CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03194/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso26829-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] - C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], già soci e successori della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] - P.I. 01164920868, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scardaci [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 26829 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 2693/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA - SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata il 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 2693/07/2021 con cui la CTR per la Sicilia, in riforma della sentenza resa dalla CTP di Enna, accoglieva l’appello promosso dalla società contribuente annullando l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio ai fini IRES, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2011. Segnatamente la CTR riteneva inesistente la notifica dell’avviso di accertamento perché avvenuta direttamente a mezzo dell’agente postale anziché per il tramite del messo notificatore, sicché essa non poteva dirsi sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. come ritenuto dal Collegio di primo grado. In punto di merito riteneva poi illegittima la ripresa a tassazione perché accertata dall’ufficio sulla scorta di un unico elemento, ossia il rinvenimento presso un soggetto terzo di un documento extracontabile riportante la ragione sociale “[OSCURATO:SOCIETA].”, cui era accostata la cifra di euro 11.500, e quindi in assenza di plurimi elementi gravi, precisi e concordanti. Il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, l. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, l. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile – Tributaria di questa Corte, a cui dispone siano trasmessi gli atti di causa. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 202