CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 15417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17236-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17236/2019 Numero sezionale 4575/2022 Numero di raccolta generale 15417/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati- avverso la sentenza n. 1902/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 5/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Francesco e Ciro, onde procedere alla divisione di un appezzamento di terreno in [OSCURATO:PERSONA], meglio descritto in citazione, nonché degli edifici ivi insistenti, tutti beni appartenenti in quote eguali ai condividenti. Nella resistenza del solo [OSCURATO:PERSONA], espletata CTU, il Tribunale adito, con la sentenza n. 241 del 2 marzo 2012, approvava il progetto di divisione conformemente alle conclusioni del CTU, attribuendo le quote ai singoli condividenti, in corrispondenza del godimento pregresso che di fatto ognuno aveva esercitato sulle singole porzioni del bene. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 1902 del 5 aprile 2019, rigettava il gravame, confermando integralmente la decisione di primo grado, ponendo le spese del giudizio di appello a carico dell’appellante. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli sulla base di due motivi. Ric. 2019 n. 17236 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17236/2019 Numero sezionale 4575/2022 Numero di raccolta generale 15417/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto attività difensiva in questa fase. Il primo motivo di ricorso denuncia, quanto ai capi 1a. e 1c. della sentenza d’appello la violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., in quanto la sentenza gravata ha reputato inammissibili le censure mosse con l’atto di appello sul presupposto che trattandosi di doglianze mosse alla CTU espletata in primo grado, non tempestivamente mosse in quella sede, ne fosse preclusa la deducibilità per la prima volta in appello. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, dopo avere premesso che con l’appello si sosteneva che la sentenza di primo grado fosse inficiata sia da errori ed omissioni commessi dal CTU sia da errori commessi dal Tribunale, che aveva acriticamente recepito le conclusioni dell’ausiliario d’ufficio, quanto al primo punto oggetto del ricorso, evidenziava che l’appellante avesse lamentato un’erronea misurazione del sottotetto attribuito ai lotti 1 e 2, in quanto sebbene il CTU avesse misurato la superficie di tale locale in mq,. 46, secondo l’appellante la reale superficie era invece di mq. 52, dei quali 30 erano però già nella disponibilità del condividente Raffaele, e ciò in quanto l’ausiliario aveva omesso di riportare un vano ripostiglio della superficie di mq. 8, ubicato nel lotto attribuito all’altro comunista. La sentenza ha però ritenuto che il motivo fosse inammissibile in quanto l’errore di misurazione non era mai stato in Ric. 2019 n. 17236 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17236/2019 Numero sezionale 4575/2022 Numero di raccolta generale 15417/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 precedenza segnalato, né nelle note tecniche del proprio consulente né nella comparsa conclusionale. Si trattava quindi di circostanza di fatto introdotta per la prima volta in appello, e che quindi non si poteva sul punto sollecitare una rivisitazione delle conclusioni del CTU. Quanto al secondo punto oggetto del motivo di ricorso, e concernente la zona di giardino aggregata al lotto 1, la sentenza di appello rammentava come la critica mossa dall’appellante investiva l’inserimento nella propria quota di una striscia di giardino di metri 1,5 di larghezza, e che inoltre vi sarebbe stato un errore nella planimetria allegata alla CTU, errore che avrebbe ridotto di circa mq. 20 la superficie già posseduta dall’appellante, con la violazione del criterio ispiratore della divisione di assecondare il pregresso godimento delle parti del bene ad opera dei singoli condividenti. Anche tale doglianza è però stata reputata inammissibile dal giudice di appello, che ha osservato come le contestazioni riportate non fossero mai state in precedenza mosse, avendo in realtà anteriormente il ricorrente posto altre critiche alla CTU alle quali era però stata fornita risposta. Il motivo è fondato. Appare a tal fine dirimente il richiamo a quanto di recente affermato da Cass. S.U. n. 5624/2022, che, nell’esaminare anche l’incidenza sulle conclusioni in passato raggiunte in giurisprudenza, quanto alla deducibilità in sede di comparsa conclusionale in primo grado ovvero per la prima volta in appello di contestazioni di natura tecnica all’operato Ric. 2019 n. 17236 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17236/2019 Numero sezionale 4575/2022 Numero di raccolta generale 15417/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 dell’ausiliario d’ufficio, della novella ad opera della legge n. 69/2009 dell’art. 195 c.p.c., con una sorta di procedimentalizzazione delle operazioni di consulenza tecnica d’ufficio, ha affermato il principio di diritto secondo cui «Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio». E’ stato altresì precisato che: «In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e Ric. 2019 n. 17236 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17236/2019 Numero sezionale 4575/2022 Numero di raccolta generale 15417/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello». Infine è stato aggiunto che le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., ove siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, possono indurre il giudice a valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se con tale comportamento sia stato o meno violato il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art.111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, primo comma, ultima parte c.p.c., indurlo a tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite». Posti tali principi, si palesa l’erroneità della decisione gravata che ha ritenuto inammissibili una serie di critiche mosse all’operato del CTU, che, ancorché non in precedenza sollevate, avvalendosi anche della possibilità di formulare osservazioni alla CTU nel termine assegnato dal giudice, o immediatamente dopo il suo deposito, appaiono però di carattere essenzialmente tecnico, investendo la correttezza delle misurazioni effettuate ovvero dei criteri seguiti per la composizione delle quote in Ric. 2019 n. 17236 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17236/2019 Numero sezionale 4575/2022 Numero di raccolta generale 15417/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 natura, e che esulano evidentemente dalle contestazioni alla correttezza del procedimento di svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, per le quali effettivamente sussiste la preclusione di cui all’art. 157 c.p.c. Né può reputarsi che le deduzioni svolte con l’atto di appello, ed oggetto dei punti interessati dal motivo in esame, fossero idonee ad introdurre dei nuovi fatti costitutivi della pretesa, posto che, come si ricava dal contenuto della decisione gravata, la sollecitazione era finalizzata solo a far meglio valutare la consistenza dei beni immobili, quali individuati come oggetto di comunione nell’atto interdittivo del giudizio, assumendosi errori di misurazione o di formazione delle quote, avendo il giudice di primo grado ignorato l’effettiva consistenza dei beni stessi, in rapporto alla situazione di fatto, che pur la sentenza di primo grado aveva inteso assecondare. Il giudice di appello ha, invece, assimilato alle contestazioni di carattere procedurale anche le osservazioni di natura eminentemente tecnica, per le quali invece non opera alcuna preclusione quanto alla loro deducibilità per la prima volta anche in appello. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione. Il secondo motivo che denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per essere stato condannato il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di appello, quale conseguenza dell’errore denunciato con il primo motivo di ricorso, è invece assorbito per Ric. 2019 n. 17236 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17236/2019 Numero sezionale 4575/2022 Numero di raccolta generale 15417/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 effetto dell’accoglimento del primo motivo, dovendo il giudice di rinvio, come sopra designato, procedere altresì alla regolazione delle spese delle precedenti fasi di merito, nonché del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 17236 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1