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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 20453/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 1 reclusione ed euro 3000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90 - riqualificato nella fattispecie di cui al comma 5 -, contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo ai presupposti nomativi per riconoscere la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché dal tenore letterale del provvedimento impugnato è evincibile chiaramente la motivazione, corretta, a sostegno della mancata concessione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto atteso il numero di dosi medie di cui si componeva la quantità complessiva di sostanza detenuta e ceduta dal ricorrente e il correlato emergere di un peculiare modus agendi.

Cossicchè la valutazione è conforme al principio per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (più di recente Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 Il 9nsigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 1 reclusione ed euro 3000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90 - riqualificato nella fattispecie di cui al comma 5 -, contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo ai presupposti nomativi per riconoscere la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché dal tenore letterale del provvedimento impugnato è evincibile chiaramente la motivazione, corretta, a sostegno della mancata concessione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto atteso il numero di dosi medie di cui si componeva la quantità complessiva di sostanza detenuta e ceduta dal ricorrente e il correlato emergere di un peculiare modus agendi. Cossicchè la valutazione è conforme al principio per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (più di recente Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 Il 9nsigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20453/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris