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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23973/2023

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I Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 18220/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri di Milano,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domicilia ti presso lo studio del secondo in Roma, via G. Ferrari 12; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] nari e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Sistina 118; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1472/2019della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 2 aprile 2019; Rilevatoche: 1822 0 /20 19 Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. l’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri di Milano nonché vari consiglieri di tale ordine adirono il Tribunale di Milano per ottenerne la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a risarcire danni patrimoniali e non patrimoniali che sarebbero derivati dall’invio ai ricorrenti da parte delloZamperetti di una lettera del 18 marzo 2016, la quale sarebbe stata diffamatoria, in relazione ad un procedimento disciplinare nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA] .

Controparte si costituiva resistendo.

Il Tribunale, con ordinanza del 27 novembre 2017, accogliendo la domanda solo nei confronti dell’Ordine, condannava il convenuto a risarcire a quest’ultimo un danno non patrimoniale nella misura di euro10.000, oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale; proponevano appello incidentale condizionato alla denegata ipotesi di accoglimento del principale i consiglieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L’Ordinesi costituiva, resistendo.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 2 aprile 2019, accoglieva il gravame principale e rigettava quello incidentale.

In particolare, escludeva che Giorgio MariaZamperetti avesse commesso il reato di diffamazione (articolo 595 c.p.) e la condotta un tempo costituente reato di ingiuria, poi abrogato(articolo 594 c.p.), attribuendogli invece di aver compiuto una “libera manifestazione del pensiero e del diritto di critica” ai sensi degli articoli 21 Cost. e 10 CEDU, non avendo pertanto alcuna responsabilità ex articoli 2043 e 2059 c.c.

L’Ordine e i suoi consiglieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, composto di quattro motivi, da cui [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.

Memoria è stata depositata da entrambe le parti.

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 3, primo comma, lettera f), DLPCS 13 settembre 1946 n. 233 come novellato dall’articolo 6 l. 24 luglio 1985 n. 409 nonché degli articoli 38, secondo comma, e 48 d.p.r. 5 aprile 1950 n. 221, richiamando SS.UU. 8053/2014 e 16502/2017 oltre a Cass. ord.25526/2018, anche sotto il profilo della motivazione apparente.

Il giudice d’appello avrebbe violato le norme invocate in rubrica e omesso di esaminare il fatto discusso e decisivo della diffida rivolta dallo Zamperetti al Consiglio e personalmente a tutti i suoi consiglieri di riattivare il procedimento disciplinare nei confronti di suo fratello entro sette giorni dal 18 marzo 2016, accusandoli di omissioni “per non aver mosso un dito”, e l’ulteriore fatto della sua minaccia di denuncia alla Procura della Repubblica.

2. Il secondo motivo, ancora in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 27 del Regolamento di attuazione del codice di procedura penale e omesso esame di fatto discusso e decisivo (anche qui la rubrica richiama la giurisprudenza sulla motivazione apparente già citata nel precedente motivo).

Il giudice d’appello avrebbe ignorato il fatto storico decisivo che il certificato penale chiesto dall’Ordine fin dal 28 ottobre 2015 e ricevutoil 26 febbraio 2016 attestava che nella fedina del fratello dello Zamperetti vi era “nulla”; e quindi ancora al 7 marzo 2016non era ancora definita.

Si argomenta poi anche sulle dichiarazioni del Presidente dell’Ordine, per concludere che, qualora non si accogliesse il ricorso, “si legittimerebbe l’intervento di qualunque cittadino che ritenesse … ritardi della pubblica amministrazione o dei giudici, a diffidare e minacciare” tutti i suddetti.

3. Il terzo motivo, sempre in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. e con richiamo alla giurisprudenza già invocata in ordine alla motivazione apparente nonché SS.UU. 500/1999 e 26972/2008 quanto all’articolo 2043 c.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2059 c.c., 185, 342 c.p., 3 e 4 d.lgs. n. 7/2016, 1 d.lgs. n. 8/2016, 21 e 2 Cost. nonché 10, primo comma, CEDU.

Il motivo è esposto sotto vari profili.

A) [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso fatto doloso o colposo da cui sarebbe derivato un danno-conseguenza ingiusto.

B) LoZamperetti non avrebbe esercitato il diritto di cui all’articolo 21 Cost., bensì avrebbe “oltraggiato e minacciato un organo pubblico amministrativo e tutti i pubblici ufficiali, membri dello stesso”.

C) La corte territoriale avrebbe violato l’articolo 10, secondo comma, CEDUnon tenendo conto che prevede la protezione della reputazione.

D) Si critica l’accertamento del giudice d’appello sulla insussistenza del reato di cui all’articolo 595 c.p. e della fattispecie dell’abrogato (dal d.lgs. n. 7/2016) articolo 594 c.p. e dell’articolo 4, primo comma, lettera a), d.lgs. n. 7/2016, nonché il mancato riconoscimento dell’oltraggio a Corpo amministrativo ex articolo 342 c.p.

4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. (richiamando la già citata giurisprudenza sulla motivazione apparente e anche Cass. pen. 51149/2014), violazione e falsa applicazione dell’articolo 328 c.p. (rifiuto di atti d’ufficio).La Corte d’appello, violando proprio l’articolo 328 c.p., ad avviso dei ricorrenti “ha ritenuto putativamente fondata l’accusa” mossa da [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo argomenta in particolare sull’assenza del ritardo nella condotta dell’Ordine che il suddetto avrebbe prospettato.

5. I motivi possono essere valutati congiuntamente, in quanto tutti, con assoluta evidenza,deviano, nella loro maggior parte di censure, dall’effettivo contenuto della pronuncia impugnata, che ha compiutoun accertamento fattuale in ordine alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], giungendo a ritenere che quest’ultimo abbia esercitato il suo diritto di critica, ai sensi degli articoli 21 Cost. e 10 CEDU.

Ne consegue che tutti i motivi sono inammissibili perché eccentrici e, comunque, nella parte per così dire minore in cui si rapportano realmente all’effettivo contenuto della sentenza, rimangono inammissibili perché perseguenti con assoluta evidenza un terzo grado di merito.

Né, infine, è sostenibile la –reiterata - censura alla motivazione della sentenza, in quanto si tratta, nel caso in esame, di una “maschera” che intende coprire una critica direttamente fattuale, tale quindi da rimanere nell’area dell’inammissibilità.

D ’altronde, si nota a questo punto ad abundantiam , la motivazione è stata strutturata in modo suffi c i entemente adeguato per raggiungere il minimo costituzionale quanto all’esternazione dell’iter seguito dal giudice per pervenire alla decisione.

6. Il ricorso dunque va dichiarato inammissibile, con condanna, in solido per il comune interesse processuale, dei ricorrenti a rifondere al controricorrente le spesedel presente grado, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso e condanna solidalmente i ricorrent i a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €3800, oltre a € 200 per gli esborsie agli accessori di legge .

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de i ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 18220/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri di Milano,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domicilia ti presso lo studio del secondo in Roma, via G. Ferrari 12; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] nari e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Sistina 118; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1472/2019della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 2 aprile 2019; Rilevatoche: 1822 0 /20 19 Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. l’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri di Milano nonché vari consiglieri di tale ordine adirono il Tribunale di Milano per ottenerne la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a risarcire danni patrimoniali e non patrimoniali che sarebbero derivati dall’invio ai ricorrenti da parte delloZamperetti di una lettera del 18 marzo 2016, la quale sarebbe stata diffamatoria, in relazione ad un procedimento disciplinare nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA] . Controparte si costituiva resistendo. Il Tribunale, con ordinanza del 27 novembre 2017, accogliendo la domanda solo nei confronti dell’Ordine, condannava il convenuto a risarcire a quest’ultimo un danno non patrimoniale nella misura di euro10.000, oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale; proponevano appello incidentale condizionato alla denegata ipotesi di accoglimento del principale i consiglieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’Ordinesi costituiva, resistendo. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 2 aprile 2019, accoglieva il gravame principale e rigettava quello incidentale. In particolare, escludeva che Giorgio MariaZamperetti avesse commesso il reato di diffamazione (articolo 595 c.p.) e la condotta un tempo costituente reato di ingiuria, poi abrogato(articolo 594 c.p.), attribuendogli invece di aver compiuto una “libera manifestazione del pensiero e del diritto di critica” ai sensi degli articoli 21 Cost. e 10 CEDU, non avendo pertanto alcuna responsabilità ex articoli 2043 e 2059 c.c. L’Ordine e i suoi consiglieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, composto di quattro motivi, da cui [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. Memoria è stata depositata da entrambe le parti. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 3, primo comma, lettera f), DLPCS 13 settembre 1946 n. 233 come novellato dall’articolo 6 l. 24 luglio 1985 n. 409 nonché degli articoli 38, secondo comma, e 48 d.p.r. 5 aprile 1950 n. 221, richiamando SS.UU. 8053/2014 e 16502/2017 oltre a Cass. ord.25526/2018, anche sotto il profilo della motivazione apparente. Il giudice d’appello avrebbe violato le norme invocate in rubrica e omesso di esaminare il fatto discusso e decisivo della diffida rivolta dallo Zamperetti al Consiglio e personalmente a tutti i suoi consiglieri di riattivare il procedimento disciplinare nei confronti di suo fratello entro sette giorni dal 18 marzo 2016, accusandoli di omissioni “per non aver mosso un dito”, e l’ulteriore fatto della sua minaccia di denuncia alla Procura della Repubblica. 2. Il secondo motivo, ancora in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 27 del Regolamento di attuazione del codice di procedura penale e omesso esame di fatto discusso e decisivo (anche qui la rubrica richiama la giurisprudenza sulla motivazione apparente già citata nel precedente motivo). Il giudice d’appello avrebbe ignorato il fatto storico decisivo che il certificato penale chiesto dall’Ordine fin dal 28 ottobre 2015 e ricevutoil 26 febbraio 2016 attestava che nella fedina del fratello dello Zamperetti vi era “nulla”; e quindi ancora al 7 marzo 2016non era ancora definita. Si argomenta poi anche sulle dichiarazioni del Presidente dell’Ordine, per concludere che, qualora non si accogliesse il ricorso, “si legittimerebbe l’intervento di qualunque cittadino che ritenesse … ritardi della pubblica amministrazione o dei giudici, a diffidare e minacciare” tutti i suddetti. 3. Il terzo motivo, sempre in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. e con richiamo alla giurisprudenza già invocata in ordine alla motivazione apparente nonché SS.UU. 500/1999 e 26972/2008 quanto all’articolo 2043 c.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2059 c.c., 185, 342 c.p., 3 e 4 d.lgs. n. 7/2016, 1 d.lgs. n. 8/2016, 21 e 2 Cost. nonché 10, primo comma, CEDU. Il motivo è esposto sotto vari profili. A) [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso fatto doloso o colposo da cui sarebbe derivato un danno-conseguenza ingiusto. B) LoZamperetti non avrebbe esercitato il diritto di cui all’articolo 21 Cost., bensì avrebbe “oltraggiato e minacciato un organo pubblico amministrativo e tutti i pubblici ufficiali, membri dello stesso”. C) La corte territoriale avrebbe violato l’articolo 10, secondo comma, CEDUnon tenendo conto che prevede la protezione della reputazione. D) Si critica l’accertamento del giudice d’appello sulla insussistenza del reato di cui all’articolo 595 c.p. e della fattispecie dell’abrogato (dal d.lgs. n. 7/2016) articolo 594 c.p. e dell’articolo 4, primo comma, lettera a), d.lgs. n. 7/2016, nonché il mancato riconoscimento dell’oltraggio a Corpo amministrativo ex articolo 342 c.p. 4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. (richiamando la già citata giurisprudenza sulla motivazione apparente e anche Cass. pen. 51149/2014), violazione e falsa applicazione dell’articolo 328 c.p. (rifiuto di atti d’ufficio).La Corte d’appello, violando proprio l’articolo 328 c.p., ad avviso dei ricorrenti “ha ritenuto putativamente fondata l’accusa” mossa da [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo argomenta in particolare sull’assenza del ritardo nella condotta dell’Ordine che il suddetto avrebbe prospettato. 5. I motivi possono essere valutati congiuntamente, in quanto tutti, con assoluta evidenza,deviano, nella loro maggior parte di censure, dall’effettivo contenuto della pronuncia impugnata, che ha compiutoun accertamento fattuale in ordine alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], giungendo a ritenere che quest’ultimo abbia esercitato il suo diritto di critica, ai sensi degli articoli 21 Cost. e 10 CEDU. Ne consegue che tutti i motivi sono inammissibili perché eccentrici e, comunque, nella parte per così dire minore in cui si rapportano realmente all’effettivo contenuto della sentenza, rimangono inammissibili perché perseguenti con assoluta evidenza un terzo grado di merito. Né, infine, è sostenibile la –reiterata - censura alla motivazione della sentenza, in quanto si tratta, nel caso in esame, di una “maschera” che intende coprire una critica direttamente fattuale, tale quindi da rimanere nell’area dell’inammissibilità. D ’altronde, si nota a questo punto ad abundantiam , la motivazione è stata strutturata in modo suffi c i entemente adeguato per raggiungere il minimo costituzionale quanto all’esternazione dell’iter seguito dal giudice per pervenire alla decisione. 6. Il ricorso dunque va dichiarato inammissibile, con condanna, in solido per il comune interesse processuale, dei ricorrenti a rifondere al controricorrente le spesedel presente grado, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso e condanna solidalmente i ricorrent i a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €3800, oltre a € 200 per gli esborsie agli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de i ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa
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