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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2025

Cassazione n. 35063/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del diniego del vincolo della continuazione di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono entrambi generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono,altresì, indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito, infatti, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, specificando i motivi per i quali ha ritenuto di non poter applicare il vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen.,inonche di ritenere)sussistente la recidiva e, per contro, escluse le circostanze attenuanti generiche / facendo applicazione di corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, le pagg.6-7 della sentenza impugnata, ove si specifica che i reati per i quali si denuncia la mancata applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. sono caratterizzati da dolo d'impeto e che ciò confligge con il requisito del disegno criminoso richiesto dalla fattispecie; e, altresì, le pagg. 7-8 della medesima sentenza, nella quale il riconoscimento della contestata recidiva, nonché la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche trovano fondamento nella maggior colpevolezza e nella maggior pericolosità sociale di entrambi i ricorrenti, desunta dai precedenti penali); ritenuto infine che entrambi i motivi di ricorso sono altresì manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. da pag. 6 a pag. 8 della medesima) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/ P.Q.M.

Dichiara inannmissibilii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 settembre 2025 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del diniego del vincolo della continuazione di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono entrambi generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono,altresì, indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito, infatti, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, specificando i motivi per i quali ha ritenuto di non poter applicare il vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen.,inonche di ritenere)sussistente la recidiva e, per contro, escluse le circostanze attenuanti generiche / facendo applicazione di corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, le pagg.6-7 della sentenza impugnata, ove si specifica che i reati per i quali si denuncia la mancata applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. sono caratterizzati da dolo d'impeto e che ciò confligge con il requisito del disegno criminoso richiesto dalla fattispecie; e, altresì, le pagg. 7-8 della medesima sentenza, nella quale il riconoscimento della contestata recidiva, nonché la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche trovano fondamento nella maggior colpevolezza e nella maggior pericolosità sociale di entrambi i ricorrenti, desunta dai precedenti penali); ritenuto infine che entrambi i motivi di ricorso sono altresì manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. da pag. 6 a pag. 8 della medesima) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/ P.Q.M. Dichiara inannmissibilii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025 Il Consigliere estensor
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