CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12033/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con limitato riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed il rigetto, nel resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 gennaio 2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. I'll settembre 2018, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari e tentata frode in commercio e, tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche, già applicate dal giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena di due anni ed un mese di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di applicare, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la riduzione di un terzo conseguente all'opzione per il rito abbreviato e di verificare, di conseguenza, la possibilità di disporre la sospensione condizionale della pena. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge sul rilievo, da un canto, che la condotta ascrittagli, consistita nell'esposizione di un campione di salsiccia contenente ione solfito in misura superiore a quella consentita, non vale ad integrare, neanche nella forma tentata, il reato sanzionato dall'art. 515 cod. pen. e, dall'altro, che non può sussistere concorso tra i reati rispettivamente sanzionati dagli artt. 440 e 515 cod. pen.. Con il terzo ed ultimo motivo, deduce violazione di legge per avere la Corte di appello indebitamente ritenuto che il comportamento da lui posto in essere abbia provocato un effettivo pericolo per la salute pubblica, carente il quale il reato sanzionato dall'art. 440 cod. pen. non può essere configurato. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 10 ottobre 2022, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con limitato riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed il rigetto, nel resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e, dunque, meritevole di accoglimento, giacché la Corte di appello, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ha omesso di apportare la riduzione conseguente alla scelta, da parte dell'imputato, del rito abbreviato.Considerato che la predetta operazione determinerà il contenimento della pena detentiva entro i limiti indicati all'art. 163 cod. pen., l'annullamento va disposto con rinvio al giudice di merito, cui compete l'apprezzamento dell'eventuale sussistenza delle condizioni per disporre la sospensione condizionale della pena. 2. Le residue doglianze sono, invece, prive di pregio. Manifestamente infondata è, in primis, quella imperniata — a dire il vero, in termini essertivi e, al di là della generica evocazione di un indirizzo giurisprudenziale in realtà inesistente, senza il conforto di argomentazioni di sorta — sulla dedotta apparenza del concorso tra i reati rispettivamente sanzionati dagli artt. 440 e 515 cod. pen. che, è agevole replicare, sono, invece, fattispecie diverse per elementi costitutivi (l'uno incrimina l'adulterazione o la contraffazione di sostanze alimentari; l'altro, il contegno di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa diversa da quella dichiarata) ed obiettività giuridica (l'art. 440 cod. pen. è posto a presidio della salute pubblica; l'art. 515 cod. pen. del leale esercizio del commercio). Per quanto attiene al superamento, quanto al delitto sanzionato dall'art. 515 cod. pen., della soglia del tentativo punibile, la Corte di appello si è determinata in perfetto ossequio al consolidato e condiviso orientamento secondo cui l'offerta in vendita di bene diverso da quanto dichiarato — comprovata, nel caso in esame, dall'esposizione nel banco refrigerato della macelleria gestita dall'imputato, in un vassoio per alimenti, della salsiccia adulterata mediante l'occulto inserimento di una sostanza pericolosa per la salute pubblica, finalizzato a far sì che la carne, pur deperendosi, mantenesse il colore originario — costituisce, a prescindere dall'avvio della contrattazione con l'acquirente, condotta dotata dei prescritti requisiti di idoneità ed univocità (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 39082 del 17/05/2017, Acampora, Rv. 270836 - 01; Sez. 3, n. 30173 del 17/01/2017, Zhu, Rv. 270146 - 01; Sez. 3, n. 5474 del 05/12/2013, dep. 2014, Prete, Rv. 259149 - 01). A fronte di una motivazione granitica, avuto riguardo a quanto accertato in merito alla contingente collocazione della salsiccia adulterata, il ricorrente si limita ad evocare la possibilità che il campione rinvenuto in occasione dell'acces‘b presso l'esercizio commerciale fosse esposto a scopo meramente dimostrativo e non già destinato alla vendita, circostanza che, tuttavia, non risulta essere stata dedotta né, tantomeno, dimostrata e che, peraltro, è smentita da quanto de visu accertato dal personale dell'ASP 5 di Messina.3. Non meno infondata è la doglianza afferente all'avere la condotta dell'imputato determinato un effettivo pericolo per la salute pubblica, con conseguente consumazione del reato sanzionato dall'art. 440 cod. pen.. In proposito, se è vero che, per giurisprudenza costante, «In tema di reati contro l'incolumità pubblica, ai fini della configurabilità dei delitti di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 cod. pen.) e di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 cod. pen.), è necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute, che deve costituire oggetto di specifica dimostrazione mediante indagine tecnica od altro mezzo di prova» (Sez. 1, n. 54083 del 21/07/2017, Bertuzzi, Rv. 272177 - 01; Sez. 1, n. 53747 del 11/11/2014, Gramaglia, Rv. 262070 - 01), non è men vero, per converso, che la prova dell'effettiva nocività degli alimenti per la salute può essere fornita anche senza l'ausilio di uno specifico approfondimento peritale (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 3457 del 19/12/2014, dep 2015, Freda, Rv. 262247 - 01). Ora, la Corte di appello ha fatto leva, nel caso di specie, sulla notoria pericolosità per la salute dei solfiti che, per questa ragione, non possono essere mai utilizzati nella preparazione delle carni fresche, nonché sull'obbligo, in relazione ad altri tipi di alimenti, di dichiarare l'inserimento di solfiti, qualora utilizzati in concentrazione maggiore di 10 mg/kg. Considerato, allora, che la salsiccia offerta in vendita da Arlotta ai suoi clienti conteneva, in palese violazione del divieto di legge, ione solfito in ragione di 286 mg/kg — cioè, in misura quasi trenta volte superiore al limite che, con riferimento ad altre sostanze, impone la segnalazione — deve senz'altro condividersi il giudizio espresso dalla Corte di appello, peraltro in linea con una precedente pronunzia in argomento, resa nell'ambito di un procedimento nel quale è stata sancita la penale responsabilità del titolare di una macelleria che, proprio come Arlotta, aveva aggiunto alla carne solfiti, allo scopo di renderla esteticamente accettabile, ponendo così un commercio un prodotto alimentare pericoloso per la salute pubblica a causa del rischio di shock anafilattico cui è esposto un soggetto allergico che consumi detta alimento (Sez. 1, n. 22618 del 08/05/2014, Russo, non massimata sul punto). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena ed alla sospensione condizionale con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione de