CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 06264/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6264/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 964/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32558/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 15/07/2025 del * * di Padovadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di * diVenezia ha rigettato la richiesta di modifica del domicilio di esecuzione dell affidamento inprova al servizio sociale avanzata da * *Rilevato che con l impugnazione proposta come reclamo e qualificata come ricorsocon provvedimento della Presidente del Tribunale di * di Venezia del 20 agosto2025 si deduce che il rigetto dell istanza non tiene conto delle necessità del condannato esoprattutto del percorso di miglioramento dei rapporti con la moglie e dell opportunitàpositiva rappresentata dal trasferimento presso il domicilio della stessaRilevato che la doglianza non è consentita in quanto è formulata esponendoesclusivamente censure di merito tese a sostenere l opportunità di addivenire a una diversae alternativa valutazione in fattoRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep.2021 F. Rv 280601 * 2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6264/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 964/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32558/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 15/07/2025 del * * di Padovadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di * diVenezia ha rigettato la richiesta di modifica del domicilio di esecuzione dell affidamento inprova al servizio sociale avanzata da * *Rilevato che con l impugnazione proposta come reclamo e qualificata come ricorsocon provvedimento della Presidente del Tribunale di * di Venezia del 20 agosto2025 si deduce che il rigetto dell istanza non tiene conto delle necessità del condannato esoprattutto del percorso di miglioramento dei rapporti con la moglie e dell opportunitàpositiva rappresentata dal trasferimento presso il domicilio della stessaRilevato che la doglianza non è consentita in quanto è formulata esponendoesclusivamente censure di merito tese a sostenere l opportunità di addivenire a una diversae alternativa valutazione in fattoRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep.2021 F. Rv 280601 * 2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *