Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 25477/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22520/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede della Sig. ra [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA], n. 4 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria 213, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' N. 38 [OSCURATO:PERSONA]. - intimato- e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato- Per l'annullamento della sentenza 119/ 2021 della Corte di Appello di Palermo, depositata il 29.1.2021 Udita nella camera di consiglio del 25.5.2022 la relazione del Cons.

Giuseppe CRICENTI, Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio dapprima verso il Condomìnio dello stabile di Palermo, via della Libertà 38, assumendo di essere caduta all'interno della proprietà di quest'ultimo a causa di un difetto di manutenzione del manto; poi, a seguito della eccezione di difetto di legittimazione passiva del condominio, che ha negato di essere proprietario di quell'area, che invece apparteneva ad altri, ha chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio i proprietari, ossia Alessandro ed [OSCURATO:PERSONA], che erano i venditori del terreno. 2.-11 Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda, e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, notificandolo ad [OSCURATO:PERSONA], che però, prima che spirasse il termine per costituirsi, è deceduta.

Con la conseguenza che il processo di appello è proseguito in contumacia di quest'ultima e si è concluso con la parziale riforma della sentenza di primo grado e con la condanna della contumace al risarcimento del danno. 3.-Dunque, dopo che l'appello era stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima è deceduta, ma prima che spirasse il termine di costituzione in giudizio. 4.-Con due motivi di ricorso l'erede di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA] di Benisichi, ha proposto impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso.

Considerato che 5.- [OSCURATO:PERSONA] rileva che il ricorso è stato notificato anche ad [OSCURATO:PERSONA], uno dei venditori del terreno, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., e che, tuttavia il procedimento di notifica non risulta perfezionato, mancando in atti la prova della ricezione della raccomandata di avviso.

In particolare, il 27 luglio del 2021 il notificatore ha fatto accesso presso il domicilio del [OSCURATO:PERSONA] e, non rinvenendo alcuno a cui consegnare l'atto, ha proceduto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., spedendo la relativa raccomandata il giorno successivo, come risulta da timbro postale.

Non v'è tuttavia in atti la ricevuta di ricezione di tale raccomandata con avviso di ricevimento, prevista dalla norma citata. [OSCURATO:PERSONA], ossia il destinatario della incompiuta notifica, è litisconsorte processuale necessario, si impone la rinnovazione della notificazione a quest'ultimo.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo concedendo al ricorrente il termine di 60 giorni a Aq v:£0144 decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica ad [OSCURATO:PERSONA].

Roma 25 maggio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22520/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede della Sig. ra [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA], n. 4 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria 213, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' N. 38 [OSCURATO:PERSONA]. - intimato- e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato- Per l'annullamento della sentenza 119/ 2021 della Corte di Appello di Palermo, depositata il 29.1.2021 Udita nella camera di consiglio del 25.5.2022 la relazione del Cons. Giuseppe CRICENTI, Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio dapprima verso il Condomìnio dello stabile di Palermo, via della Libertà 38, assumendo di essere caduta all'interno della proprietà di quest'ultimo a causa di un difetto di manutenzione del manto; poi, a seguito della eccezione di difetto di legittimazione passiva del condominio, che ha negato di essere proprietario di quell'area, che invece apparteneva ad altri, ha chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio i proprietari, ossia Alessandro ed [OSCURATO:PERSONA], che erano i venditori del terreno. 2.-11 Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda, e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, notificandolo ad [OSCURATO:PERSONA], che però, prima che spirasse il termine per costituirsi, è deceduta. Con la conseguenza che il processo di appello è proseguito in contumacia di quest'ultima e si è concluso con la parziale riforma della sentenza di primo grado e con la condanna della contumace al risarcimento del danno. 3.-Dunque, dopo che l'appello era stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima è deceduta, ma prima che spirasse il termine di costituzione in giudizio. 4.-Con due motivi di ricorso l'erede di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA] di Benisichi, ha proposto impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. Considerato che 5.- [OSCURATO:PERSONA] rileva che il ricorso è stato notificato anche ad [OSCURATO:PERSONA], uno dei venditori del terreno, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., e che, tuttavia il procedimento di notifica non risulta perfezionato, mancando in atti la prova della ricezione della raccomandata di avviso. In particolare, il 27 luglio del 2021 il notificatore ha fatto accesso presso il domicilio del [OSCURATO:PERSONA] e, non rinvenendo alcuno a cui consegnare l'atto, ha proceduto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., spedendo la relativa raccomandata il giorno successivo, come risulta da timbro postale. Non v'è tuttavia in atti la ricevuta di ricezione di tale raccomandata con avviso di ricevimento, prevista dalla norma citata. [OSCURATO:PERSONA], ossia il destinatario della incompiuta notifica, è litisconsorte processuale necessario, si impone la rinnovazione della notificazione a quest'ultimo. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo concedendo al ricorrente il termine di 60 giorni a Aq v:£0144 decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica ad [OSCURATO:PERSONA]. Roma 25 maggio 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 25477/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris