CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 35058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di ,ASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Carta R)berto. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, incsservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in rel.zione all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disval re oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al ripar ) da censure prospettabili in sede di legittimità. Rilevato che il giudice di merito, conformandosi ad orientame to di questa Corte sostenuto in plurime pronunce, ha evidenziato come il ricorrente sia gravato da recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, l quale non consente il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità (cf Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250:"La causa di esci usione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. len. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reitera :a specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'i nputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica". Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam lissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il