CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 28062/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 23604/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata dal procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendecome da procura allegata al controricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrente - N. 23604/22 R.G. enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 1141/2022della Corte d’appello di Milano, depositata il 5.4.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.7.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata in pari data, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respinse l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione immobiliare promossa da Banco BPM e condannò gli opponenti al pagamento delle spese di lite nonché della somma di € 5.051,00 per lite temeraria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] proposero gravame con atto di citazione in appello notificato in data 27.5.2020; si costituì la cessionaria del credito [OSCURATO:SOCIETA]. e,per essa, la mandataria CF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione, di cui chiedeva comunque il rigetto. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1141/2022 del 5.4.2022, dichiarò inammissibile l’appello perché propostooltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., decorrente ex art. 326 c.p.c. dalla notifica della sentenza di primo grado, appunto avvenuta il 28.2.2020. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice e mandataria del l a [OSCURATO:SOCIETA].; Francesco N. 23604/22 R.G. Stancampiano è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l ’ unico motivo, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 “Cura Italia”, convertito nella legge n. 27/2020, nonché dell’art. 36 del d.l. n. 23/2020, convertito con nella legge nr. 40 del 2020. Lamenta la ricorrente chela Corte d’appello non ha considerato che, per effetto della rubricata disciplina, emessa nel periodo della pandemia da Covid, tutti i termini processuali erano rimasti sospesidal 9 marzo al 15 aprile 2020, termine ultimo poi prorogato fino all’11 maggio 2020. Conseguentemente,il proprio appello, notificato in data 27 maggio 2020, era da considerare tempestivo. 2.1 – Premessa l ’ infondatezza della generica eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, essendosi chiaramente indicate, in ricorso, le critiche mosse all’impugnata sentenza, nonché le norme di diritto che si assumono violate dal giudice d’appello, nel rispetto del disposto dell’art. 366, comma 1, c.p.c., il ricorso è palesemente fondato. Per effetto della disciplina emergenzialeindicata in rubrica, i termini processuali sono rimasti inequivocamente sospesi dal 9 marzo 2020 all ’ 11 maggio 2020 e, pertanto, per sessantaquattro giorni. Ne deriva che, nella specie, il termine breve per impugnare con l’appellola decisione di primo grado, stante la avvenuta sua notifica in data 28 febbraio 2020, veniva a scadere il 1° giugno 2020. Pertanto, l’appello della [OSCURATO:SOCIETA].,notificato il 27 maggio 2020 , non poteva che N. 23604/22 R.G. essere considerato tempestivo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte ambrosiana. 3.1 –In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello, provvedendo, all’esito, anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma