CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 23/3/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Agrigento in data 3/2/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di coltivazione di cannabis ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, attraverso la generica reiterazione di deduzioni difensive, che nella sentenza impugnata sono state non illogicamente valutate: la Corte ha dato conto delle ragioni per cui nel caso di specie avrebbe dovuto ravvisarsi una coltivazione non di tipo domestico, ma professionale, connotata dall'utilizzo di idonea strumentazione e in grado di produrre cospicui quantitativi, qualificati da elevato principio attivo e correlata offensività. Si tratta di analisi che ha formato oggetto solo di assertive contestazioni, risultando inoltre irrilevante in tale quadro il riferimento alle dichiarazioni del teste Capobianco relative alla destinazione terapeutica, in concreto inidonee ad influire sull'inquadramento della coltivazione, in relazione alle sue dimensioni e potenzialità operative. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, quanto alle attenuanti generiche, che sono state in realtà concesse dal primo Giudice, e quanto alla sospensione condizionale, negata in ragione della preclusione derivante da precedente condanna a pena, che conduce al superamento dei limiti di applicabilità del beneficio. Il motivo è peraltro inammissibile, perché generico e inerente al merito, con riguardo alla pena irrogata, alla luce della complessiva analisi contenuta nella sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]