CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04598/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso n. 25400/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via Crescenzio n. 2 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentato e difeso come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, - intimata - avverso la sentenza n. 350/21/2019 della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal consigliere dott. D'[OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 350/21/19, depositata in data 23 gennaio 2019, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] accoglieva in parte l'appello proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 518/5/18 della Commissione (202:2- Tributaria Provinciale di Milano, con compensazione delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una serie di ingiunzioni di pagamento relative al mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'annualità 2013, in riferimento ad altrettanti veicoli di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., concessi dalla stessa in locazione finanziaria, di cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il pagamento alla società proprietaria; 3. la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente individuando il soggetto passivo del tributo nel solo ufilizzatore a seguito della modifica normativa disposta dall'art. 7, comma 2, della I. n. 99 del 2009; 4. la CTR, salvo che per due ingiunzioni aventi ad oggetto veicoli già oggetto di alienazione, aveva riformato la sentenza di primo grado, rilevando che anche a seguito di tale modifica normativa, tenuto conto del quadro normativo successivo, permaneva in caso di locazione finanziaria un vincolo di solidarietà passiva tra proprietario e utilizzatore sicché correttamente la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il pagamento ad uno dei condebitori in solido; 5. avverso la sentenza di appello la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 22 luglio 2019, recapitato il 25 luglio 2019, affidato a quattro motivi; e depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c.; la Regione [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha dichiarato che la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto, con deliberazione della Giunta regionale n. XI/1941/19, ad annullare gli avvisi di accertamento oggetto del contenzioso, e chiesto per l'effetto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In tema di contenzioso tributario e nella ipotesi di annullamento in autotutela del contrastato avviso di accertamento, il giudice di merito è tenuto alla pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, prescritta dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. n. 4744 del 03/03/2006). Nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti di quella declaratoria (estinzione del processo e caducazione delle sentenze rese nei gradi di merito), provvede direttamente al regolamento delle spese dell'intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c. (Cass. n. 14267 del 08/06/2017). Tenuto conto del sopraggiunto annullamento degli avvisi di accertamento oggetto di causa, a questa Corte non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, nella fattispecie in esame, in continuità con quanto già ritenuto in analoghi giudizi (Cfr. Cass. n. 31282, n. 30886 e n. 30760 del 2021), ricorrono i motivi per compensare le spese dell'intero giudizio, in quanto l'orientamento di questa Sezione in termini favorevoli alla contribuente società di leasing si è consolidato nel corso del 2019. Solo a partire da Cass. n. 13131 del 2019 si è infatti affermato il principio secondo cui in tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del c1.1. n. 113 del 2016 (conv. dalla I. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 (conv. dalla I. n. 125 del 2015) - che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing" la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto - ha reintrodotto, "pro futuro", la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della I. n. 99 del 2009, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. I. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113 del 2016).Per le suesposte considerazioni, va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte, dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese dell'intero giudizio.