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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02489/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cessazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il gennaio 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del 4 giugno 2021 del Tribunale della medesima città in composizione monocratica, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 496 e 385 cod. pen., previa concessione delle circostanze generiche e ravvisato il vincolo della continuazione, ne ha rideterminato la pena riducendola, confermando nel resto.

L'accusa attiene alle false dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso di un controllo di polizia durante il quale, alla richiesta delle sue generalità, le riferiva falsamente e al reato di evasione dagli arresti domiciliari.2.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo proposto è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla normativa in tema di astensione del giudice che procede.

In particolare, nel caso di specie la Corte di appello ha pronunciato la sentenza nonostante il medesimo collegio avesse pronunziato ordinanza di aggravamento della misura cautelare applicata in diverso procedimento.

Ciò in violazione dell'art. 36 comma primo cod. proc. pen. e delle pronunzie della Corte costituzionale che hanno stabilito la incompatibilità a decidere del giudice che si è pronunziato sulla misura cautelare.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Con riferimento all'art. 496 cod. pen. va evidenziato che il Fabozzi dopo avere fornito la indicazione di un falso cognome, si è immediatamente corretto e pentito.

Il fatto appare, dunque, di minima rilevanza e la Corte di appello avrebbe di ufficio potuto riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità richiamata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte in tema di astensione del giudice che procede, in presenza di situazioni di incompatibilità derivanti da precedenti decisioni dallo stesso emesse.

Questa Corte ha, con orientamento costante e consolidato, chiarito che l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136 - 01).

Conseguentemente, qualora il ricorrente avesse ravvisato una delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art.34 cod. proc. pen., come ampliate dai numerosi interventi della Corte costituzionale, avrebbe potuto ricorrere all'istituto della ricusazione come disciplinato nel nostro ordinamento.

1.1. Il motivo risulta peraltro aspecifico atteso che si limita a richiamare alcune delle ipotesi di incompatibilità del giudice che si sia precedentemente pronunziato sul fatto oggetto di giudizio - ipotesi necessariamente tassative e per questo oggetto di numerose sentenze della Consulta rispetto alla originaria formulazione dell'art. 34 cod. proc. pen. - senza espressamente individuare nel caso di specie quali delle molteplici cause di astensione si fosse eventualmente verificata, operando un generico richiamo ad una ordinanza - emessa dal medesimo collegio- di aggravamento delle esigenze cautelari in diverso procedimento a seguito dei fatti per cui si procede, senza sufficientemente circostanziare la vicenda medesima.

2. Generico si presenta anche il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione ex officio della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il delitto di false generalità di cui all'art. 496 cod. pen.

Questa Corte ha affermato che è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 comma secondo cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160).

Al riguardo il ricorso, nel limitarsi a valorizzare una presunta resipiscenza dell'imputato (pentitosi immediatamente dopo l'avere declinato false generalità), non indica i presupposti legali per il riconoscimento da ravvisarsi nel caso di specie a fronte della motivazione della sentenza impugnata che qualifica espressamente i reati "[..]di non minimale disvalore[..]" (p.4), operando una esplicita esclusione della causa di non punibilità invocata.

Peraltro, la condotta contestata, essendo stata posta in essere in occasione della evasione dagli arresti domiciliari, rivela la particolare intensità dell'elemento soggettivo, incompatibile con la particolare tenuità del fatto.

3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cessazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il gennaio 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del 4 giugno 2021 del Tribunale della medesima città in composizione monocratica, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 496 e 385 cod. pen., previa concessione delle circostanze generiche e ravvisato il vincolo della continuazione, ne ha rideterminato la pena riducendola, confermando nel resto. L'accusa attiene alle false dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso di un controllo di polizia durante il quale, alla richiesta delle sue generalità, le riferiva falsamente e al reato di evasione dagli arresti domiciliari.2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo proposto è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla normativa in tema di astensione del giudice che procede. In particolare, nel caso di specie la Corte di appello ha pronunciato la sentenza nonostante il medesimo collegio avesse pronunziato ordinanza di aggravamento della misura cautelare applicata in diverso procedimento. Ciò in violazione dell'art. 36 comma primo cod. proc. pen. e delle pronunzie della Corte costituzionale che hanno stabilito la incompatibilità a decidere del giudice che si è pronunziato sulla misura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Con riferimento all'art. 496 cod. pen. va evidenziato che il Fabozzi dopo avere fornito la indicazione di un falso cognome, si è immediatamente corretto e pentito. Il fatto appare, dunque, di minima rilevanza e la Corte di appello avrebbe di ufficio potuto riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità richiamata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte in tema di astensione del giudice che procede, in presenza di situazioni di incompatibilità derivanti da precedenti decisioni dallo stesso emesse. Questa Corte ha, con orientamento costante e consolidato, chiarito che l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136 - 01). Conseguentemente, qualora il ricorrente avesse ravvisato una delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art.34 cod. proc. pen., come ampliate dai numerosi interventi della Corte costituzionale, avrebbe potuto ricorrere all'istituto della ricusazione come disciplinato nel nostro ordinamento. 1.1. Il motivo risulta peraltro aspecifico atteso che si limita a richiamare alcune delle ipotesi di incompatibilità del giudice che si sia precedentemente pronunziato sul fatto oggetto di giudizio - ipotesi necessariamente tassative e per questo oggetto di numerose sentenze della Consulta rispetto alla originaria formulazione dell'art. 34 cod. proc. pen. - senza espressamente individuare nel caso di specie quali delle molteplici cause di astensione si fosse eventualmente verificata, operando un generico richiamo ad una ordinanza - emessa dal medesimo collegio- di aggravamento delle esigenze cautelari in diverso procedimento a seguito dei fatti per cui si procede, senza sufficientemente circostanziare la vicenda medesima. 2. Generico si presenta anche il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione ex officio della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il delitto di false generalità di cui all'art. 496 cod. pen. Questa Corte ha affermato che è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 comma secondo cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160). Al riguardo il ricorso, nel limitarsi a valorizzare una presunta resipiscenza dell'imputato (pentitosi immediatamente dopo l'avere declinato false generalità), non indica i presupposti legali per il riconoscimento da ravvisarsi nel caso di specie a fronte della motivazione della sentenza impugnata che qualifica espressamente i reati "[..]di non minimale disvalore[..]" (p.4), operando una esplicita esclusione della causa di non punibilità invocata. Peraltro, la condotta contestata, essendo stata posta in essere in occasione della evasione dagli arresti domiciliari, rivela la particolare intensità dell'elemento soggettivo, incompatibile con la particolare tenuità del fatto. 3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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