CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23384/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 maggio 2023, la Corte d'appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, e in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente tipo hashish, ed ha rideterminato la pena in dieci mesi e venti giorni di reclusione e 4.000,00 euro di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente per il rito. Secondo la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] è responsabile del reato di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in data 4 settembre 2012, in concorso con altra persona, illecitamente trasportato all'interno di autovettura nella propria disponibilità e, comunque, illecitamente detenuto sostanza stupefacente costituita da n. 5 panetti di hashish del peso complessivo di gr 500, destinati ad un uso non esclusivamente personale. 2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, sviluppati congiuntamente. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt.129 cod. proc. pen. e 163 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha omesso di motivare in ordine alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, precedentemente preclusa dalla pena applicata nella sentenza annullata dalla Corte di cassazione, sebbene la pena rideterminata sia ampiamente compatibile con la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. proc. pen., e l'imputato non sia gravato da precedenti penali ostativi. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure concernenti l'omessa dichiarazione di prescrizione sono prive di specificità e comunque manifestamente infondate. Invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello di Napoli emessa in data 4 giugno 2013. L'annullamento con rinvio era stato disposto dalla Corte di Cassazione, sentenza Sez. 4, n. 13394 del 03/12/2014, dep. 30/03/215, «limitatamente al trattamento sanzionatorio», in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, la quale ha determinato la reviviscenza della disciplina di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, e con espressa dichiarazione di irrevocabilità della già indicata sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 giugno 2013 in punto di affermazione di responsabilità. Le censure relativa all'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, sono precluse. Invero, / come precisato dalle Sezioni Unite, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01; cfr., inoltre, Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413-01, secondo la quale il giudice di appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta). E, nella specie, come risulta anche dal verbale di udienza, la difesa dell'attuale ricorrente si era limitata a chiedere «di contenere la pena nel minimo edittale». 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav