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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 21915/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ORDINANZA del 21/11/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Letta la memoria di replica dell'avvòcato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con cui insiste nei motivi di ricorso concludendo per l'accoglimento.e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla sostituzione, con gli arresti domiciliari, della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti in relazione al reato di furto in luogo di privata dimora, ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. 1.1.

L'ordinanza impugnata ha premesso che l'imputato, arrestato in flagranza di reato, ha subìto condanna alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con sentenza del 23/09/2022 del Tribunale di Roma.

Decidendo, quindi, sulla istanza de libertate depositata contestualmente, il Tribunale ha evidenziato il rafforzamento del quadro indiziario in conseguenza della sentenza di condanna, e la natura ostativa del precedente per evasione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] (quale sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]) che svolge un unico motivo, denunciando violazione dell'art.275 co. 2 bis cod. proc. pen.

La difesa sostiene che, nella fase successiva alla prima applicazione della misura cautelare custodiale, il giudice, in applicazione della norma sopra indicata, è tenuto ad applicare una misura meno afflittiva quando presume l'applicazione di una condanna non superiore a tre anni di reclusione, come nel caso in esame, in cui sia stata già emessa condanna ad una pena inferiore a tale limite.

Precisa di avere chiesto la sostituzione del regime intramurario con quello domiciliare, con presidi elettronici, a cui già in passato il ricorrente ha prestato piena osservanza; la madre dell'imputato si è resa disponibile ad accogliere il figlio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.0mette la Difesa ricorrente di confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha scrutinato le ragioni dell'appello, rinvenendo, nella declaratoria di colpevolezza, all'esito del giudizio di primo grado, elementi di rafforzamento del quadro indiziario, e, quale fonte ostativa alla concessione di misure gradate, il precedente per evasione, oggetto di condanna irrevocabile per un fatto risalente al 2019, e, quindi, rientrante nel quinquennio legale.

1.1. A fronte di una così eloquente motivazione, allineata all'orientamento secondo cui il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione, previsto dall'art. 284, comma quinto, cod. proc. pen., ha carattere assoluto e, pertanto, prevale sulla disposizione di cui all'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni ( Sez. 2, n. 14111 del 12/03/2015 Cc. (dep. 08/04/2015 ) Rv. 262960), la Difesa si concentra - in maniera del tutto decontestualizzata - su tale ultima previsione, laddove, nel caso di specie, la condanna inflitta in primo grado supera di gran lunga il limite legale di tre anni, quale soglia ostativa all'applicazione della custodia in carcere ( Sez. 3 n. 4483 del 19/01/2022,Rv. 282802); omette, ancora, la Difesa di considerare che, ai sensi della medesima' disposizione di legge, la previsione non si applica quando si procede per il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., come nel caso di specie.

1.2. La censura difensiva è, quindi, del tutto priva di pregio.

L'inadeguatezza della misura degli arresti domidliari nei confronti del ricorrente è stata ragionevolmente giustificata dal Tribunale del riesame in sede di appello.

2. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

2.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma iter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della ordinanza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, per i provvedimenti stabiliti dal comma ibis del citato art. 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen..

Così deciso in Roma, addì 16 marzo 2023 IIl Consigliere estensore ;[OSCURATO:PERSONA] LiAQ Il Presidente a Vessichelli CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA22 MAS 2023 [OSCURATO:PERSONA] C eía anzutse [OSCURATO:PERSONA].R.P. [OSCURATO:PERSONA] 9L CA.Jn-it o - Rv. - cov, ok4- ), 4 )..-t (4 WoL6 (Ae L. e,o-v-icovk okQet, eule mei-e(\,:[OSCURATO:PERSONA](>4 unVi0 \Nea1/4L-- ') e_ lf4-k, h. 149,1 cite e 16 L L olez 4vA 9‘ meFOLA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ORDINANZA del 21/11/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria di replica dell'avvòcato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con cui insiste nei motivi di ricorso concludendo per l'accoglimento.e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla sostituzione, con gli arresti domiciliari, della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti in relazione al reato di furto in luogo di privata dimora, ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. 1.1. L'ordinanza impugnata ha premesso che l'imputato, arrestato in flagranza di reato, ha subìto condanna alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con sentenza del 23/09/2022 del Tribunale di Roma. Decidendo, quindi, sulla istanza de libertate depositata contestualmente, il Tribunale ha evidenziato il rafforzamento del quadro indiziario in conseguenza della sentenza di condanna, e la natura ostativa del precedente per evasione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] (quale sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]) che svolge un unico motivo, denunciando violazione dell'art.275 co. 2 bis cod. proc. pen. La difesa sostiene che, nella fase successiva alla prima applicazione della misura cautelare custodiale, il giudice, in applicazione della norma sopra indicata, è tenuto ad applicare una misura meno afflittiva quando presume l'applicazione di una condanna non superiore a tre anni di reclusione, come nel caso in esame, in cui sia stata già emessa condanna ad una pena inferiore a tale limite. Precisa di avere chiesto la sostituzione del regime intramurario con quello domiciliare, con presidi elettronici, a cui già in passato il ricorrente ha prestato piena osservanza; la madre dell'imputato si è resa disponibile ad accogliere il figlio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.0mette la Difesa ricorrente di confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha scrutinato le ragioni dell'appello, rinvenendo, nella declaratoria di colpevolezza, all'esito del giudizio di primo grado, elementi di rafforzamento del quadro indiziario, e, quale fonte ostativa alla concessione di misure gradate, il precedente per evasione, oggetto di condanna irrevocabile per un fatto risalente al 2019, e, quindi, rientrante nel quinquennio legale. 1.1. A fronte di una così eloquente motivazione, allineata all'orientamento secondo cui il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione, previsto dall'art. 284, comma quinto, cod. proc. pen., ha carattere assoluto e, pertanto, prevale sulla disposizione di cui all'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni ( Sez. 2, n. 14111 del 12/03/2015 Cc. (dep. 08/04/2015 ) Rv. 262960), la Difesa si concentra - in maniera del tutto decontestualizzata - su tale ultima previsione, laddove, nel caso di specie, la condanna inflitta in primo grado supera di gran lunga il limite legale di tre anni, quale soglia ostativa all'applicazione della custodia in carcere ( Sez. 3 n. 4483 del 19/01/2022,Rv. 282802); omette, ancora, la Difesa di considerare che, ai sensi della medesima' disposizione di legge, la previsione non si applica quando si procede per il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., come nel caso di specie. 1.2. La censura difensiva è, quindi, del tutto priva di pregio. L'inadeguatezza della misura degli arresti domidliari nei confronti del ricorrente è stata ragionevolmente giustificata dal Tribunale del riesame in sede di appello. 2. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. 2.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma iter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della ordinanza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, per i provvedimenti stabiliti dal comma ibis del citato art. 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. Così deciso in Roma, addì 16 marzo 2023 IIl Consigliere estensore ;[OSCURATO:PERSONA] LiAQ Il Presidente a Vessichelli CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA22 MAS 2023 [OSCURATO:PERSONA] C eía anzutse [OSCURATO:PERSONA].R.P. [OSCURATO:PERSONA] 9L CA.Jn-it o - Rv. - cov, ok4- ), 4 )..-t (4 WoL6 (Ae L. e,o-v-icovk okQet, eule mei-e(\,:[OSCURATO:PERSONA](>4 unVi0 \Nea1/4L-- ') e_ lf4-k, h. 149,1 cite e 16 L L olez 4vA 9‘ meFOLA
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