CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19520/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria successivamente depositata nell'interesse della medesima; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità ex art. 648 cod. pen., non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, esso risulta, invero, teso a sollecitare un diverso apprezzamento e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, finendo per contestare il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme della ritenuta attendibile ricostruzione dei fatti resa dalla persona offesa, sono stati concordi nel ravvisare la presenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto all'odierna ricorrente (si veda pag. 2 della impugnata sentenza, sulle dichiarazioni della persona offesa da cui è emerso come sia stata la ricorrente a consegnare l'assegno di provenienza furtiva, elemento questo di decisiva rilevanza ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità: ex multis, Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225 - 01); che, a tal proposito, giova dunque ribadire come il vizio di travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione, non costituisce il mezzo per sollecitare dinanzi a questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio nel merito, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento, e deve in realtà riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione' rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data