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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 40225/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sen enza della Corte di appello di Milano in data 10 aprile 2024, che ha confermato la condanna infl ttagli per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cc i. pen. (fatto commesso in Milano il 2 aprile 2020); - che l'atto di impugnativa, sottoscritto dal difensore, consta di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si eccepisce il difetto di punibilità del fatto pr grossolanità della falsità documentale, è generico e manifestamente infondato, piosto che, per la giurisprudenza di legittimità, «In tema di falso documentale, la punibilità e esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu ocu/i", riconoscibile da chiunque.» (Sez. 5, n. 27310 dl 11,02/2019, Rv. 276639); falsificazione della quale logicamente è stata esclusa l'evidenza dal monento che per accertarla era stato necessario procedere ad analisi tecnica del documento, ffettuata con "utilizzo di strumenti tecnici quali la microscopia ottica e la comparazione videospeltrale" (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego della causa di non pu ibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità perjr parti :olare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiur ta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, cdmmE 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'eri ità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indica; ione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), di modo che il giuJice di merito censurato a tale indicazione direttiva ha dimostrato di essersi attenuto laddidve ( tedasi pag. 2 della sentenza impugnata), ha evidenziato sia la gravità della condotta sia l'abitualità della stessa, essendo l'imputato gravato da ulteriori due precedenti specifici per reati di falso; - che il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di i; ravanne, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta q restione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che a esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la consec;uenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della :;ua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionarnentc illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/ )2/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evicl .1-1ziato come la pena base fosse attestata pressoché sui minimi edittali e che l'imputato avesse g à beneficiato delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 ir favore della Cassa delle ammende;• P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament: delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amrTide.

Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sen enza della Corte di appello di Milano in data 10 aprile 2024, che ha confermato la condanna infl ttagli per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cc i. pen. (fatto commesso in Milano il 2 aprile 2020); - che l'atto di impugnativa, sottoscritto dal difensore, consta di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si eccepisce il difetto di punibilità del fatto pr grossolanità della falsità documentale, è generico e manifestamente infondato, piosto che, per la giurisprudenza di legittimità, «In tema di falso documentale, la punibilità e esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu ocu/i", riconoscibile da chiunque.» (Sez. 5, n. 27310 dl 11,02/2019, Rv. 276639); falsificazione della quale logicamente è stata esclusa l'evidenza dal monento che per accertarla era stato necessario procedere ad analisi tecnica del documento, ffettuata con "utilizzo di strumenti tecnici quali la microscopia ottica e la comparazione videospeltrale" (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego della causa di non pu ibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità perjr parti :olare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiur ta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, cdmmE 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'eri ità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indica; ione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), di modo che il giuJice di merito censurato a tale indicazione direttiva ha dimostrato di essersi attenuto laddidve ( tedasi pag. 2 della sentenza impugnata), ha evidenziato sia la gravità della condotta sia l'abitualità della stessa, essendo l'imputato gravato da ulteriori due precedenti specifici per reati di falso; - che il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di i; ravanne, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta q restione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che a esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la consec;uenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della :;ua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionarnentc illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/ )2/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evicl .1-1ziato come la pena base fosse attestata pressoché sui minimi edittali e che l'imputato avesse g à beneficiato delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 ir favore della Cassa delle ammende;• P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament: delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amrTide. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consigliere es
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