CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01603/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente -Presidente - -Consigliere – -Consigliere - -Consigliere relatore - -Consigliere - R.G.n. 17401/2020 Cron. CC– 1 5 /1 2 /202 2 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17401 del ruolo generale dell’anno 20 2 0 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente Oggetto: iva –rimborso -decadenza - domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controri corr ente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Basilicata, n. 479/3/2019, depositata in data 2 dicembre 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 5 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] un provvedimento di sospensione del rimborso iva risultante dalla dichiarazionerelativa all’anno 2011, in quanto l’istanza di rimborso non era corretta perché il credito non era stato inserito nel modello VR e l’istanza era tardiva, perché presentata oltre il termine di cui all’art. 21, d. lgs. n. 546/1992; avverso il provvedimento di diniego il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Potenza; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che : ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso iva, non è necessari a la presen t azione del modello VR, essendo sufficiente che il credito fosseindicato in dichiarazione; il diritto al rimborso è soggetto al termine di prescrizione di cui all’art. 2946, cod. civ., e non a quello biennale di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, d. lgs. n. 546/1992; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato atre motivi di censura, cui ha resistito il contribuente depo sitando controricorso , illustrato con successiva memoria;considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 100, cod. proc. civ.; evidenzia parte ricorrente che l’atto impugnato dal contribuente con il ricorso originario era unicamente il provvedimento di sospensione dell’erogazione del rimborso, ma successivamente a tale provvedimento era stato emesso e notificato anche il provvedimento di diniego del rimborso, nei confronti del quale il contribuente non aveva provveduto alla sua autonoma impugnazione sicchè, essendo questo divenuto definitivo, era venuto meno ogni interesse del contribuente alla decisione in ordine al provvedimento di sospensione, non potendo trarre alcuna utilità dalla stessa a fronte dell’esistenza di un provvedimento successivo non oggetto di contestazione e con effetti assorbenti; il motivo è fondato; si evince dal ricorso che, successivamente alla notifica del provvedimento di sospensione dell’erogazione del rimborso, era stato notificato al contribuente anche il provvedimento di diniego del rimborso in data 15novembre 2016; sebbene al momento della notifica del ricorso originario (che, secondo quanto si evince dalla sentenza, è avvenuta il 22 luglio 2016, quindi prima della notifica del provvedimento di diniego del rimborso) la parte non era ancora a conoscenza del successivo provvedimento di diniego del rimborso, tuttavia, di tale atto era venuto a conoscenza in corso di giudizio, pertanto avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 24, comma secondo, d. lgs. n. 546/1992, al fine di potere validamente contrastare anche il successivo provvedimento di diniego; sul punto, parte controricorrente si limita ad evidenziare la sussistenza del proprio interesse ad agire, poiché aveva “impugnato il provvedimento di sospensione, primo ed unico vero atto pregiudizievole per il medesimo, dal momento che il successivo provvedimento di diniego definitivo non presenta alcun elemento nuovo, ergo dal rigetto del primo ne deriva il travolgimento anche di quello definitivo”; va quindi osservato, in primo luogo, che con la suddetta eccezione parte controricorrente dà conferma in ordine al fatto che non aveva proposto alcuno specifico motivo aggiunto con il quale contrastare il provvedimento di diniego del rimborso emesso successivamente al provvedimento di sospensione; inoltre, non correttamente parte controricorrente argomenta in ordine al fatto che l’eventuale invalidità dell’atto di sospensione comporterebbe anche il venire meno degli effetti di quello successivo, anche se non oggetto di impugnazione; in realtà, la successiva definitività del provvedimento di diniego del rimborso, in quanto non oggetto di specifica impugnazione, comporta la carenza di interesse del contribuente alla decisione sul provvedimento di sospensione, non potendo questi avere alcuna utilità dalla decisione, essendo ostativo la definitività del provvedimento di diniego; né può ragionarsi in termini di tardività del rilievo circa la carenza di interesse del contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria, come invece sostenuto dal controricorrente; questa Corte ha precisato che l'assenza di interesse ad agireè rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poichè costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda; pertanto, la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi è contrasto tra le parti sul merito della stessa. (Cass. civ., 29 settembre 2016, n. 19268);l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti motivi, in particolare: del secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), per violazione dell’art. 21, comma 2, d. lgs. n. 546/1992, nonchè degli artt. 30 e 38bis, d.P.R. n. 633/1972, e dell’art. 2946, cod. civ.; del terzo, con il qualesi censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.5), cod. proc. civ., per avere omesso di esaminare un fatto decisivo consistente nella mancata compilazione del quadro RX, rigo 4, colonna 3, della dichiarazione dei redditi; ne consegue l’accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, con conseguente cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario; ai fini delle spese di lite, vanno compensate quelle dei giudizi di merito nonché quelle del presente giudizio, atteso che, al momento della notifica del ricorso originario il contribuente non era ancora a conoscenzadel successivo provvedimento di diniego del rimborso; P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso o