CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18700/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
allo– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sanfilippo– controricorrente –Numero registro generale 12196/2022Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 18700/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4809/2021 depositatail 01/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno29/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 4809/2021, il Tribunale di Catania, nellaregolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Acireale n. 527/2019.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito chiedendo la condanna diBANCA [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dellasomma di € 4.510,00, deducendo che, sul conto corrente apertopresso la stessa convenuta, era stato effettuato un bonifico nonautorizzato, oggetto di immediato disconoscimento.Costituitasi regolarmente [OSCURATO:PERSONA] il Giudice di Pace aveva respinto la domanda,rilevando ulteriormente che in corso di giudizio l’odierna ricorrenteaveva tardivamente modificato la propria domanda, deducendo laresponsabilità dell’odierna controricorrente per la mancata adozionedi sistemi di sicurezza volti ad evitare frodi informatiche.3. Il Tribunale di Catania ha respinto il gravame, rilevando chel’odierna ricorrente aveva operato una modifica della propriadomanda solo nella seconda udienza del giudizio e quindi affermandola tardività della modifica medesima.Ha infatti osservato il Tribunale che, nel rito innanzi il Giudice diPace, tutta l’attività di precisazione dei fatti, produzione deidocumenti e richieste istruttorie deve concentrarsi nella primaudienza, senza che il termine di preclusione possa ritenersi prorogatoSez. S1 - R.G. 12196/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 12196/2022Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 18700/2026Data pubblicazione 09/06/2026dall’eventuale iniziativa del Giudice di Pace di operare un rinvio dellastessa prima udienza.4. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania ricorreResiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a otto motivi.1.1. Il primo motivo è, testualmente, rubricato: “Omesso esamecirca alcuni fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 cpc, conconseguente errata interpretazione e/o lettura della domanda e conviolazione del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, nellaparte in cui il Tribunale dichiara che le allegazioni e precisazionieffettuate nell’udienza di prima comparizione non possano integrareuna valida precisazione della domanda e che, pertanto, l’oggetto delgiudizio è limitato alla sola “conte stazione del bonifico in assenza diautorizzazione scritta”.”.Argomenta il ricorso di avere dedotto, sin da primadell’introduzione del giudizio innanzi il Giudice di Pace, laresponsabilità della banca, per non aver impedito a terzi di introdursiillecitamente nel sistema telematico, riproponendo e specificando ifatti nel verbale di prima udienza.Deduce, quindi, che “fin dall’inizio della procedura, l’oggetto dellaquestione riguardava la responsabilità della banca, a fronteSez. S1 - R.G. 12196/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 12196/2022Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 18700/2026Data pubblicazione 09/06/2026dell’avvenuto “disconoscimento di bonifico on-line eseguito in assenzadi richiesta/autorizzazione del cliente, con chiara violazione deiprotocolli di sicurezza informatica”” e che “il Giudice ha pertantoerrato, non avendo compreso che trattavasi di operazione negata edisconosciuta nella sua interezza e sostanza (e non solamente nellasua forma), giungendo ad una motivazione insufficiente ed illogica.”.Conclude, pertanto, argomentando che “conseguentemente, dallaparziale lettura dei fatti allegati e dalla omessa valutazione delcontenuto sostanziale della pretesa fatta valere, è derivata una erratainterpretazione della domanda, con violazione del principio delcontenuto sostanziale della pretesa fatta valere.”.1.2. Il secondo motivo è, testualmente, rubricato: “Nullità dellasentenza, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., persussistenza di motivazione tautologica e/o meramente apparente,nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che le allegazioni e leprecisazioni effettuate in prima udienza di comparizione non possanocostituire valida precisazione della domanda”.1.3. Il terzo motivo è, testualmente, rubricato: “Nullità dellasentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, nn. 4 c.p.c., 118disp. att. c.p.c., 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360 comma1 n. 4 c.p.c., per motivazione mancante, nella parte in cui il Tribunaleha dichiarato che le allegazioni e le precisazioni effettuate in primaudienza di comparizione non possano costituire valida precisazionedella domanda”.Argomenta il ricorso che “la sentenza dovrà ritenersi parimentinulla, per essere incorsa nel vizio di omessa motivazione, avendorigettato il primo motivo di appello, dichiarando la presunta tardivaprecisazione della domanda, senza però dare compiuta spiegazione inordine al proprio decidere.”Sez. S1 - R.G. 12196/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 12196/2022Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 18700/2026Data pubblicazione 09/06/20261.4. Il quarto motivo è, testualmente, rubricato: “Nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., per essere il Tribunale incorso nel vizio diomesso esame e conseguente omessa pronuncia, sulla domandaritualmente ed inequivocabilmente formulata (motivo “II” dell’atto diappello) avente ad oggetto la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], per avereseguito un’operazione on-line formalmente disconosciuta e maiautorizzata”.Si censura la decisione del Tribunale di Catania, in quanto lostesso avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con ilquale si impugnava la decisione del Giudice di Pace nella parte in cuila stessa aveva escluso la responsabilità dell’odierna controricorrenteper aver eseguito una operazione né autorizzata né richiesta daltitolare del conto e si argomentava che la stessa [OSCURATO:PERSONA] non avevadato prova di aver agito su ordine del titolare del conto.Deduce, pertanto, il ricorso, che “il Giudice di appello, in rispostaal secondo motivo di impugnazione, avrebbe dovuto pronunciarsi inordine alla sussistenza (o meno) di prova da parte della [OSCURATO:PERSONA] di averbene operato relativamente a detta operazione disconosciuta”,laddove la decisione impugnata non avrebbe adottato alcunastatuizione in relazione a tale punto.1.5. Il quinto motivo è, testualmente, rubricato: “Nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., per essere il Tribunale di Catania incorso nelvizio di omesso esame e conseguente omessa pronuncia, sulladomanda ritualmente ed inequivocabilmente formulata (motivo “III”del proposto appello), con la quale veniva denunciata l’avvenutaviolazione dell’art. 2697 cc, per errato riparto dell’onere probatorio;l’avvenuta violazione del d.lgs 11/2010, del d.lgs 196/2003 e dell’art.Sez. S1 - R.G. 12196/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 12196/2022Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 18700/2026Data pubblicazione 09/06/20261176 comma 2 c.c.; la conseguente omessa valutazione dei profili diresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA]”.Deduce il ricorso che, una volta denunciata l’avvenuta esecuzionedi operazione non autorizzata e disconosciuta, con espressadichiarazione di avvenuta violazione dei sistemi di sicurezzainformatica, era onere della banca dimostrare di aver ben adempiutoe che con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente aveva dedottol’avvenuta violazione dell’art. 2697 c.c. e delle regole di ripartizionedell’onere probatorio, in connessione con il D. Lgs 11/2010; il D. Lgs196/2003 e l’art. 1176, secondo comma, c.c.Il Tribunale, quindi, avrebbe omesso di esaminare il motivo e distatuire su di esso.1.6. Il sesto motivo è, testualmente, rubricato: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cc, in combinato con il d.lgs 11/2010, conil d.lgs 196/2003 e con l’art. 1176 comma 2 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per mancata applicazione dei principi intema di riparto dell’onere probatorio, in riferimento al terzo motivo diappello”.Sempre con riguardo al profilo sollevato nel precedente motivo,“si eccepisce la mancata e/o falsa applicazione delle normerichiamate in oggetto, non avendo il Tribunale correttamenteconsiderato le regole poste a fondamento del riparto della prova, incaso di operazione bancaria disconosciuta”, argomentando che “sullascorta delle citate norme, infatti, una volta disconosciuta l’operazionedi bonifico on-line, anche in assenza di esplicita denuncia dei sistemidi sicurezza informatica, il Giudice avrebbe dovuto comunque ritenereche l’unico modo per considerare la banca esente da colpa era datodalla prova di aver adottato tutti i previsti sistemi di sicurezza o diSez. S1 - R.G. 12196/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 12196/2022Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 18700/2026Data pubblicazione 09/06/2026una qualche responsabilità da imputare al correntista per imprudenteutilizzo delle credenziali”.1.7. Il settimo motivo è, testualmente, rubricato: “Nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., per essere il Tribunale di Catania incorso nelvizio di omesso esame e conseguente omessa pronuncia, sulladomanda ritualmente ed inequivocabilmente formulata (motivo “IV”del proposto appello), con la quale veniva dedotto ed eccepito l’errorein cui era incorso il primo giudicante, nella parte in cui aveva desuntoe ritenuto che, dalle allegazioni di parte convenuta (limitate al solocontratto di apertura “[OSCURATO:PERSONA]”), risultava dimostrato che fossestata la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a richiedere il bonifico on-line allabanca.”.Si censura, questa volta, il mancato accoglimento del quartomotivo di appello dell’odierna ricorrente, con il quale era stataimpugnata la sentenza del Giudice di Pace, “per aver ritenutodimostrato - dal semplice modulo di attivazione - che la richiesta dibonifico provenisse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ed era statodedotto “che, oltre al citato contratto di attivazione del servizioonline, la banca non avesse allegato nessun documento in grado didimostrare”, la correttezza dell’operazione.1.8. L’ottavo motivo è, testualmente, rubricato: “Nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., per essere il Tribunale di Catania incorso nelvizio di omesso esame e conseguente omessa pronuncia, sulladomanda ritualmente ed inequivocabilmente formulata (motivo “V”del proposto appello), con la quale veniva dedotta ed eccepita laviolazione degli artt.li 115 e 116 cpc, per omessa valutazione delladocumentazione allegata, in forza della quale risultava dimostrata cheSez. S1 - R.G. 12196/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 12196/2022Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 18700/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026l’operazione di bonifico online era stata formalmente di sconosciutaed era stata eseguita da un soggetto terzo”.Si censura, da ultimo, il mancato accoglimento del quinto motivodi appello dell’odierna ricorrente, con il quale era stata impugnata lasentenza del Giudice di Pace per aver omesso di valutare sia ladocumentazione prodotta dalla ricorrente “da cui risultava chel’operazione on line di bonifico non era stata eseguita dal legalerappr.te della Società” sia la mancata presentazione del legalerappresentante dell’odierna controricorrente per rispondereall’interrogatorio formale.Deduce il ricorso che “Nessuna risposta, tuttavia, veniva data dalGiudice di secondo grado e, ciò, in violazione di quanto statuitodall’art. 112 cpc, con conseguente nullità della sentenza impugnata,che si censura ai sensi dell’art.360 comma 1, n. 4 cpc”.2. Il ricorso merita accoglimento nei limiti che verranno oraprecisati.2.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso – i quali possonoessere congiuntamente esaminati in quanto strettamente correlati –risultano, infatti, inammissibili.Gli stessi mirano a censurare l’interpretazione data dal giudice dimerito alla domanda, e cioè un’attività che – per costanteorientamento di questa Corte – risulta riservata, appunto, al giudicedi merito ed è sindacabile unicamente sotto il profilo del vizio dellamotivazione, nei ristretti limiti ancora consentiti dal vigente art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 13439 del20/05/2025; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 34762 del 28/12/2024;Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31546 del 03/12/2019), operandotuttavia in questo caso, tuttavia, preclusi dall’operatività dellapreclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c.Sez. S1 - R.G. 12196/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 12196/2022Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 18700/2026Data pubblicaz ion e 09/06/20262.2. Fondato risulta, invece, il terzo motivo.La decisione impugnata, infatti, ha preso le proprie mossedall’affermazione per cui, nel rito innanzi il Giudice di Pace,l’allegazione di fatti nuovi e la precisazione delle domande èconsentita solo nell’ambito della prima udienza, in ciò conformandosial principio enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.20840 del 06/09/2017; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 19359 del03/08/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12454 del 16/05/2008).Pur partendo da tale corretta premessa, tuttavia, il Tribunale è poipervenuto alla conclusione della inammissibilità della domandaformulata dall’odierna ricorrente in relazione alla dedotta mancataadozione, da parte dell’odierna controricorrente, di sistemi disicurezza idonei a sventare frodi informatiche, in quanto ha ritenuto,sulla scorta dell’esame dei verbali del giudizio di prime cure, chel’odierna ricorrente fosse venuta a modificare la causa petendi dellapropria domanda solo nell’udienza del 25 marzo 2019.Questa affermazione, tuttavia, viene radicalmente smentita dalricorso che – in pieno ossequio alla regola di specificità di cui all’art.366 c.p.c. – ha provveduto al puntuale richiamo del contenuto delverbale della prima udienza del 31 gennaio 2019.Dall’esame di tale atto processuale emerge in modo netto che giàin quella sede l’odierna ricorrente aveva dedotto la responsabilitàdell’odierna controricorrente sia per aver eseguito un bonifico nonautorizzato sia per non aver predisposto sistemi di sicurezzainformatica.Tanto basta ad evidenziare il carattere di irrimediabilecontraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, laquale, pur partendo da giuste premesse in diritto, ha poi espresso unpercorso argomentativo che con tali premesse di partenza appare delSez. S1 - R.G. 12196/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 12196/2022Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 18700/2026Data pubblicazione 09/06/2026tutto inconciliabile, peraltro operando un ragionamento incompleto –e quindi irrimediabilmente carente – nel momento in cui non hasvolto alcun concreto vaglio delle attività difensive svolte in primaudienza dall’odierna ricorrente.2.3. Fondato è, ulteriormente, il quarto motivo.Anche a voler seguire la tesi fatta propria dal Tribunale – il che,per le ragioni appena viste, non è – ed a voler quindi ritenere che ladeduzione dell’inadempimento dell’odierna controricorrente quantoalla predisposizione di sistemi antifrode costituisse domanda nuovainammissibile, resta nondimeno il fatto che l’odierna ricorrente avevaagito ab origine – ed è la stessa decisione impugnata a darne atto nelprimo capoverso dello svolgimento del processo – deducendo ilcarattere non autorizzato del bonifico e che, in relazione al mancatoaccoglimento di tale domanda da parte del giudice di prime cure, lastessa ricorrente aveva formulato una serie di specifici motivi digravame denunciando plurime violazioni di legge da parte del giudicedi prime cure.Il Tribunale di Catania, tuttavia, nulla risulta aver statuito inrelazione a tale profilo, essendosi l’intera decisione concentrataesclusivamente sull’affermazione dell’inammissibilità della domandamodificata dall’odierna ricorrente.In tal modo, tuttavia, il Tribunale ha radicalmente trascurato dipronunciarsi su un motivo di appello che era comunque autonomorispetto alla questione esplicitamente affrontata dal Tribunale e che,conseguentemente, altrettanto autonomamente andava esaminato,nella pluralità di deduzioni poi veicolate dai motivi ulteriormenteformulati.Omissione, questa, che si è tradotta nella diretta violazionedell’art. 112 c.p.c., da ciò derivando l’accoglimento del mezzo.Sez. S1 - R.G. 12196/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 12196/2022Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 18700/2026Data pubblicazione 09/06/20262.4. I motivi ulteriormente formulati nel ricorso risultano, invece,assorbiti dall’accoglimento dei precedenti mezzi.Tali motivi, infatti, vengono ad investire il merito della valutazionedella domanda dell’odierna ricorrente e venivano a censurare lavalutazione della domanda operata dal giudice di prime cure.È, tuttavia, evidente, che tali profili – che la decisione impugnatasemplicemente non ha esaminato, da un lato affermandoerroneamente la novità della domanda precisata a verbale della primaudienza e dall’altro lato omettendo di pronunciarsi sul motivo diappello riferito alla domanda per come originariamente formulata –dovranno essere esaminati ex novo – rectius per la prima volta inmodo concreto - dal giudice del rinvio.3. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al terzo equarto motivo, inammissibili i primi due ed assorbiti gli altri.Conseguentemente, la decisione impugnata deve essere cassatacon rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, ilquale provvederà altresì a regolare le spese anche del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al terzo e quarto motivo,inammissibili i primi due ed assorbiti gli altri, cassa l'impugnatasentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alTribunale di Catania, in persona di diverso magistrato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 maggio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 12196/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 11 di 11