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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36646/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 19 settembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per alcuni dei delitti di furto aggravato al medesimo ascritti.

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (anche come argomentati nella successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - all'avvenuto riconoscimento della recidiva; - all'intervenuta prescrizione del reato.

Considerato che il motivo di ricorso che contesta il riconoscimento della recidiva è manifestamente infondato e non tengono neppure conto del fatto che la Corte di merito lo ha già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici, osservando come il suo riconoscimento fosse rispettoso dei termini di legge in considerazione del precedente specifico ed infraquinquennale di rapina.

Rilevato che non era decorso, al momento della pronuncia della sentenza impugnata, il termine di prescrizione per i delitti diversi da quelli per cui vi è stata assoluzione (C, D, G, H) posto che la recidiva, specifica ed infraquinquennale, pur applicata ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen. mantiene la sua natura di circostanza ad effetto speciale (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986), pur nei limiti, per quanto riguarda l'art. 157 cod. pen. (ma non l'art. 161 cod. pen.), dell'aumento, ridotto, di pena ivi previsto.

Così che il termine, per l'art. 157 cod. pen. di dieci anni, per i contestati furti, va aumentato di un terzo, a cui si aggiunge la metà a sensi dell'art. 161 cod. pen., tanto da non essere ancora, oggi, decorso.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 17 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 19 settembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per alcuni dei delitti di furto aggravato al medesimo ascritti. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (anche come argomentati nella successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - all'avvenuto riconoscimento della recidiva; - all'intervenuta prescrizione del reato. Considerato che il motivo di ricorso che contesta il riconoscimento della recidiva è manifestamente infondato e non tengono neppure conto del fatto che la Corte di merito lo ha già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici, osservando come il suo riconoscimento fosse rispettoso dei termini di legge in considerazione del precedente specifico ed infraquinquennale di rapina. Rilevato che non era decorso, al momento della pronuncia della sentenza impugnata, il termine di prescrizione per i delitti diversi da quelli per cui vi è stata assoluzione (C, D, G, H) posto che la recidiva, specifica ed infraquinquennale, pur applicata ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen. mantiene la sua natura di circostanza ad effetto speciale (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986), pur nei limiti, per quanto riguarda l'art. 157 cod. pen. (ma non l'art. 161 cod. pen.), dell'aumento, ridotto, di pena ivi previsto. Così che il termine, per l'art. 157 cod. pen. di dieci anni, per i contestati furti, va aumentato di un terzo, a cui si aggiunge la metà a sensi dell'art. 161 cod. pen., tanto da non essere ancora, oggi, decorso. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 lugl
Sentenza Cassazione n. 36646/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris