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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 febbraio 2025

Cassazione n. 34176/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bise 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate in data 05/09/2025 dal S ostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso ; preso atto che in data 22/09/2025 è pervenuta rinuncia al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli in sede di riesame confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 24.2.2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già attinto da lla misura cautelare personale della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato, in veste di promotore ed organizzatore, del reato di associazione a delinquere dedita al traffico illecito di fitofarmaci (capo 1 dell’imputazione provvisoria) e degli ulteriori delitti di cui agli artt. 110 e 441 cod. pen.(adulterazione di prodotti fitosanitari, capo 2), 349, comma secondo, cod. pen. (violazione di sigilli, capi 6 e 7), 110 e 648-tercod. pen. (autoriciclaggio limitatamente alla costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intestata ad un prestanome, capo 8).

Con tale decreto il Giudice per le indagini preliminare aveva disposto: -il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta per il reato di cui al capo 2)della somma di euro 7.477.749,80; -il sequestro preventivo delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dei beni aziendali e dellegiacenze in denaro eventualmente rinvenute, in relazione all’art. 648-ter (capo 8).

2. Haproposto ricorso per cassazione l’i ndagato, tramite i l difensor e di fiducia, articolando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo si deducel’erronea applicazione degli artt. 8,21, comma 2 e 22 cod. proc. pen. dovendosi individuare la competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

La competenza della autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] è stata àncorata (capo 15.4 dell’ordinanza genetica) al delitto di riciclaggio che, tuttavia , non sussiste in quanto il reato presupposto non è il delitto di cui all’art. 441 cod. pen., bensì la contravvenzione prevista dall’art. 6 della legge 30 aprile 1962 n. 283 che è punita con pena inferiore ai limiti edittali stabiliti dall’art. 648 bis, secondo comma, cod. pen. e, quindi, non può fungere da fattispecie presupposta.

L’esclusione deldelitto di adulterazione in favore di quella contravvenzionale incide anche sulla estensione temporale della contestazione associativa (anche a volerla ritenere integrata), così da elidere i periodi precedenti al 18 luglio 2023, data di costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la cui sede operativa era in Scafati.

L’ideazione della presunta associazione, dunque, sarebbe avvenuta nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione degli artt. 266, comma 1 lett. f), 267, 405 e 407 cod. proc. pen.

L’iscrizione del reato associativo, anche alla luce del tenore dell’imputazione provvisoria e del percorso argomentativo contenuto nella ordinanza cautelare genetica, sarebbe dovut a avvenire al momento del sequestro operato in data 16 maggio 2023, con la conseguenza che sono inutilizzabili gli esiti delle operazioni di intercettazione disposte con decreti di autorizzazione precedenti alla iscrizione del reato di cui all’art. 416 cod. pen., avvenuta solo nel maggio 2024.

Con tale tardiva iscrizione anche il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari è stato surrettiziamente prolungato.

2.3. Con il terzo motivo si assume l’erronea applicazione degli artt. 349, 416, 441 648 bis cod. pen. e dell’ art. 6 della legge 30 aprile 1962 n. 283 in punto di fumus commissi delicti, si deduce l’erronea individuazione del profitto del reato di cui al capo 2) e si censura la sussistenza del ravvisato periculum in mora.

2.3.1. Rileva la difesa ricorrente che sono insussistenti tutti reati contestati nella imputazione provvisoria.

Quanto al delitto di cui all’art. 441cod. proc. pen., gli elementi acquisiti in sede di indagini escludono la condotta di adulterazione o contraffazione di quanto commercializzato.

L’indagato in sede di interrogatorio di garanzia non ha negato la vendita di fitofarmaci precisando di averli importati dall’estero e di averli commercializzati “tal quale”, cosicchè la condotta contestata è semmai sussumibile nell’alveo dell’art. 6 legge della legge 30 aprile 1962 n. 283.

Il Tribunale del riesame ha dato rilievo alla conversazione intercettata n. 448 del 05/04/2024 ove l’indagato chiedeva al figlio Valerio di prendere del materiale dal garage della zia, tuttavia, rispetto a tale captazione, sia il padre che il figlio hanno concordemente spiegato che il riferimento era ad alghe che sono lecitamente commerciabili e che venivano da loro porzionate prima della vendita, senza aggiungervi alcuna altra sostanza.

Non è quindi provata la pericolosità dei prodotti asseritamente adulterati o contraffatti.

In ogni caso, il compendio indiziario non consente di attribuire all’odierno ricorrente la condotta asseritamente contestata.

Quanto al delitto associativo, la difesa ricorrente deduce che difettano gli elementi costitutivi (struttura organizzativa di minimo tre persone, stabilità del vincolo e indeterminatezza del disegno criminoso).

Per dare forma alla contestata consorteria è stata forzatamente introdottala figura dei familiari dell’odierno ricorrente (la moglie, i figli Valerio e Gianpiero, i quali svolgevano, ciascuno, attività del tutto lecite) e sono state individuati, come ulteriori sodali, altri soggetti che non avevano rapporti tra di loro ma solo con [OSCURATO:PERSONA] che vivevano in territori geograficamente distanti; non si rinviene, pertanto, alcuna struttura organizzata stabile con suddivisione di compiti, neppure in forma rudimentale.

Quanto al reato di cui all’art. 648 bis cod. pen.(n.d.r. il delitto contestato è invece quello di cui all’art. 648 ter.1 cod. pen.), ne va esclusa la sussistenza sul piano oggettivo in quanto il reato presupposto è la contravvenzione prevista dall’art. 6 legge della legge 30 aprile 1962 n. 283.

I delitti di violazione di sigilli sono stati configurati ricorrendo a mere presunzioni.

Non è integrato, infine, il delitto di cui all’art. 648 ter cod. pen. in quanto non risulta dimostrata la provenienza da reato di quanto ceduto dall’odierno ricorrente ai due figli.

2.3.2. La difesa ricorrente deduce inoltre l’erronea individuazione e quantificazione del presunto profitto di reato, che è stato fatto discendere dal valore dei prodotti sottoposti a sequestro, senza accertare il volume di affari ed il conseguente guadagno delle società dell’indagato o di quelle a lui collegate.

È stata operata una mera somma algebrica di alcuni dati numerici rinvenuti su una agenda e sono state effettuate valutazioni statistiche dei presumibili guadagni (così da giungere ad una somma di euro 7.477.749,80) che non tiene conto dei costi sostenuti dall’indagato; l’attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e poi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era interamente fatturata poiché la merce veniva acquistata all’estero.

2.3.3. Non è integrato il requisito del periculum in morarispetto al quale il Tribunale del riesame non ha operato alcuno scrutinio,facendo discendere lo stesso dalla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.

Non si configura alcun pericolo di sottrazione di materiale contabile poiché vige il regime di fatturazione elettronica, sicchè la ricostruzione dei movimenti e dei proventi si rinviene sulla piattaforma della Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

2. In data 22/09/2025 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al presente ricorso formulata dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], munito, all’uopo, di procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rinuncia, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co.1 lett. d) , cod. proc. pen. 3.

Non avendo il ricorrente prospettato che la rinuncia sia intervenuta per causa a lui non imputabile, il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione configura un'ipotesi di soccombenzacon conseguente condanna dello stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della C assa delle ammende, da quantificarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bise 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate in data 05/09/2025 dal S ostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso ; preso atto che in data 22/09/2025 è pervenuta rinuncia al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli in sede di riesame confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 24.2.2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già attinto da lla misura cautelare personale della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato, in veste di promotore ed organizzatore, del reato di associazione a delinquere dedita al traffico illecito di fitofarmaci (capo 1 dell’imputazione provvisoria) e degli ulteriori delitti di cui agli artt. 110 e 441 cod. pen.(adulterazione di prodotti fitosanitari, capo 2), 349, comma secondo, cod. pen. (violazione di sigilli, capi 6 e 7), 110 e 648-tercod. pen. (autoriciclaggio limitatamente alla costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intestata ad un prestanome, capo 8). Con tale decreto il Giudice per le indagini preliminare aveva disposto: -il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta per il reato di cui al capo 2)della somma di euro 7.477.749,80; -il sequestro preventivo delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dei beni aziendali e dellegiacenze in denaro eventualmente rinvenute, in relazione all’art. 648-ter (capo 8). 2. Haproposto ricorso per cassazione l’i ndagato, tramite i l difensor e di fiducia, articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo si deducel’erronea applicazione degli artt. 8,21, comma 2 e 22 cod. proc. pen. dovendosi individuare la competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. La competenza della autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] è stata àncorata (capo 15.4 dell’ordinanza genetica) al delitto di riciclaggio che, tuttavia , non sussiste in quanto il reato presupposto non è il delitto di cui all’art. 441 cod. pen., bensì la contravvenzione prevista dall’art. 6 della legge 30 aprile 1962 n. 283 che è punita con pena inferiore ai limiti edittali stabiliti dall’art. 648 bis, secondo comma, cod. pen. e, quindi, non può fungere da fattispecie presupposta. L’esclusione deldelitto di adulterazione in favore di quella contravvenzionale incide anche sulla estensione temporale della contestazione associativa (anche a volerla ritenere integrata), così da elidere i periodi precedenti al 18 luglio 2023, data di costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la cui sede operativa era in Scafati. L’ideazione della presunta associazione, dunque, sarebbe avvenuta nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione degli artt. 266, comma 1 lett. f), 267, 405 e 407 cod. proc. pen. L’iscrizione del reato associativo, anche alla luce del tenore dell’imputazione provvisoria e del percorso argomentativo contenuto nella ordinanza cautelare genetica, sarebbe dovut a avvenire al momento del sequestro operato in data 16 maggio 2023, con la conseguenza che sono inutilizzabili gli esiti delle operazioni di intercettazione disposte con decreti di autorizzazione precedenti alla iscrizione del reato di cui all’art. 416 cod. pen., avvenuta solo nel maggio 2024. Con tale tardiva iscrizione anche il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari è stato surrettiziamente prolungato. 2.3. Con il terzo motivo si assume l’erronea applicazione degli artt. 349, 416, 441 648 bis cod. pen. e dell’ art. 6 della legge 30 aprile 1962 n. 283 in punto di fumus commissi delicti, si deduce l’erronea individuazione del profitto del reato di cui al capo 2) e si censura la sussistenza del ravvisato periculum in mora. 2.3.1. Rileva la difesa ricorrente che sono insussistenti tutti reati contestati nella imputazione provvisoria. Quanto al delitto di cui all’art. 441cod. proc. pen., gli elementi acquisiti in sede di indagini escludono la condotta di adulterazione o contraffazione di quanto commercializzato. L’indagato in sede di interrogatorio di garanzia non ha negato la vendita di fitofarmaci precisando di averli importati dall’estero e di averli commercializzati “tal quale”, cosicchè la condotta contestata è semmai sussumibile nell’alveo dell’art. 6 legge della legge 30 aprile 1962 n. 283. Il Tribunale del riesame ha dato rilievo alla conversazione intercettata n. 448 del 05/04/2024 ove l’indagato chiedeva al figlio Valerio di prendere del materiale dal garage della zia, tuttavia, rispetto a tale captazione, sia il padre che il figlio hanno concordemente spiegato che il riferimento era ad alghe che sono lecitamente commerciabili e che venivano da loro porzionate prima della vendita, senza aggiungervi alcuna altra sostanza. Non è quindi provata la pericolosità dei prodotti asseritamente adulterati o contraffatti. In ogni caso, il compendio indiziario non consente di attribuire all’odierno ricorrente la condotta asseritamente contestata. Quanto al delitto associativo, la difesa ricorrente deduce che difettano gli elementi costitutivi (struttura organizzativa di minimo tre persone, stabilità del vincolo e indeterminatezza del disegno criminoso). Per dare forma alla contestata consorteria è stata forzatamente introdottala figura dei familiari dell’odierno ricorrente (la moglie, i figli Valerio e Gianpiero, i quali svolgevano, ciascuno, attività del tutto lecite) e sono state individuati, come ulteriori sodali, altri soggetti che non avevano rapporti tra di loro ma solo con [OSCURATO:PERSONA] che vivevano in territori geograficamente distanti; non si rinviene, pertanto, alcuna struttura organizzata stabile con suddivisione di compiti, neppure in forma rudimentale. Quanto al reato di cui all’art. 648 bis cod. pen.(n.d.r. il delitto contestato è invece quello di cui all’art. 648 ter.1 cod. pen.), ne va esclusa la sussistenza sul piano oggettivo in quanto il reato presupposto è la contravvenzione prevista dall’art. 6 legge della legge 30 aprile 1962 n. 283. I delitti di violazione di sigilli sono stati configurati ricorrendo a mere presunzioni. Non è integrato, infine, il delitto di cui all’art. 648 ter cod. pen. in quanto non risulta dimostrata la provenienza da reato di quanto ceduto dall’odierno ricorrente ai due figli. 2.3.2. La difesa ricorrente deduce inoltre l’erronea individuazione e quantificazione del presunto profitto di reato, che è stato fatto discendere dal valore dei prodotti sottoposti a sequestro, senza accertare il volume di affari ed il conseguente guadagno delle società dell’indagato o di quelle a lui collegate. È stata operata una mera somma algebrica di alcuni dati numerici rinvenuti su una agenda e sono state effettuate valutazioni statistiche dei presumibili guadagni (così da giungere ad una somma di euro 7.477.749,80) che non tiene conto dei costi sostenuti dall’indagato; l’attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e poi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era interamente fatturata poiché la merce veniva acquistata all’estero. 2.3.3. Non è integrato il requisito del periculum in morarispetto al quale il Tribunale del riesame non ha operato alcuno scrutinio,facendo discendere lo stesso dalla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Non si configura alcun pericolo di sottrazione di materiale contabile poiché vige il regime di fatturazione elettronica, sicchè la ricostruzione dei movimenti e dei proventi si rinviene sulla piattaforma della Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 2. In data 22/09/2025 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al presente ricorso formulata dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], munito, all’uopo, di procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rinuncia, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co.1 lett. d) , cod. proc. pen. 3. Non avendo il ricorrente prospettato che la rinuncia sia intervenuta per causa a lui non imputabile, il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione configura un'ipotesi di soccombenzacon conseguente condanna dello stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della C assa delle ammende, da quantificarsi in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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