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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 26612/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7661 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente avverso la SENTENZA n. 26/2021 emessa da CORTE D'APPELLO L'AQUILA.

Sez.

I–RG 7661/2021 camera di consiglio11.9.2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ Con sentenza non definitiva del 13 marzo 2019 la Corte di appello di L’Aquila, pronunciandosi su alcuni rapporti contrattuali intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fallita nel corso del giudizio, e [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc.coop. per azioni , ha dichiarato « prescritta l'azione di ripetizione delle somme» proposta dall’attrice limitatamente «a quelle indebitamente percepite dalla convenuta in data anteriore al 2 novembre 1994».In sintesi, la Corte di merito ha affermato che in relazione a un rapporto contrassegnato col n. 10065 non era stato concluso alcun contratto di apertura di credito e,sul rilievo della natura solutoria di tutti i versamenti operati su tale conto,ha considerato che il primo atto interruttivodella prescrizione relativa ad esso risaliva al 22 novembre 2004: ha ritenuto pertanto corretta la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato prescritto il diritto di ripetizione con riferimento alle somme indebitamente percepite dalla convenuta anteriormente al 22 novembre 1994.

2. ― Tale statuizione è stata impugnata per revocazione dal fallimento [OSCURATO:PERSONA].

Nella resistenza della banca , la Corte di appello aquilana ha anzitutto ritenuto che la decisione impugnata non fosse basata sull'erronea supposizione dell'inesistenza dei contratti di apertura di credito ( che l’attore in revocazione aveva asseri to essere pacifici in causa, oltre che confermatida documenti prodotti in giudizio), ma sulla loro omessaproduzione, e quindi sul mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico dell'attrice; ha evidenziato che l'errore denunciatodall'istante riguardava la valutazione del materiale di causa e che ai fini della revocazione non potevano assumere rilievo le inesattezze relative auna complessa attività richiedente « verificazioni, Sez.

I–RG 7661/2021 camera di consiglio11.9.2024 indagini, procedimenti ermeneutici e svolgimento di argomentazioni giuridico-induttive».La stessa Corte ha poi disatteso l’ulteriore censura fondata sull' errore revocatorio consistente nella mancata considerazione della lettera raccomandata del 13 novembre 2000, con cui era stata interrotta la prescrizione: ha osservato, sul punto,come il suddetto omesso apprezzamento della missiva non implicasse che quest’ultimafosse stata esclusanella sua materiale esistenza, « potendo essere stata implicitamente negata la sua rilevanza».

3. ─ La sentenza è stata impugnata per cassazione dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso articolato indue motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]..

E’ stata formulata, da parte del Presidente della sezione, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bisc.p.c..

La difesa di parte attrice ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento e la violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c. .

Si lamenta essersi negato l’errore revocatorio sia con riferimento all’apertura di credito, risultando con ciò escluso un fatto pacifico tra le parti la cui verità emergeva incontrovertibilmente dagli atti e dai documenti del giudizio, sia con riguardo alla lettera raccomandata del 13 novembre 2000, «del tutto ignorata nella determinazione della decorrenza della prescrizione».

Il secondo mezzo oppone la nullità della sentenza o del procedimento e, in particolare, la nullità della pronuncia per palese incongruità e contraddittorietà della motivazione.

Si fanno valere vizi del percorso argomentativoseguito dalla Corte di appello con riguardo ai due errori denunciati con l’impugnazione per revocazione.

2. ― La proposta del Presidente ha il tenore che se gue.

«[I] motivi sono manifestamente infondati, non avendo errato la Corte territoriale, e contenendo anzi una coerente ed ampia Sez.

I–RG 7661/2021 camera di consiglio11.9.2024 motivazione, nel ritenere non integrata la fattispecie della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per entrambi i profili evidenziati: noto essendo che, come questa S.C. ha chiarito (Cass., sez. trib., 22-10-2019, n. 26890; Cass., sez.

VI, 28-05-2019, n. 14588; Cass. civ., sez.

I, 04-04-2019, n. 9527; Cass., sez.

II, 19-04-2013, n. 9637, fra le tante),l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali; invero, l’errore di fatto, idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolgela successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice; si esula, pertanto, nell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. allorché si contesti l'erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita».

3. ― [OSCURATO:PERSONA] fa propri tali rilievi.

Con riguardo alle aperture di credito,occorre osservare che nella sentenza revocanda la Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla mancata produzione, da parte del correntista , delle scritture Sez.

I–RG 7661/2021 camera di consiglio11.9.2024 contrattuali e sull'erroneità della ricostruzione operata dal c.t.u. elaborando idati riguardanti il fido di fatto .

E’ evidente, in tal senso, come, con riguardo al tema che qui interessa, nonsi sia in presenza di un travisamento determinato da un errore di percezione, e quindi dall’assunzione acritica di un « non fatto » pacificamente esistente , quanto, semmai, di un giudiziocirca l’insussistenzadi elementi probatori che quel fatto avrebbero potuto confermare.[OSCURATO:PERSONA] del gravame ha preso in considerazione l’apertura di credito come fatto storico e ha verificato se la suaesistenza fosse corroborata dal materiale probatorio acquisito al giudizio.

Rispetto al giudizio espresso a tale riguardo l’asserita inesistenza della contestazione potrebbe semmai rilevare qualeelemento generatore di un errore di diritto, avendo riguardo alla regola per cui in presenza di fatti pacifici opera la relevatio ab onere probandi prevista dall’art. 115, comma 1, c.p.c..

T ale conclusione discende da ciò: il fatto che si deduce essere oggetto dell’errore di percezione (l’apertura di credito) è stato valutato sul piano probatorio, non è stato semplicemente supposto come inesistente (secondo quanto richiede, appunto, l’art. 395, n. 4, c.p.c.).

Con riferimento all’atto interruttivo della prescrizione, poi, è senz’altro condivisibile il rilievo, espresso dalla Corte di appello,per cui la mancata menzione, nella sentenza revocanda,della missiva del 13 novembre 2000non è indice univoco del lamentato errore di percezione, potendo essere ascritto ad altre evenienze, come la valutazionequanto all’irrilevanza del documento avendo riguardo ai contenuti dello stesso: va qui rammentato che l’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c. p.c., deve consiste re in una « svista obiettivamente e immediatamente rilevabile» (per tutte: Cass. 24 settembre 2020, n. 20113; Cass. 15 marzo 2018, n. 6405).

Il vizio denunciato col secondo motivo è poi palesemente insussistente, non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcuna delle anomalie motivazionali oggi denunciabili col ricorso per cassazione Sez.

I–RG 7661/2021 camera di consiglio11.9.2024 («mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», «motivazione apparente», «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»: Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).

4. ─Il ricorso va in conclusione respinto.

5. ― Le spese processuali seguono la soccombenza.

Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c..

Le dette disposizioni, cui fa rinvio l'art. 380-bisc.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez.

U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione).

Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. ─ codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez.

U. 13 ottobre 2023, n. 28540).

In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 5.000,00 , oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Sez.

I–RG 7661/2021 camera di consiglio11.9.2024 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7661 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente avverso la SENTENZA n. 26/2021 emessa da CORTE D'APPELLO L'AQUILA. Sez. I–RG 7661/2021 camera di consiglio11.9.2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con sentenza non definitiva del 13 marzo 2019 la Corte di appello di L’Aquila, pronunciandosi su alcuni rapporti contrattuali intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fallita nel corso del giudizio, e [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc.coop. per azioni , ha dichiarato « prescritta l'azione di ripetizione delle somme» proposta dall’attrice limitatamente «a quelle indebitamente percepite dalla convenuta in data anteriore al 2 novembre 1994».In sintesi, la Corte di merito ha affermato che in relazione a un rapporto contrassegnato col n. 10065 non era stato concluso alcun contratto di apertura di credito e,sul rilievo della natura solutoria di tutti i versamenti operati su tale conto,ha considerato che il primo atto interruttivodella prescrizione relativa ad esso risaliva al 22 novembre 2004: ha ritenuto pertanto corretta la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato prescritto il diritto di ripetizione con riferimento alle somme indebitamente percepite dalla convenuta anteriormente al 22 novembre 1994. 2. ― Tale statuizione è stata impugnata per revocazione dal fallimento [OSCURATO:PERSONA]. Nella resistenza della banca , la Corte di appello aquilana ha anzitutto ritenuto che la decisione impugnata non fosse basata sull'erronea supposizione dell'inesistenza dei contratti di apertura di credito ( che l’attore in revocazione aveva asseri to essere pacifici in causa, oltre che confermatida documenti prodotti in giudizio), ma sulla loro omessaproduzione, e quindi sul mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico dell'attrice; ha evidenziato che l'errore denunciatodall'istante riguardava la valutazione del materiale di causa e che ai fini della revocazione non potevano assumere rilievo le inesattezze relative auna complessa attività richiedente « verificazioni, Sez. I–RG 7661/2021 camera di consiglio11.9.2024 indagini, procedimenti ermeneutici e svolgimento di argomentazioni giuridico-induttive».La stessa Corte ha poi disatteso l’ulteriore censura fondata sull' errore revocatorio consistente nella mancata considerazione della lettera raccomandata del 13 novembre 2000, con cui era stata interrotta la prescrizione: ha osservato, sul punto,come il suddetto omesso apprezzamento della missiva non implicasse che quest’ultimafosse stata esclusanella sua materiale esistenza, « potendo essere stata implicitamente negata la sua rilevanza». 3. ─ La sentenza è stata impugnata per cassazione dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso articolato indue motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].. E’ stata formulata, da parte del Presidente della sezione, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bisc.p.c.. La difesa di parte attrice ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento e la violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c. . Si lamenta essersi negato l’errore revocatorio sia con riferimento all’apertura di credito, risultando con ciò escluso un fatto pacifico tra le parti la cui verità emergeva incontrovertibilmente dagli atti e dai documenti del giudizio, sia con riguardo alla lettera raccomandata del 13 novembre 2000, «del tutto ignorata nella determinazione della decorrenza della prescrizione». Il secondo mezzo oppone la nullità della sentenza o del procedimento e, in particolare, la nullità della pronuncia per palese incongruità e contraddittorietà della motivazione. Si fanno valere vizi del percorso argomentativoseguito dalla Corte di appello con riguardo ai due errori denunciati con l’impugnazione per revocazione. 2. ― La proposta del Presidente ha il tenore che se gue. «[I] motivi sono manifestamente infondati, non avendo errato la Corte territoriale, e contenendo anzi una coerente ed ampia Sez. I–RG 7661/2021 camera di consiglio11.9.2024 motivazione, nel ritenere non integrata la fattispecie della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per entrambi i profili evidenziati: noto essendo che, come questa S.C. ha chiarito (Cass., sez. trib., 22-10-2019, n. 26890; Cass., sez. VI, 28-05-2019, n. 14588; Cass. civ., sez. I, 04-04-2019, n. 9527; Cass., sez. II, 19-04-2013, n. 9637, fra le tante),l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali; invero, l’errore di fatto, idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolgela successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice; si esula, pertanto, nell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. allorché si contesti l'erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita». 3. ― [OSCURATO:PERSONA] fa propri tali rilievi. Con riguardo alle aperture di credito,occorre osservare che nella sentenza revocanda la Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla mancata produzione, da parte del correntista , delle scritture Sez. I–RG 7661/2021 camera di consiglio11.9.2024 contrattuali e sull'erroneità della ricostruzione operata dal c.t.u. elaborando idati riguardanti il fido di fatto . E’ evidente, in tal senso, come, con riguardo al tema che qui interessa, nonsi sia in presenza di un travisamento determinato da un errore di percezione, e quindi dall’assunzione acritica di un « non fatto » pacificamente esistente , quanto, semmai, di un giudiziocirca l’insussistenzadi elementi probatori che quel fatto avrebbero potuto confermare.[OSCURATO:PERSONA] del gravame ha preso in considerazione l’apertura di credito come fatto storico e ha verificato se la suaesistenza fosse corroborata dal materiale probatorio acquisito al giudizio. Rispetto al giudizio espresso a tale riguardo l’asserita inesistenza della contestazione potrebbe semmai rilevare qualeelemento generatore di un errore di diritto, avendo riguardo alla regola per cui in presenza di fatti pacifici opera la relevatio ab onere probandi prevista dall’art. 115, comma 1, c.p.c.. T ale conclusione discende da ciò: il fatto che si deduce essere oggetto dell’errore di percezione (l’apertura di credito) è stato valutato sul piano probatorio, non è stato semplicemente supposto come inesistente (secondo quanto richiede, appunto, l’art. 395, n. 4, c.p.c.). Con riferimento all’atto interruttivo della prescrizione, poi, è senz’altro condivisibile il rilievo, espresso dalla Corte di appello,per cui la mancata menzione, nella sentenza revocanda,della missiva del 13 novembre 2000non è indice univoco del lamentato errore di percezione, potendo essere ascritto ad altre evenienze, come la valutazionequanto all’irrilevanza del documento avendo riguardo ai contenuti dello stesso: va qui rammentato che l’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c. p.c., deve consiste re in una « svista obiettivamente e immediatamente rilevabile» (per tutte: Cass. 24 settembre 2020, n. 20113; Cass. 15 marzo 2018, n. 6405). Il vizio denunciato col secondo motivo è poi palesemente insussistente, non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcuna delle anomalie motivazionali oggi denunciabili col ricorso per cassazione Sez. I–RG 7661/2021 camera di consiglio11.9.2024 («mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», «motivazione apparente», «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598). 4. ─Il ricorso va in conclusione respinto. 5. ― Le spese processuali seguono la soccombenza. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.. Le dette disposizioni, cui fa rinvio l'art. 380-bisc.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione). Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. ─ codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540). In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 5.000,00 , oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Sez. I–RG 7661/2021 camera di consiglio11.9.2024 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a
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