CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 luglio 1965
Cassazione n. 07649/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/07/1965 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreV([OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 5 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano riconosciuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 629 commi 1 e 2 cod. pen. in relazione agiartc.628 comma 3 n. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. perché, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza all'associazione camorristica denominata clan dei casalesi, con ruolo apicale del predetto [OSCURATO:PERSONA], e del conseguente stato di assoggettamento del territorio della provincia di Caserta, avevano costretto i responsabili della società che si era aggiudicata l'appalto per la gestione del servizio di pulizia dell'ospedale di Caserta a versare periodiche somme dì denaro (15.000 euro in occasione delle festività di Natale e Pasqua). Nella prospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], direttore sanitario del nosocomio e cugino del predetto [OSCURATO:PERSONA], tramite l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], aveva comunicato a quest'ultimo l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto in favore della società G.E.S.A.P. e, poi, chiesto per conto dello stesso ai responsabili della società il versamento di 50.000 euro, successivamente ridotti a 30.000 annui da versare in due rate. Infine, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano provveduto a concordare in prossimità delle festività di Natale e Pasqua gli appuntamenti per il versamento delle tangenti, che venivano periodicamente ritirate dal Verde o dal Lanza. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare riteneva credibili e convergenti le dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto riferite sia al ruolo da loro stessi svolto nella vicenda, sia in ordine al ruolo svolto dal Verde. Assolveva, invece, il Cerullo dal reato ascrittogli, rilevando che il ruolo di intermediario gli era stato attribuito dal solo Iovine, mentre il Lanza si era espresso in termini dubitativi, facendo riferimento a "Cerullo o [OSCURATO:PERSONA]", così venendo meno la necessaria convergenza tra le dichiarazioni eteroaccusatorie del Lanza e dello Iovine in relazione alla posizione del Cerullo. 2. Accogliendo l'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, la Corte dì appello partenopea ha parzialmente ribaltato la sentenza di primo grado riconoscendo la penale responsabilità del Cerullo in ordine al delitto ascrittogli, con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia, mentre ha confermato il giudizio di condanna nei confronti dei coimputati, che avevano anch'essi proposto appello. La Corte territoriale ha fondato il ribaltamento della sentenza assolutoria nei confronti del Cerullo sul rilievo che a carico del predetto erano presenti gli stessi elementi di prova raccolti a carico dei coimputati e che le dichiarazioni dello Iovine erano state puntualmente riscontrate da quelle del Lanza. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva indicato nel Cerullo la persona che lo coadiuvava nelle estorsioni, facendo da portavoce nei rapporti con il direttore sanitario dell'ospedale di [OSCURATO:PERSONA] e con l'impresa tenuta al pagamento: secondo tale narrazione, era il Cerullo a contattare [OSCURATO:PERSONA] per concordare con l'impresa la consegna del denaro e, alla data stabilita, un rappresentante della società incontrava presso una piazzola autostradale l'esattore, ruolo che, per conto del clan, era stato svolto in un primo momento dal Verde, e poi dal Lanza, fino all'arresto di questo, in entrambi i casi sulla base delle indicazioni ricevute dal Cerullo, che lo Iovine ipotizzava avesse provveduto anche personalmente al ritiro della tangente, dopo l'arresto del Lanza. Si tratta di dichiarazioni che la Corte territoriale ha ritenuto essere puntualmente riscontrate da quelle del Lanza, che ha riferito di essersi recato più volte ad appuntamenti fissati per la consegna del denaro, su incarico di "persone vicine a Iovine, se non ricordo male [OSCURATO:PERSONA] e, qualche volta, [OSCURATO:PERSONA]": la Corte ha ritenuto potersi riconoscere in termini di certezza il tenore di tale dichiarazione, perché risultante "dal verbale stenotipico e verificata dalla Corte in camera di consiglio, tramite audizione della fonoregistrazione (allegata ai motivi di appello)" ed inequivocabile nell'indicare l'identità dei mandanti Cerullo e Garofalo, e non già l'uno o l'altro, come ritenuto in primo grado sulla base di un'erronea indicazione del verbale sintetico del pubblico ministero. Da qui il riconoscimento della penale responsabilità del Cerullo in ordine al reato ascrittogli. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Cerullo, a mezzo del suo difensore, affidandolo a sei motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 603 commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen. per aver ritenuto la Corte territoriale il mero ascolto della fonoregistrazione delle dichiarazioni del Lanza idoneo ad identificare in modo cumulativo, e non già alternativo, i "mandanti" dei diversi incontri, senza riconoscere la necessità dì una consulenza tecnica e senza argomentare con motivazione rafforzata idonea a superare l'assunto del giudice di primo grado. Ad avviso del ricorrente, inoltre, già agli atti del Giudice per l'udienza preliminare vi era la trascrizione dell'interrogatorio del Lanza che riportava, a fl. 6, appunto l'espressione "persone vicine a Iovine, se non ricordo male [OSCURATO:PERSONA] e, qualche volta, [OSCURATO:PERSONA]", dato già esaminato dal GUP senza che ne venisse scalfita la valutazione in termini assolutori. Assume inoltre il ricorrente che, trattandosi di prova decisiva, non poteva ribaltarsi la sentenza assolutoria senza procedere alla rinnovazione del dibattimento, sicché la sentenza impugnata annullata per violazione dell'art. 603 commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen. Deduce, inoltre, il ricorrente che anche il giudice di primo grado aveva provveduto ad ascoltare la fonoregistrazione delle dichiarazioni del Lanza giungendo, però a conclusioni differenti, sicché la Corte doveva fornire una motivazione rafforzata per giustificare l'overturning di condanna. 3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra il reato oggetto di condanna ed i reati di cui alle precedenti condanne riportate dal Cerullo con sentenze della Corte di appello di Napoli n. 10224/2015 e n. 6943/2017, entrambe relative ad estorsioni aggravate ex art. 416 bis.1. cod. pen. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod. pen., sulla base dell'apodittico assunto secondo cui il Cerullo sarebbe partecipe del clan dei casalesi, pur in assenza di prove sul punto, non essendosi il predetto mai qualificato come partecipe del sodalizio. 3.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 628 comita 3 cod. pen. nonché ex art. 416 bis.1 cod. pen., non essendo mai stata prospettata alcuna minaccia alla persona offesa, neppure nella cd. "forma silente" 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato, essendosi fatta discendere la finalità di agevolazione del sodalizio camorrista dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia che hanno attribuito al Cerullo il ruolo di uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], pur senza aver mai prospettato il ricorrente alcuna pretesa estorsiva, limitandosi a creare un contatto tra [OSCURATO:PERSONA], la ditta interessata ai lavori di pulizia ed [OSCURATO:PERSONA]. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato unicamente sulla gravità della condotta, pretermettendo e sottovalutando tutti gli altri parametri normativi dell'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto l'assunto del ricorrente secondo cui anche il giudice di primo grado aveva provveduto ad ascoltare la fonoregistrazione delle dichiarazioni del Lanza giungendo, però a conclusioni differenti da quelle della Corte territoriale, non si confronta con il tenore della sentenza di primo grado: questa, alla pag. 25, nel riferire che il Lanza aveva evocato il Cerullo come persona che lo aveva investito dell'incarico di esattore e, poi, come colui al quale aveva consegnato la busta contenente la tangente pagata dalla ditta, in entrambi i casi associando, però, il suo nome a quello del Garofalo «con l'impiego della congiunzione disgiuntiva "o"», indicava «tale dicitura così come testualmente verbalizzata», in tal modo fondando il suo giudizio non già sull'ascolto della fonoregistrazione, bensì sulla verbalizzazione delle dichiarazioni del collaboratore. Na consegue che la Corte territoriale, riferendo di aver riconosciuto nelle parole del Lanza l'indicazione dei mandanti nelle persone del Cerullo e del Garofalo (e non già dell'uno o dell'altro) sulla base dell'univoco tenore delle dichiarazioni del collaborante desunto "dal verbale stenotipico e verificata dalla Corte in camera di consiglio, tramite l'ascolto della fonoregistrazione (allegata ai motivi di appello)" ha ampiamente soddisfatto l'onere della motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado, avendo dato adeguatamente conto delle linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio in modo da confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01), né occorreva perizia per superare l'erronea indicazione della sentenza di primo grado, già superato sulla base anche dell'ascolto della fonoregistrazione. La mancata effettuazione di un accertamento peritale, peraltro, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisìvità (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017 - dep. 31/08/2017, A. , Rv. 27093601) Nessuna violazione del disposto dell'art. 603 cod. proc. pen., infine, può ravvisarsi nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, laddove questa ha ribaltato la sentenza assolutoria valorizzando il verbale stenotipico delle dichiarazioni del Lanza e l'audizione della relativa fonoregistrazione senza procedere alla rinnovazione del dibattimento, trattandosi di prove dichiarative che non sono state assunte in udienza, come invece richiesto dal comma 3 bis dello stesso articolo 603 cod. proc. pen. perché sia necessaria la rinnovazione della prova. 1.2. Manifestamente infondati sono anche i motivi dì ricorso con i quali il ricorrente contesta il riconoscimento delle diverse aggravanti. Quanto all'aggravante di cui all'art. 628, comma3 /cod. pen., deve riconoscersi la manifesta infondatezza della censura secondo cui difetterebbe l'indicazione di qualsiasi prova della partecipazione del Cerullo all'organizzazione camorristica cd. dei Casalesi, atteso che il reato risulta commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, Rv. 269365 - 01; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Rv. 253807 - 01). Anche l'aggravante di cui all' art. 416-bis.1 cod. pen. risulta correttamente giustificata dalla sentenza impugnata, attesa la notorietà e la forza dì intimidazione propria del cd. clan dei Casalesi, pur non essendo stata mai prospettata una minaccia esplicita ai responsabili della società GESAP S.r.L., che si era aggiudicata l'appalto per la gestione del servizio di pulizia dell'ospedale di Caserta: secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte dì legittimità in tema di estorsione, alla quale occorre dare seguito, è infatti configurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rv. 285669 - 01; Sez. 5 2, n. 15429 del 08/03/2024, Rv. 286280 - 01; Sez. 2, n. 21616 del 18/04/2024, Rv. 286433 - 01). Allo stesso modo, deve ritenersi immune da vizi logici o giuridici il percorso argomentativo della sentenza impugnata, laddove questo ha fondato sul ruolo di uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], attribuito al ricorrente dai due collaboratori di giustizia, anche il riconoscimento della finalità di agevolazione del sodalizio camorrista, allorché il Cerullo si faceva portavoce del sodalizio nei rapporti con il direttore sanitario dell'ospedale di [OSCURATO:PERSONA] e con l'impresa tenuta al pagamento della tangente richiesta. 1.3. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa del ricorrente deduce la violazione dì legge ed difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra il reato oggetto di condanna ed i reati di cui alle precedenti condanne riportate dal Cerullo con sentenze della Corte di appello di Napoli n. 10224/2015 e n. 6943/2017, entrambe relative ad estorsioni aggravate ex art. 416 bis.1. cod. pen., in quanto l'applicazione della continuazione era stata richiesta solo in primo grado ma, a fronte di una pronuncia di assoluzione nei confronti del Cerullo, la posizione del ricorrente è stata riesaminata dalla Corte territoriale soltanto in virtù dell'appello proposto dal pubblico ministero, eiin sede di precisazione delle conclusioni, la difesa del ricorrente si è limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata, senza invocare il riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati di cui alle predette sentenze nemmeno in via subordinata, così di fatto rinunciando alla richiesta, comunque riformulabile dinanzi al giudice dell'esecuzione. Deve ritenersi, infatti, che soltanto qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo dì impugnazione o, comunque, nel corso del giudizio di appello promosso a seguito dell'appello del pubblico ministero, il giudice della cognizione sia tenuto a valutare la richiesta (cfr. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216238 - 01; conf. anche Sez. 2 n. 990 del 13/12/2019, Rv. 278678 - 0). 1.4. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato unicamente sulla gravità della condotta. Si tratta, infatti, di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). 2. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre