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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 41581/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 41-19476/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso (oggi rinunciato) presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Con nota di pugno in data 3 ottobre 2024, il ricorrente per il tramite del procuratore speciale all'uopo nominato, manifestava la volontà di rinunciare alla impugnazione.

La rinuncia, espressa e comunicata nelle forme di rito, determina l'inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., che va dichiarata senza formalità di procedura.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod, proc. perì., la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre il pagamento a titolo di sanzione di una somma che si stima equo determinare in euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 41-19476/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso (oggi rinunciato) presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Con nota di pugno in data 3 ottobre 2024, il ricorrente per il tramite del procuratore speciale all'uopo nominato, manifestava la volontà di rinunciare alla impugnazione. La rinuncia, espressa e comunicata nelle forme di rito, determina l'inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., che va dichiarata senza formalità di procedura. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod, proc. perì., la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre il pagamento a titolo di sanzione di una somma che si stima equo determinare in euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 41581/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris