - che, evidentemente, ben conosce la necessità che le merci trasportate siano corredate dalla necessaria documentazione di accompagnamento - in assenza di tale documentazione di accompagnamento costituisse un indice rivelatore della consapevolezza, in capo all'imputato, della provenienza delittuosa delle suddetti beni e dell'arrecato ostacolo all'identificazione di tale provenienza. Tale motivazione non appare né contraddittoria né manifestamente illogica, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità, mentre i due motivi di ricorso risultano inammissibilmente diretti a contestare la persuasività dell'argomentazione della Corte d'appello, adducendo ragioni in fatto, esplicitamente o implicitamente disattese dai giudici di merito, per giungere a conclusioni differenti circa la valenza probatoria dell'elemento sul quale la stessa argomentazione si basa. 5. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura dello stesso, l'imputato nulla aveva dedotto con riguardo né alla concessione delle circostanze attenuanti generiche né alla pena che gli era stata irrogata dal Tribunale di Roma, con la conseguenza il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibile. Peraltro, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Roma risulta che, contrariamente a quanto presuppone il motivo di ricorso, il giudice di primo grado aveva riconosciuto sia al Paszowski sia al Gebica le circostanze attenuanti generiche, diminuendo la pena di un terzo, e che tale pena era stata irrogata, dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in misura (quattro anni e sei mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa) assai prossima al minimo edittale previsto per il reato di riciclaggio (reclusione da quattro a dodici anni e multa da C 5.000,00 a C 25.000,00). 5. In conclusione: la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ric
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