CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 08967/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che PADOVANO Valentino - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/06/2024, con cui la Corte d'Appello di Lecce - Sez. dist. Taranto ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Taranto, lamentando vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che la censura sia radicalmente inammissibile non solo per la totale assenza di motivi a sostegno, ma anche - ed anzi prima ancora - per la mancata deduzione in appello del motivo corrispondente (dal non contestato riepilogo dei motivi, contenuto nella sentenza impugnata, emerge infatti la sola devoluzione di censure afferenti la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]