CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 14565/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di ricettazione e indebito utilizzo di una carta bancomat contestati e l'erronea applicazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., sono privi di specificità poiché sono meramente riproduttivi delle stesse doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti sia logici sia giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2024