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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 34915/2023

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ato la seguente ORDINANZA nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti e la sentenza n. 20217 del 2023, emessa da questa Corte il 14 aprile 2023; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale nel senso di cui alla richiesta. [OSCURATO:PERSONA] - considerato che con la sentenza n. 20217/2023, emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte il 14 aprile 2023, depositata in data 11 maggio 2023, a seguito del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per mero errore materiale, nel dispositivo, è stata disposta la condanna della ricorrente anche al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che invece non hanno concluso per iscritto né inviato alcuna memoria o richiesta; - visto l'art. 625-bis cod. proc. pen.; P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 20217 del 2023, eliminando la frase relativa alla condanna dell'imputata a rifondere le spese sostenute dalle parti civili.

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso il 19 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti e la sentenza n. 20217 del 2023, emessa da questa Corte il 14 aprile 2023; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale nel senso di cui alla richiesta. [OSCURATO:PERSONA] - considerato che con la sentenza n. 20217/2023, emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte il 14 aprile 2023, depositata in data 11 maggio 2023, a seguito del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per mero errore materiale, nel dispositivo, è stata disposta la condanna della ricorrente anche al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che invece non hanno concluso per iscritto né inviato alcuna memoria o richiesta; - visto l'art. 625-bis cod. proc. pen.; P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 20217 del 2023, eliminando la frase relativa alla condanna dell'imputata a rifondere le spese sostenute dalle parti civili. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 19 lugli
Sentenza Cassazione n. 34915/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris