CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02105/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \V [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 18.4.2025 la Corte d'appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato un'istanza di dichiarare la prescrizione dei reati oggetto di sentenza irrevocabile della stessa Corte in data 10.12.2024; Premesso che la ricorrente ha eccepito con incidente di esecuzione la omessa rilevazione, in sede di concordato in appello, della prescrizione del reato in relazione a cui le parti avevano pattuito una riqualificazione giuridica e indicato ai giudici una pena conseguentemente applicabile; Rilevato che, indipendentemente dal merito, la questione avrebbe dovuto essere eventualmente fatta valere con impugnazione in sede di cognizione, atteso che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01); Considerato, infatti, che non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione (Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo, Rv. 285406 - 01; Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015, dep, 2016, Fioravanti, Rv. 266612 - 01), in ragione della immodificabilità, in sede esecutiva, del giudicato (Sez. 3, n. 20567 del 28/4/2010, Ventrone, Rv. 247188 - 01; Sez. 2, n. 5496 del 17/11/1999, dep. 2000, Agresta, Rv. 216350 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così