CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23674/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n. 4383/2024 depositata il 08/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Campaniarigettava l’appello proposto dal Comune di Pollica avverso la sentenza diprimo grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] cui il contribuente aveva impugnato tre distinti avvisi di accertamentorelativi alle annualità dal 2016 al 2018 relativamente all’immobile iscrittoal catasto al foglio 24, part.337. sub 1 e 2. In particolare, la CGT, dopoaver citato la sentenza della Corte Costituzionale n.209 del 2022, ritenevaNumero registro generale 21708/2024Numero sezionale 5476/2026Numero di raccolta generale 23674/2026Data pubblicazione 21/07/2026che il Comune non avesse giustificato in alcun modo l’atto impositivo,affermando che risultasse per tabulas che [OSCURATO:PERSONA] fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] avvisi e che, al contempo, l’enteterritoriale non avesse provato che il contribuente fosse proprietario dialtri immobili ad uso abitativo né che egli dimorasse altrove o fruisse diesenzione IMU su altri immobili ad uso abitativo.2. Ricorre per cassazione contro tale pronuncia il Comune di Pollica chesi affida a due motivi di censura.3. Il contribuente ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, sotto il profilo dell’art.360, primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.13, comma 2 D.L. 201/2011 come modificato in sede di conversione conla Legge 214/2011 e modificato dall’art.1, comma 707, L.147/2013 inrelazione all’art. 2697 c.c., assumendo che la CGT avesse erratonell’omettere di verificare l’esistenza del presupposto della dimora abitualenell’immobile relativamente al quale il contribuente pretende l’esenzione,rilevando, inammissibilmente, la mancata prova, da parte del Comune, delfatto che il contribuente stesso sia proprietario di altri immobili ad usoabitativo ovvero che egli dimori abitualmente altrove o fruisca diesenzione IMU su altri immobili ad uso abitativo.2. Con il secondo motivo, il Comune si duole, sotto il profilo dell’art.360primo comma n.3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 13,comma 2 D.L. 201/2011 come modificato in sede di conversione con laLegge 214/2011 e modificato dall’art.1, comma 707, L.147/2013 inrelazione all’art. 2697 c.c., sostenendo che fosse errata l’affermazionedella Corte secondo cui l’ente impositore non avrebbe giustificato in alcunmodo l’atto impositivo, costituendo, invece, orientamento pacifico dellaCorte di Cassazione quello a mente del quale “l'obbligo motivazionaledell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilNumero registro generale 21708/2024Numero sezionale 5476/2026Numero di raccolta generale 23674/2026Data pubblicazione 21/07/2026contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'“an” e il“quantum” dell'imposta” (fra le tante, Cass. 1.12.2022 n. 35452), comesarebbe evidente nel caso di specie, in considerazione del fatto che ilcontribuente, conosciuto l’an e il quantum della pretesa, ha sviluppato unaarticolata contestazione – in giudizio - degli avvisi di accertamentoimpugnati.2.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono fondati.2.2. Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.n.5445/25), il dirittoall’esenzione IMU per l’abitazione principale spetta in via esclusiva allepersone fisiche che siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali digodimento sull'immobile destinato ad abitazione e che abbiano ivi fissatola dimora abituale e la residenza anagrafica, alla luce del coordinamentosistematico tra l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (a cuifa rinvio l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), che individua isoggetti passivi dell'imposta, e gli artt. 8, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo2011, n. 23, e dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cheesentano da imposta l'abitazione principale, in presenza di determinatirequisiti, soggettivi ed oggettivi.2.3. Sicchè la verifica dei requisiti di residenza anagrafica e di dimoraabituale per il godimento di tale beneficio va effettuata in capo al titolaredel diritto di proprietà di altro diritto reale sull’immobile per il quale siinvoca il beneficio.2.4. Come costantemente ribadito da questa Corte (fra le tante vediCass.n.10973/2025, Cass.n.5445/25) il diritto del contribuenteall'esenzione IMU per l'abitazione principale impone, in ogni caso, ilconcorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abitualeNumero registro generale 21708/2024Numero sezionale 5476/2026Numero di raccolta generale 23674/2026Data pubblicazione 21/07/2026nell'immobile per il quale essa è stata invocata, anche dopo l’interventodella sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, che hadichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha escluso che la nozione diabitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenzaanagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta alpossessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiedeanagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica indiverso Comune (Cass., 6- 5, 3 novembre 2022, n. 32339).2.5. Del resto, va ancora osservato che, se è vero che incombesull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi dellapretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, èonere di chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o diagevolazione provare, quando sul punto vi sia contestazione, i presuppostiche ne legittimano la richiesta (vedi Cass. n. 8627/2019; Cass. n.23228/2017; Cass. n. 21406/2012).2.6. Quanto, infine, all’obbligo di motivazione dell’atto di accertamento intema di IMU, questa Corte ha recentemente ribadito (vedi Cass.n.8241/2026) che siffatto obbligo è assolto , ai sensi dell'art. 7, L. n.212/2000, quando l'atto consenta al contribuente di conoscere ipresupposti di fatto e l'an ed il quantum della pretesa (identificazionedell'immobile, del soggetto passivo, dell'imposta richiesta e dei fattigiustificativi), non essendo necessario che l'ente indichi e confuti tutte lepossibili cause di esenzione astrattamente configurabili, gravando sulcontribuente l'onere di allegare e provare i presupposti dell'agevolazione odell'esclusione.2.7. Orbene, la CGT non ha fatto corretta applicazione di siffatti principinel caso di specie, considerato che, per un verso, ha omesso diNumero registro generale 21708/2024Numero sezionale 5476/2026Numero di raccolta generale 23674/2026Data pubblicazione 21/07/2026considerare che ai fini dell’esenzione per l’abitazione principale occorre chesussistano in capo al contribuente entrambi i requisiti previsti, ossia laresidenza anagrafica e la dimora abituale presso l’immobile per il quale siinvoca il beneficio; per l’altro, addossando erroneamente sull’enteimpositore l’onere di provarne la ricorrenza con specifico riferimento alconcorrente requisito della dimora abituale, anziché verificare, in ossequioal principio di riparto dell’onere probatorio in tema di esenzioni, se ilcontribuente lo avesse assolto anche in riferimento ad esso.2.8. Altrettando fallace è poi l’affermazione che gli avvisi di accertamentofossero privi di giustificazione, considerato che dal contenuto degli stessi,debitamente prodotti dal ricorrente ai fini dell’autosufficienza, si desume ilpieno assolvimento dell’obbligo di motivazione da parte dell’enteterritoriale, posto che essi riportano tutti gli elementi (identificazionecatastale dell'immobile, del soggetto passivo, dell'imposta richiesta e deifatti giustificativi) per rendere conoscibile la pretesa impositiva ai fini IMU,non essendo necessario che l'ente indichi e confuti tutte le possibili causedi esenzione astrattamente configurabili.3. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassatacon rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania perun nuovo esame in base ai principi sopra affermati nonché per provvederealla regolazione anche delle spese di legittimità P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, indiversa composizione, per provvedere anche alla regolazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 9/7/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]