CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 29395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 25856-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 2323 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 494/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/05/2016 R.G.N. 1317/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 25856/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 20 maggio 2016 n. 494, la Corte d'appello di Catania accoglieva l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] il quale, premesso di aver lavorato quale LSU dal 17.9.97 al 31.8.2003, ha riferito di essere stato posto con decorrenza 1.9.03 in prepensionamento ai sensi dell'art. 50 commi 1° e 2° della legge 289/2002 quale LSU "transitorista" e di avere percepito dal 1° settembre 2003 al 30.8.2008, ai sensi dell'art. 50 citato, una pensione provvisoria. Ha esposto che alla data di collocamento in pensione, mancandogli meno di cinque anni al raggiungimento del requisito della pensione di anzianità, era stato ammesso dall'Inps alla contribuzione volontaria di cui all'art. 12 comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 468/97. Il ricorrente ha riferito che ai sensi dell'art. 10 comma 1° del d.lgs. n. 81/2000, ai lavoratori socialmente utili in possesso, alla data del 31.12.2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria prevista e disciplinata dall'art. 12 comma 5° lett. a) del d.lgs. n. 468 cit., determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1° gennaio 2003, era riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta alla data di ammissione alla contribuzione volontaria di cui al DM 21.5.1998. Esponeva, ancora il ricorrente, che alla data del 2003 mancandogli meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità come richiesto secondo la disciplina vigente al 1° gennaio 2003 (37 anni di anzianità contributiva) a decorrere dal 1° settembre 2003 veniva obbligatoriamente posto in prepensionamento e gli veniva liquidata una pensione provvisoria; al contempo, era stato autorizzato per il periodo di cinque anni al versamento dei contributi volontari che, in forza del citato DM 21.5.1998 art. 2 comma 1 nell'arco di cinque anni vengono versati all'Inps, per il 50%, dal Fondo per l'occupazione, mentre il restante 50% resta a carico dell'interessato. Tanto premesso, il Cocinnano esponeva che in data 20.8.2008 aveva presentato domanda per ottenere la pensione di anzianità, assumendo di avere i requisiti vigenti alla data del 1° gennaio 2003 (come da estratto contributivo) e che l'Inps, dopo aver sospeso in data 31.8.2008 il versamento del trattamento provvisorio (compensando i ratei con il debito contributivo a suo carico), non aveva provveduto al pagamento della pensione definitiva e, quindi, chiedeva condannarsi l'Inps al pagamento della pensione di anzianità con decorrenza dalla domanda amministrativa, con interessi legali e rivalutazione. Il tribunale accoglieva la domanda ritenendo anche sulla scorta della disposta CTU, sussistente in capo al Cocimano i requisiti previsti dalla legge e segnatamente quello contributivo occorrente per il riconoscimento della chiesta pensione di anzianità. A supporto delle ragioni della propria decisione di accoglimento del gravame dell'Inps, la Corte d'appello, pur avendo ritenuto che la notifica del ricorso in ) primo grado non si fosse perfezionata presso la sede Inps di Catania, tuttavia, nel merito, ha ritenuto l'insussistenza del requisito contributivo in capo al Cocimano, non ritenendo corrette le conclusioni sul punto del CTU in primo grado, in quanto il consulente si era limitato ad esporre conclusioni tautologiche, senza alcun riscontro con gli elementi di fatto, mentre, non poteva valere il principio di non contestazione, invocato dal lavoratore, per ritenere conseguita la prova dei fatti costitutivi del diritto, posti dal ricorrente a fondamento della propria pretesa, in quanto l'Istituto aveva potuto svolgere le proprie difese solo con la memoria conclusionale per vizio di notifica presso la sede di Catania. Mancava, inoltre, secondo la Corte d'appello il requisito anagrafico. Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre l'Inps ha resistito con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., relativo al mancato esame da parte della Corte d'appello dell'eccezione preliminare sollevata dal Cocimano in ordine all'inammissibilità del gravame proposto dall'Inps per violazione degli artt. 342-434 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi d'appello, che non contenevano l'indicazione delle parti del provvedimento impugnato che l'Inps intendeva censurare e delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti di causa. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto che la notifica del ricorso in primo grado non si fosse perfezionata presso la sede Inps di Catania. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché alla luce della rituale notifica del ricorso in primo grado anche presso la sede Inps di Catania (come risulta dal contenuto della relata di notifica riportata in ricorso), l'Istituto ben avrebbe potuto costituirsi tempestivamente e contestare i presupposti del diritto invocato dall'attore fin dalla memoria ci' costituzione mentre invece furono contestati tardivamente (e, quindi, inutilmente) solo in sede di conclusionale. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello non aveva tenuto conto, che i fatti posti dal ricorrente in primo grado a fondamento della propria domanda, oltre che pacifici perché non tempestivamente contestati dall'Istituto erano stati tutti puntualmente provati con la documentazione versata in atti e confermati dalle risultanze della CTU espletata in primo grado. Il primo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non riporta l'appello dell'Inps in parte qua cioè nelle parti presuntivamente non specifiche rispetto alle statuizioni della sentenza di primo grado che parimenti non viene riportata in ricorso, talché questa Corte non è in condizione di verificare la fondatezza della pretesa. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di decisività, perché nonostante la Corte d'appello abbia ritenuto non perfezionata la notifica del ricorso in primo grado presso la sede Inps competente, tuttavia ha saputo andare oltre, avendo esaminato nel merito la questione controversa, anche se risolvendola in senso sfavorevole all'appellato. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché non si confronta con l'accertamento della Corte d'appello che la cancelleria del tribunale aveva rilasciato attestazione di smarrimento del fascicolo di primo grado, pertanto, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto produrre in appello la copia del ricorso notificato alla sede Inps di Catania, al fine di consentire di verificare l'effettiva sussistenza della predetta notifica, ma di tale adempimento non si dà atto nel presente ricorso in cassazione con violazione del disposto dell'art. 366 primo comma n. 6 c.p.c., in quanto non risulta allegato il documento da cui dovrebbe risultare la corretta notifica alla sede Inps competente. Il quarto motivo è inammissibile, perché non si confronta con l'ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui mancava la prova dell'esistenza degli altri requisiti (oltre a quello contributivo, riferito all'effettiva esistenza della contribuzione a carico del lavoratore) necessari per il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato, primo fra tutti quello anagrafico, sul quale il ricorrente richiama alla p. 13 del ricorso, le conclusioni del CTU sulla generica presenza in via generale di tutti i requisiti richiesti, conclusioni che però sono state sconfessate dalla Corte d'appello come tautologiche (cfr. p. 4 della sentenza impugnata). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che liquida nell'importo di C 2.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del co