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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11811/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ca-rAN La Corte di appello di ErEctng, con sentenza del 26/10/2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Gela, in data 07/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui al capo C) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo n. 1, 582, 585 in relazione agli artt. 576 e 61 n. 2 cod. pen.

Rilevato in via preliminare che la notifica dell'udienza camera risultava inviata ad una casella di posta "piena"; Ritenuto che tale emergenza non inficia la perfezione della notifica dato che la notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito al mittente con l'indicazione "casella piena", si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella di p.e.c. del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto, per effetto dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (Sez. 3, Sentenza n. 14216 del 15/11/2019, dep. 2020, Lombardo, Rv. 279295 - 01).

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di rapina aggravata e lesioni, in luogo del differente reato di furto con strappo, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2 sull'attendibilità della persona offesa e della sua ricostruzione della vicenda) e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ca-rAN La Corte di appello di ErEctng, con sentenza del 26/10/2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Gela, in data 07/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui al capo C) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo n. 1, 582, 585 in relazione agli artt. 576 e 61 n. 2 cod. pen. Rilevato in via preliminare che la notifica dell'udienza camera risultava inviata ad una casella di posta "piena"; Ritenuto che tale emergenza non inficia la perfezione della notifica dato che la notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito al mittente con l'indicazione "casella piena", si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella di p.e.c. del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto, per effetto dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (Sez. 3, Sentenza n. 14216 del 15/11/2019, dep. 2020, Lombardo, Rv. 279295 - 01). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di rapina aggravata e lesioni, in luogo del differente reato di furto con strappo, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2 sull'attendibilità della persona offesa e della sua ricostruzione della vicenda) e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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