Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 1951

Cassazione n. 36876/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1951 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 2 dicembre 2020, che ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei suoi confronti per il delitto di furto mono-aggravato di energia elettrica, commesso sino al 24 aprile 2013.

3. Il ricorso è fondato.

Pur tenuto conto del principio di diritto secondo il quale il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata (Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018), e della sospensione del corso della prescrizione per giorni 28 (per rinvio dell'udienza su richiesta del difensore dell'imputata), la prescrizione medesima del reato contestato è maturata in data 21/11/2020: dunque, prima della pronuncia della sentenza di appello.

Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputata è estinto per intervenuta prescrizione.

4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla sua pronuncia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto è estinto per prescrizione.

Così deciso il 14 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1951 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 2 dicembre 2020, che ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei suoi confronti per il delitto di furto mono-aggravato di energia elettrica, commesso sino al 24 aprile 2013. 3. Il ricorso è fondato. Pur tenuto conto del principio di diritto secondo il quale il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata (Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018), e della sospensione del corso della prescrizione per giorni 28 (per rinvio dell'udienza su richiesta del difensore dell'imputata), la prescrizione medesima del reato contestato è maturata in data 21/11/2020: dunque, prima della pronuncia della sentenza di appello. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputata è estinto per intervenuta prescrizione. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla sua pronuncia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto è estinto per prescrizione. Così deciso il 14 s
Sentenza Cassazione n. 36876/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris