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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 03055/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che, nell'escludere la rilevanza ex art. 336 cod. pen. delle espressioni utilizzate dall'imputato, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con la considerazione, contenuta nella sentenza impugnata, della valenza concretamente minatoria di tali espressioni esaltata dalla circostanza che essere furono pronunciate mentre l'agente della Polizia municipale si trovava da sola a fronteggiarlo; ritenuto, pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che, nell'escludere la rilevanza ex art. 336 cod. pen. delle espressioni utilizzate dall'imputato, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con la considerazione, contenuta nella sentenza impugnata, della valenza concretamente minatoria di tali espressioni esaltata dalla circostanza che essere furono pronunciate mentre l'agente della Polizia municipale si trovava da sola a fronteggiarlo; ritenuto, pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025
Sentenza Cassazione n. 03055/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris