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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24736/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e, con il secondo motivo, l'assenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono nella proposizione di astratti principi di diritto non riferiti alla sentenza impugnata e nella confutazione in fatto di alcuni degli argomenti espressi dalla Corte di appello a fondamento del proprio apprezzamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e, con il secondo motivo, l'assenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono nella proposizione di astratti principi di diritto non riferiti alla sentenza impugnata e nella confutazione in fatto di alcuni degli argomenti espressi dalla Corte di appello a fondamento del proprio apprezzamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 202
Sentenza Cassazione n. 24736/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris